Art. 10 — Ulteriori disposizioni urgenti per il funzionamento degli enti pubblici e l'attuazione del PNRR
Per assicurare l'erogazione del trattamento pensionistico al personale ex dipendente dalla Croce Rossa Italiana con periodi privi di copertura assicurativa tra la data di entrata in servizio e il 31 dicembre 2017, ai fini di cui all'articolo 13, quarto comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, l'ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, in liquidazione coatta amministrativa, puo' provare l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro, secondo le modalita' definite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, con l'esibizione di documentazione di data certa, nonche' con eventuali dichiarazioni del lavoratore, rese ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e con eventuali attestazioni del datore di lavoro a corredo. Ai fini della presente disposizione, per i periodi oggetto di rendita vitalizia, si possono prendere a riferimento i minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore o, ove necessario, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2016, pubblicato nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 6 luglio 2016. Ai fini della costituzione della rendita vitalizia gli oneri economici rimangono a carico dell'ente strumentale alla Croce Rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa, anche nei casi di cui all'articolo 13, quinto e settimo comma, della legge n. 1338 del 1962. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 300.000 euro per l'anno 2027, 600.000 euro per l'anno 2028, 700.000 euro per l'anno 2029, 900.000 per l'anno 2030 e 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguente all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 1, comma 511, della 27 dicembre 2006, n. 296. Per effetto della proposta di riprogrammazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentata dall'Italia alla Commissione europea, la dotazione finanziaria dei seguenti investimenti a titolarita' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' cosi' integrata:
- a)153.460.000 euro a favore dell'Investimento 4.4.2 della Missione 2, Componente 2, del PNRR «Potenziamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio universale»;
- b)26.540.000 euro a favore dell'Investimento 11 della Missione 7, del PNRR «Potenziamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio universale»;
- c)108.000.000 euro a favore dell'Investimento 4.6 della Missione 2, Componente 2, del PNRR «Treni diagnostici»;
- d)180.000.000 euro a favore dell'Investimento 1.8 della Missione 3, Componente 1, del PNRR «Miglioramento delle stazioni ferroviarie». Nelle more del perfezionamento della procedura di riprogrammazione di cui al comma 2, mediante adozione formale della decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, titolare degli investimenti di cui al comma 2, puo' procedere agli adempimenti di competenza propedeutici al raggiungimento degli obiettivi del PNRR. In caso di mancata approvazione della decisione UE di riprogrammazione del PNRR o di modifica della proposta presentata dall'Italia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta i conseguenti adeguamenti degli atti posti in essere ai sensi del presente comma, ivi compreso il recupero delle risorse eventualmente gia' trasferite ai soggetti attuatori.
Testo vigente dal 7 agosto 2026
