Art. 4 — Disposizioni urgenti in materia di Servizio sanitario regionale e di salute pubblica

Al fine di assicurare la tempestiva definizione delle attivita' nelle quali il Ministero della salute e' subentrato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, e' nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, un Commissario straordinario per la gestione delle attivita' di deposito, custodia, movimentazione, organizzazione dei trasporti, dismissione e smaltimento dei materiali gia' acquisiti dal Ministero della salute. Il Commissario di cui al comma 1, di seguito «Commissario», e' individuato tra soggetti di comprovata competenza ed esperienza nella direzione e gestione di strutture organizzative complesse, con specifica qualificazione nelle materie della logistica, della gestione patrimoniale, dei contratti pubblici e della disciplina ambientale concernente la gestione e lo smaltimento dei rifiuti, in possesso dei requisiti di onorabilita' e indipendenza previsti dalla normativa vigente e che non versino in situazioni di conflitto di interessi. Il Commissario cessa dalle proprie funzioni con il completamento delle attivita' affidate e comunque entro il 31 marzo 2027. Per l'espletamento dei propri compiti il Commissario puo' avvalersi delle strutture del Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ove necessario per assicurare la continuita' del servizio, il Commissario puo' avvalersi degli operatori economici presso i cui depositi i materiali risultano gia' custoditi, anche mediante affidamento in deroga alle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa dell'Unione europea. Nell'esecuzione delle attivita' di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In ragione dell'urgenza delle operazioni e della necessita' di assicurarne il completamento entro il termine di cui al comma 3, il Commissario puo' derogare alle disposizioni procedimentali, ai termini, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli altri atti di assenso comunque denominati previsti dal medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, ove cio' sia strettamente necessario per il conseguimento delle finalita' dei commi 1, 2 e 3, fermo restando il rispetto dei principi e delle disposizioni inderogabili derivanti dal diritto dell'Unione europea. Il Commissario presenta al Ministro della salute una relazione conclusiva sull'attivita' svolta entro trenta giorni dalla cessazione dell'incarico. A decorrere dall'immissione nelle funzioni e fino alla scadenza dell'incarico indicata nel comma 3, al Commissario spetta un compenso di euro 40.000 annui, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione, da corrispondere ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 16.667 per l'anno 2026 e a 10.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute per il triennio 2026-2028. Agli oneri derivanti dalle attivita' di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, pari a euro 44 milioni per l'anno 2026 e a euro 40 milioni per l'anno 2027, si provvede quanto a:

  • a)25 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  • b)10 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 607, numero 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
  • c)9 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • d)40 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si applicano, limitatamente all'anno 2024, anche con riferimento alle risorse di cui all'articolo 8, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni dalla legge 9 ottobre, n. 137. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, a 15 milioni di euro per l'anno 2027 e a 16 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguente all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'articolo 2 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 1, le parole: «fatta eccezione per le funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere c), e), g), h) e l), del decreto del Ministro della salute 17 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: « fatta eccezione per le funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere c), e), f), g), h) e l), del decreto del Ministro della salute 17 giugno 2006»;
  • b)il comma 2 e' abrogato;
  • c)il comma 4 e' abrogato;
  • d)al comma 5, quarto periodo, le parole: «all'Organismo» sono sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266,»;
  • e)al comma 6, le parole: «l'Organismo» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «il Ministro della salute». L'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'articolo 2, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, svolge, altresi', le funzioni di:
  • a)monitoraggio del piano sanitario nazionale, dei patti per la salute e verifica dell'attuazione degli accordi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  • b)riconoscimento, conferma e revoca del carattere scientifico degli Istituti di ricovero e cura e degli ospedali di caratura nazionale; gestione della procedura di selezione dei direttori scientifici degli IRCCS; tenuta dell'elenco dei soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
  • c)finanziamento e monitoraggio dell'attivita' di ricerca corrente degli IRCCS, dell'ISS, e dell'AGENAS, finanziamento e cofinanziamento pubblico-privato della ricerca in sanita';
  • d)pianificazione e attuazione delle funzioni del Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie (CCM); coordinamento dei programmi di prevenzione a livello nazionale e indirizzo, coordinamento e monitoraggio per l'attuazione del progetto del National Health Prevention Hub; raccordo con i dipartimenti di prevenzione delle ASL; raccordo con le strutture interfunzionali ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196.

Testo vigente dal 7 agosto 2026

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