Art. 6 — Disposizioni urgenti per la valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca
All'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167, dopo il comma 2-ter e' inserito il seguente: «2-quater. Le risorse di cui al comma 1, per la parte eccedente le finalita' di cui al medesimo comma, sono assegnate alle universita' statali secondo le modalita' di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per essere destinate alle attivita' di sostegno, supporto, orientamento e tutorato in favore degli studenti.». All'articolo 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 5, secondo periodo, le parole: «specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonche' di perfezionamento,» sono sostituite dalle seguenti: «lauree e lauree magistrali, nonche' diplomi di perfezionamento,»;
- b)dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Ogni riferimento all'espressione "diplomi accademici di primo e secondo livello", ovunque ricorra in disposizioni vigenti, e' da intendersi, rispettivamente, alle lauree e lauree magistrali rilasciate dalle Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica.». All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, le parole: «30 giugno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
Testo vigente dal 7 agosto 2026
