Art. 12 — Contributi per l'autonoma sistemazione in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026

La regione Campania, avvalendosi dei comuni di Monte di Procida, Pozzuoli, Bacoli e Napoli, puo' assegnare, nel limite delle risorse di cui al comma 4, un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata per inagibilita' in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorita', entro la data di entrata in vigore del presente decreto, in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026. Il contributo di cui al primo periodo spetta altresi' ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali sia stata chiesta la verifica di agibilita', alla data di entrata in vigore del presente decreto, in conseguenza dei predetti eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026. Il contributo e' riconosciuto nella misura massima, rispettivamente, di euro 400 per i nuclei monofamiliari, di euro 500 per i nuclei familiari composti da due persone, di euro 700 per quelli composti da tre persone, di euro 800 per quelli composti da quattro persone, fino ad un massimo di euro 900 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o piu' unita'. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore a 65 anni o persone con disabilita' con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67 per cento, e' concesso un contributo aggiuntivo nel limite di euro 200 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900 mensili previsti per il nucleo familiare. I contributi di cui al comma 1 sono erogati a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile e sino a che si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, anche a seguito dell'attuazione degli interventi disciplinati dall'articolo 13, o le esigenze abitative siano state soddisfatte in modo stabile. In ogni caso i contributi non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2027. I contributi, comunque, non spettano qualora l'esigenza abitativa sia stata temporaneamente soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione. Dalla data di erogazione dei contributi di cui al presente articolo, cessa l'erogazione di altre forme di supporto temporaneo a favore dei soggetti di cui al comma 1 eventualmente concesse con oneri a carico delle amministrazioni competenti, anche se rimborsate dallo Stato. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, entro il limite massimo di euro 1.875.000 per l'anno 2026 e di euro 4.500.000 per l'anno 2027 a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato a versare le risorse finanziarie di cui al presente comma su un'apposita contabilita' speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato, intestata al soggetto competente individuato, al proprio interno, dalla regione Campania.

Testo vigente dal 7 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legge:2026-08-07;144~art12 · fonte del testo

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