Art. 8 — Interventi volti al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura
Al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita' di monitoraggio, rendicontazione, e controllo della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, nonche' di fronteggiare ulteriori situazioni di degrado, vulnerabilita' sociale e sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, l'incarico del Commissario e la durata della Struttura commissariale per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono prorogati fino al 31 dicembre 2030. Fino alla medesima data, gli incarichi dirigenziali di livello generale, e non generale, possono essere conferiti in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Commissario straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura svolge le seguenti funzioni:
- a)definisce, previa comunicazione al Tavolo operativo istituito con decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136, un piano straordinario pluriennale di interventi di investimento finalizzato a rendere disponibili alloggi dignitosi per i lavoratori stagionali in agricoltura, in possesso di cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea ovvero di permesso di soggiorno che consenta l'attivita' lavorativa, tesi al superamento degli insediamenti abusivi, che preveda:
- 1)il recupero, ove possibile, dei progetti esclusi dal finanziamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui alla Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura;
- 2)misure di sostegno agli investimenti aziendali finalizzati all'implementazione di soluzioni abitative dignitose nel settore agricolo, avvalendosi, anche attraverso apposita convenzione, del supporto dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) con oneri posti a carico dell'assegnazione disposta ai sensi del comma 6, terzo periodo;
- 3)il rafforzamento del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura di cui al decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101;
- 4)la valorizzazione del patrimonio immobiliare derivante da beni confiscati alla criminalita' organizzata e di quello demaniale, tenendo conto, tra le altre cose, della ricognizione di cui all'art. 3 decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2026, n. 116;
- b)assicura il coordinamento delle Amministrazioni centrali interessate, delle regioni, degli enti locali, delle Agenzie competenti e degli stakeholder di settore, al fine di garantire una governance unitaria, integrata ed efficace degli interventi;
- c)coordina, d'intesa con le Amministrazioni competenti, l'assegnazione e l'impiego delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati e con i relativi cronoprogrammi di attuazione;
- d)promuove e adotta le misure necessarie ad accelerare le procedure amministrative, autorizzative e realizzative connesse alle opere infrastrutturali, favorendone la tempestiva esecuzione;
- e)assicura il monitoraggio degli interventi e dei progetti finanziati verificandone lo stato di attuazione, la conformita' agli obiettivi programmati e il mantenimento della destinazione d'uso prevista, anche ai fini della corretta utilizzazione delle risorse pubbliche e della sostenibilita' degli interventi nel tempo;
- f)relaziona trimestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per il tramite del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
- g)riferisce periodicamente al Tavolo operativo di cui al decreto-legge n. 119 del 2018 sullo stato di attuazione degli interventi del piano straordinario di cui alla lettera a) del presente articolo. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 si provvede, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario puo', altresi', avvalersi delle amministrazioni pubbliche centrali o periferiche interessate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonche' dell'assistenza tecnica, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A., che puo' svolgere anche, disgiuntamente o congiuntamente, le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e di soggetto attuatore, con oneri posti a carico dell'assegnazione disposta ai sensi del comma 6, terzo periodo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono dettagliati i compiti, le funzioni e le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali, quelle del personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della struttura commissariale, nonche' i rapporti convenzionali, ivi compresi i rapporti di cui al comma 3, a valere sulle risorse del presente articolo. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 1.759.128 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Al fine di attuare gli interventi di investimento di cui al comma 2, lettera a), con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, e' disposta l'assegnazione in favore del Commissario straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel limite massimo di 60 milioni di euro e fermo restando il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 750, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Con la delibera del CIPESS di cui al primo periodo sono, altresi', definite le modalita' di restituzione al Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, delle somme trasferite al Commissario straordinario e non utilizzate in coerenza con il cronoprogramma finanziario indicato per ciascun investimento nella medesima delibera. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera a), numero 2), e dal comma 3, ultimo periodo, si provvede nel limite complessivo del 4 per cento delle risorse assegnate ai sensi del presente comma.
Testo vigente dal 7 agosto 2026
