Art. 1 — Proroga di termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni

[1]All'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, il termine "2013" e' sostituito dal seguente "2014". All'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: " 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014". Nelle more della definizione delle procedure di mobilita', le assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale presso il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, nonche', in attesa del completamento del piano di rientro dalla situazione di esubero, del personale non dirigenziale impiegato presso l'INPS, fatta eccezione per il personale appartenente al comparto scuola, possono essere prorogate di un anno, in deroga al limite temporale di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, le parole " 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";
  • b)il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2014 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2014." b-bis)

[2]al comma 4-bis, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2015". Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono prorogate al ((31 dicembre 2024)). All'articolo 2, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2014". PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 FEBBRAIO 2014, N. 15. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 FEBBRAIO 2014, N. 15. I nuovi assetti organizzativi, fermo restando lo svolgimento delle funzioni demandate alle strutture, non devono in ogni caso, nel loro complesso, determinare maggiori oneri o minori risparmi rispetto a quanto prescritto dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 27 FEBBRAIO 2014, N. 15. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 27 FEBBRAIO 2014, N. 15. Per la ridefinizione del sistema di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, il termine per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 dell'articolo medesimo, per il triennio 2014-2016, e' prorogato al 30 giugno 2014. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "Sino al 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "Sino al 31 dicembre 2014". Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 51, comma 2, lettera a), la parola «2015» e' sostituita dalla parola «2018»;
  • b)all'articolo 52, comma 5, lettera a), la parola «2015» e' sostituita dalla parola «2018»;
  • b-bis)alla nota [5] della tabella 1, la parola: "2015" e' sostituita dalla seguente: "2016". Le disposizioni di cui al comma 11 non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. E' differita al 1° gennaio 2015 l'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le Federazioni sportive e le Discipline sportive associate iscritte al CONI, nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Al relativo onere per l'anno 2014 provvede il CONI mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato del corrispondente importo. Il termine per il completamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 8, comma 24, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e' prorogato al 31 dicembre 2015, purche' le medesime procedure siano indette entro il 30 giugno 2014. Nelle more, ferma restando la possibilita' di prorogare o modificare gli incarichi gia' attribuiti ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 24 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 16 del 2012, non e' in nessun caso consentito il conferimento di nuovi incarichi oltre il limite complessivo di quelli attribuiti, in applicazione della citata disposizione, alla data del 31 dicembre 2013. 5
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Successivamente la Corte Costituzionale

5

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio - 17 marzo 2015, n. 37 (in G.U. 1a s.s. 25/3/2015, n. 12), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (che ha modificato il comma 14 del presente articolo). La Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio - 17 marzo 2015, n. 37 (in G.U. 1a s.s. 25/3/2015, n. 12), ha dichiarato "ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2014, n. 15".

Testo vigente dal 31 dicembre 2023

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 37/2015

    Ha colpito questo articolo
    17 marzo 2015

    Sono costituzionalmente illegittimi, ai sensi dell'art. 27 della l. 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 1, comma 14, del d.l. 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44 e l'art. 1, comma 14, del d.l. 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2014, n. 15. Tali disposizioni hanno carattere consequenziale e concorrono ad integrare la disciplina dell'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012 dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost. Non osta alla dichiarazione di illegittimità costituzionale la natura sopravvenuta rispetto al giudizio a quo delle suddette disposizioni in quanto la valutazione svolta ai sensi dell'art. 27 della l. 11 marzo 1953, n. 87 non presuppone la rilevanza delle norme ai fini della decisione propria del processo principale, ma cade sul rapporto con cui esse si concatenano nell'ordinamento, con riguardo agli effetti prodotti dalle sentenze dichiarative di illegittimità costituzionale. Sul rapporto tra illegittimità costituzionale consequenziale e giudizio di rilevanza delle norme ai fini della decisione nel processo principale, v. la citata sentenza n. 214/2010.

    Art. 8 Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 1 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

13 versioni dal 2013

2013oggi
  1. 31 dicembre 2023 — oggiin vigoreper 3 anni
  2. 30 dicembre 2022 — 31 dicembre 2023per un anno
  3. 31 dicembre 2021 — 30 dicembre 2022per 12 mesi
  4. 31 dicembre 2020 — 31 dicembre 2021per un anno
  5. 31 dicembre 2019 — 31 dicembre 2020per un anno
  6. 1 gennaio 2019 — 31 dicembre 2019per 12 mesi
  7. 1 gennaio 2018 — 1 gennaio 2019per un anno
  8. 1 marzo 2017 — 1 gennaio 2018per 10 mesi
  9. 27 febbraio 2016 — 1 marzo 2017per un anno
  10. 26 marzo 2015 — 27 febbraio 2016per 11 mesi
  11. 1 marzo 2015 — 26 marzo 2015per 25 giorni
  12. 1 marzo 2014 — 1 marzo 2015per un anno
  13. 30 dicembre 2013 — 1 marzo 2014testo originarioper 2 mesi

Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono prorogate al 31 dicembre tolto: 2023 aggiunto: 2024. All'articolo 2, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2013-12-30;150~art1 · fonte del testo

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