Art. 8 — Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale

((E' costituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, il nuovo Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN), di seguito «Comitato».)) ((Il Comitato e' composto da:

  • a)un rappresentante designato dal Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
  • b)un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;
  • c)tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  • d)un rappresentante delle province designato dall'Unione delle province d'Italia;
  • e)un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA);
  • f)tre rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, maggiormente rappresentative in termini di numero di associati a livello nazionale;
  • g)due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
  • h)un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente;
  • i)un rappresentante dell'Unione zoologica italiana;
  • l)un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana;
  • m)un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;
  • n)un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali.)) ((I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste successivamente all'acquisizione delle designazioni da effettuare da parte degli enti, organizzazioni ed associazioni di cui al comma 2.)) ((Al Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della presente legge.)) ((Il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste o da un suo delegato e viene rinnovato ogni cinque anni.)) ((Ai componenti del Comitato non spettano compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborso di spese o altri emolumenti comunque denominati.))

Testo vigente dal 8 agosto 2026

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 25 febbraio 1992 al 8 agosto 2026. 103 parole tolte, 140 parole aggiunte in 13 capoversi.

tolto: Pressoaggiunto: E' costituito, presso il Ministero dell'agricolturaaggiunto: , della sovranita' alimentare e delle foreste tolto: e' istituito ilaggiunto: , il nuovo Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) tolto: composto da tre rappresentanti nominatiaggiunto: , di seguito «Comitato». Il Comitato e' composto da:

aggiunto: a) un rappresentante designato dal Ministro dell'agricolturaaggiunto: , della sovranita' alimentare e delle forestetolto: , da tre rappresentanti nominatiaggiunto: ;

aggiunto: b) un rappresentante designato dal Ministro dell'ambientetolto: , da aggiunto: e della sicurezza energetica;

aggiunto: c) tre rappresentanti delle regioni tolto: nominati aggiunto: designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzanotolto: , da tre rappresentanti delle province nominatiaggiunto: ;

aggiunto: d) un rappresentante delle province designato dall'Unione delle province d'Italiatolto: , dal direttore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta, da treaggiunto: ;

aggiunto: e) un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA);

aggiunto: f) tre rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, maggiormente rappresentative in termini di numero di associati a livello nazionale;

aggiunto: g) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionaletolto: , da quattro rappresentantiaggiunto: ;

Mostra gli altri 5 capoversi cambiati

aggiunto: h) un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambientetolto: , daaggiunto: ;

aggiunto: i) un rappresentante dell'Unione zoologica italianatolto: , daaggiunto: ;

aggiunto: l) un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italianatolto: , daaggiunto: ;

aggiunto: m) un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvagginatolto: , daaggiunto: ;

aggiunto: n) un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animalitolto: , da un rappresentante del Club alpino italiano. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e' costituito, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,aggiunto: . I componenti del Comitato sono nominati con decreto del tolto: Presidente del Consiglio dei ministri sulla base delle designazioni delle aggiunto: Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste successivamente all'acquisizione delle designazioni da effettuare da parte degli enti, organizzazioni ed associazioni di cui al comma tolto: 1 ed e' presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato aggiunto: 2. Al Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della presente legge. Il Comitato tolto: tecnico faunistico-venatorio nazionale aggiunto: e' presieduto dal Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste o da un suo delegato e viene rinnovato ogni cinque anniaggiunto: . Ai componenti del Comitato non spettano compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborso di spese o altri emolumenti comunque denominati.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1992-02-11;157~art8 · fonte del testo

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