[1]Misure urgenti per il superamento dei vincoli finanziari, per il potenziamento della funzionalita', dell'autonomia organizzativa e dei progetti sociali degli enti locali, nonche' in materia di segretari comunali e di province

[2]1. Alle amministrazioni soggette ai vincoli di cui all'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, non si applicano i commi 557, 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, le parole: «15 settembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 31-bis, le parole: «31 luglio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2027»;
  • b)al comma 33, terzo periodo, le parole: «dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «dall'erogazione del saldo a seguito del collaudo ovvero della regolare esecuzione, e, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2026» e il quinto periodo e' soppresso;
  • c)dopo il comma 33 e' inserito il seguente: «33-bis. Entro il termine del 31 dicembre 2027, i comuni sono tenuti ad attestare l'avvenuto utilizzo o il mancato utilizzo delle economie di cui all'ultimo periodo del comma 32, con l'indicazione analitica delle spese sostenute. Con decreto del Ministero dell'interno sono definite le modalita' di attestazione attraverso il sistema di cui al comma 35.»;
  • d)al comma 34 le parole: «31 ottobre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2027». 4. All'articolo 1, comma 139-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: «I comuni beneficiari dei contributi per le annualita' 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 sono tenuti a concludere i lavori entro il 31 dicembre 2026. Nel caso di mancato rispetto del predetto termine di conclusione dei lavori, il contributo e' revocato per una quota pari all'1 per cento del valore complessivo del finanziamento relativo alla singola progettualita' secondo le modalita' di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le somme recuperate sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.». 5. Per rafforzare la capacita' amministrativa degli enti locali, il Ministero dell'interno, con riferimento alla procedura per l'ammissione di quattrocentoquarantuno borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di trecentoquaranta segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, bandita con il decreto del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali 18 novembre 2024, pubblicato nel «Portale PA», puo' organizzare, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, nel corso del biennio 2026-2027, una sessione straordinaria del corso-concorso di cui all'articolo 13, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, entro i limiti delle assunzioni autorizzate per ciascuna delle predette annualita', ivi comprese le facolta' assunzionali di cui all'articolo 9, comma 2-quater, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69. 6. Entro i limiti di cui al comma 5, alla sessione straordinaria sono ammessi i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneita', previsto dal bando di concorso di cui al comma 5, ai fini dell'ammissione alla sessione ordinaria e non collocati in posizione utile secondo l'ordine della relativa graduatoria. Alla sessione straordinaria si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 e dall'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di svolgimento del corso concorso di formazione e di tirocinio pratico. 7. L'iscrizione all'Albo dei vincitori della sessione straordinaria di cui al comma 5 e' comunque subordinata al conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione, rilasciata in conformita' alla disciplina vigente. 8. Ferma restando la disciplina contrattuale vigente, nelle sedi di segreteria con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti, nel caso in cui la pubblicizzazione sia andata deserta, possono essere nominati anche segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera, con attribuzione, per il periodo di titolarita', del trattamento economico previsto dalla normativa per la relativa sede. Nei casi di collocamento in disponibilita' del segretario di fascia C al termine dell'incarico di cui al primo periodo, ferma restando l'erogazione del trattamento tabellare previsto per la predetta fascia C, secondo il combinato disposto dell'articolo 12, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 e dell'articolo 35, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto relativo all'Area delle funzioni locali del 23 febbraio 2026, la retribuzione di posizione e' erogata secondo la popolazione dell'ultimo ente locale di titolarita', ai sensi dell'articolo 38, comma 6, del predetto contratto collettivo. 9. Fino al 31 dicembre 2028, al fine di garantire una tempestiva ed efficace risposta alle esigenze di sicurezza del territorio comunale, per le procedure assunzionali dei corpi della polizia locale il termine di cui all'articolo 91, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' di quattro anni. 10. Al fine del riallineamento dei mandati, la durata dei consigli provinciali in carica e' prorogata fino alla scadenza del mandato dei rispettivi presidenti di provincia. La presente disposizione non comporta interruzione dei mandati dei consigli provinciali. 11. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 187,5 milioni di euro per l'esercizio 2026, destinato a finanziare progetti PNRR relativi alle misure M5C2 I1.2 e M5C2 I1.3 che non trovano copertura nel PNRR per effetto del definanziamento delle citate misure previsto con decisione del Consiglio UE del 27 novembre 2025 recante la rimodulazione del Piano. 12. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 11, si provvede:
  • a)quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
  • b)quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
  • c)quanto a 92,5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a), del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Conseguentemente, e' rideterminato l'importo dell'alinea dell'articolo 13, comma 8, del citato decreto-legge n. 48 del 2023;
  • d)quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 11,7 milioni per l'anno 2027, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 8, lettera b), del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Conseguentemente, e' rideterminato l'importo dell'alinea dell'articolo 13, comma 8, del citato decreto-legge n. 48 del 2023;
  • e)per l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 7,8 milioni per l'anno 2027, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 9, lettera b), del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Conseguentemente, e' rideterminato l'importo dell'alinea dell'articolo 13, comma 9, del citato decreto-legge n. 48 del 2023.

Testo vigente dal 7 agosto 2026

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