Art. 1
Disposizioni urgenti per la funzionalita' della pubblica amministrazione All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al primo periodo le parole: «e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi» sono soppresse;
- b)il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il datore di lavoro e' responsabile, attraverso i propri poteri organizzativi, di garantire al personale la possibilita' di fruire pienamente dei predetti istituti. Il periodo di ferie determinato per ciascuna categoria di personale dalla contrattazione collettiva di comparto puo' essere sostituito dalla corresponsione della relativa indennita' finanziaria solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro e nei limiti di seguito indicati. Il datore di lavoro invita formalmente il personale a fruire delle ferie annuali informandolo in tempo utile che, se non fruite, le ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o del periodo di riporto eventualmente autorizzato e non potranno essere sostituite da indennita' finanziaria. La mancata fruizione delle ferie che dipenda dalla scelta consapevole del lavoratore, con onere della prova a carico del datore di lavoro, non comporta la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Ai soli fini del presente comma, per datore di lavoro si intende il soggetto, di livello dirigenziale o non dirigenziale, individuato in relazione alla specificita' dell'ordinamento della singola amministrazione, responsabile all'autorizzazione o al diniego delle ferie.». Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificate ai sensi del comma 1, si applicano con riferimento al periodo di ferie maturato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, possono applicare, fino al 31 dicembre 2026, le procedure di inquadramento in ruolo, ivi previste, per il personale in servizio a tempo indeterminato che si trovi in posizione di comando, a qualsiasi titolo. Nelle aree della dirigenza, le confederazioni sindacali rappresentative possono utilizzare in forma cumulata le ore dei permessi sindacali per l'esercizio del mandato attribuite alle organizzazioni sindacali rappresentative alle stesse affiliate, nonche' quelle per i permessi per le riunioni degli organismi direttivi statutari che il contratto collettivo nazionale quadro (CCNQ) del 4 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni riconosce alle confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative. Le confederazioni che si avvalgono della facolta' di cui al presente comma ne danno comunicazione all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, specificando la percentuale di ore che intendono cumulare, fino al massimo del 100 per cento di quelle teoricamente disponibili. Per la quantificazione delle ore si applica l'articolo 12, comma 4, del CCNQ del 4 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni. Con riferimento al periodo contrattuale 2028-2030, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentativita' di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2027 e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalita' che garantiscano la riservatezza delle informazioni. All'articolo 12, comma 5, della legge 10 novembre 2025, n. 167, dopo la parola: «adottate» sono inserite le seguenti: «, ai sensi della medesima disposizione, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal». Le disposizioni introdotte dall'articolo 13, della legge 2 luglio 2026, n. 119, nonche' le percentuali di cui all'articolo 28, comma 1-ter, lettere a), b), e c), del decreto legislativo n. 165 del 2001, si applicano agli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 28-bis, comma 8-quater, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Per il personale dirigenziale non generale che, alla predetta data, stia svolgendo un incarico di direzione di ufficio dirigenziale generale, il transito nella prima fascia continua ad essere disciplinato, anche con riguardo al periodo di cinque anni, dalle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ovvero dall'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108 nelle versioni vigenti il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della legge 2 luglio 2026, n. 119. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge n. 119 del 2026 e' abrogato. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Le economie derivanti dalla riduzione della retribuzione legata alla progressivita' della performance del personale dirigenziale, accertate dagli organi di controllo, sono destinate all'incremento delle risorse per la formazione del predetto personale secondo le modalita' definite nell'ambito della contrattazione integrativa sulla base degli indirizzi della contrattazione collettiva nazionale.». L'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e' sostituito dal seguente: «Art. 8 (Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale). - 1. E' costituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, il nuovo Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN), di seguito «Comitato». 2. Il Comitato e' composto da:
- a)un rappresentante designato dal Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
- b)un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- c)tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- d)un rappresentante delle province designato dall'Unione delle province d'Italia;
- e)un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA);
- f)tre rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, maggiormente rappresentative in termini di numero di associati a livello nazionale;
- g)due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- h)un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente;
- i)un rappresentante dell'Unione zoologica italiana;
- l)un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana;
- m)un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;
- n)un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali. 3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste successivamente all'acquisizione delle designazioni da effettuare da parte degli enti, organizzazioni ed associazioni di cui al comma 2. 4. Al Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della presente legge. 5. Il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste o da un suo delegato e viene rinnovato ogni cinque anni. 6. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborso di spese o altri emolumenti comunque denominati.». Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, operante in forza dell'articolo 1, comma 453, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare delle foreste del 22 maggio 2023, cessa dalle sue funzioni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Al fine di consentire agli organismi di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, di attuare gli adempimenti tecnico-amministrativi relativi alle verifiche previste dall'articolo 26-ter del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, e di adeguare il sistema dei controlli a cura degli organi accertatori preposti, il termine di entrata in vigore delle disposizioni di cui al medesimo articolo 26-ter e' fissato al 31 ottobre 2026. Al fine di fronteggiare l'incremento degli affari contenziosi affidati al patrocinio della difesa erariale e assicurarne la piena funzionalita', l'Avvocatura dello Stato e' autorizzata, nel triennio 2026-2028, in aggiunta alle facolta' assunzionali gia' autorizzate a legislazione vigente e nell'ambito della dotazione organica, ad assumere 9 avvocati dello Stato e 6 procuratori dello Stato. L'Avvocatura dello Stato e' altresi' autorizzata, in deroga alla procedura autorizzatoria di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere, a valere sulle facolta' assunzionali ordinarie, 14 avvocati dello Stato e 4 procuratori dello Stato. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 11, primo periodo, pari a euro 1.847.193 per l'anno 2027, a euro 1.871.583 per l'anno 2028, a euro 2.010.809 per l'anno 2029, a euro 2.153.177 per l'anno 2030, a euro 2.167.366 per l'anno 2031, a euro 2.362.973 per l'anno 2032, a euro 2.379.997 per l'anno 2033, a euro 2.440.272 per l'anno 2034, a euro 2.941.915 per l'anno 2035, a euro 3.969.922 a decorrere dall'anno 2036 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Alla legge 12 settembre 2025, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 6, comma 4, le parole da: «nei casi in cui» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482»;
- b)all'articolo 7, comma 7, le parole da: «nei casi in cui» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482»;
- c)all'articolo 19, comma 2, le parole da: «nei casi in cui» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482»;
- d)all'articolo 25, comma 2, le parole: «Nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti» sono sostituite dalle seguenti: «Nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge15 dicembre 1999, n. 482». All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 253, le parole: «fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2027» e le parole: «in essere alla data del 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «in essere alla data del 1° agosto 2026»;
- b)al comma 298, le parole: «entro il 30 giugno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2027». All'articolo 5-bis, comma 1, secondo periodo, della legge 12 luglio 2011, n. 112 la parola "due" e' sostituita da "tre". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 75.099 per l'anno 2026 e a euro 180.237 a decorrere dal 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Testo vigente dal 7 agosto 2026
