Nell'articolo 442, comma 2, ultimo periodo, del codice di procedura penale, l'espressione "pena dell'ergastolo" deve intendersi riferita all'ergastolo senza isolamento diurno. 4 All'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, e' sostituita quella dell'ergastolo.".

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

4

La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 18 luglio 2013, n. 210 (in G.U. 1a s.s. 24/7/2013, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 (Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4".

Testo vigente dal 25 luglio 2013

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 210/2013

    Ha colpito questo articolo
    18 luglio 2013

    È costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'articolo 7 della CEDU, come riscontrata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza della Grande Camera del 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia - l'art. 7, comma 1, del d.l. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4. Il quadro normativo interno nel cui ambito si pone la questione è caratterizzato da una successione di varie leggi, tra le quali, da ultimo, l'art. 7 del decreto-legge n. 341 del 2000, entrato in vigore lo stesso 24 novembre 2000, e convertito dalla legge n. 4 del 2001, per effetto del quale il giudizio abbreviato, che si conferma applicabile alla generalità dei delitti puniti con l'ergastolo, consente al condannato di beneficiare della sostituzione della pena dell'ergastolo senza isolamento diurno con quella di trenta anni di reclusione e della sostituzione della pena dell'ergastolo con isolamento diurno con quella dell'ergastolo semplice. Pur non essendo la sentenza della Corte EDU, Grande Camera, 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia citata configurabile come "sentenza pilota", tuttavia è da ritenere che essa non consenta all'Italia di limitarsi a sostituire la pena dell'ergastolo applicata in quel caso, ma la obblighi a porre riparo alla violazione riscontrata a livello normativo e a rimuoverne gli effetti nei confronti di tutti i condannati che si trovano nelle medesime condizioni di Scoppola. Il valore del giudicato, attraverso il quale si esprimono preminenti ragioni di certezza del diritto e di stabilità nell'assetto dei rapporti giuridici, del resto, non è estraneo alla Convenzione, ma alla Corte costituzionale compete di rilevare che, nell'ambito del diritto penale sostanziale, è proprio l'ordinamento interno a reputare recessivo il valore del giudicato, in presenza di alcune sopravvenienze relative alla punibilità e al trattamento punitivo del condannato. In sostanza, l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 341 del 2000, con il suo effetto retroattivo, ha determinato la condanna all'ergastolo di imputati ai quali era applicabile il precedente testo dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. e che, in base a questa disposizione, avrebbero dovuto essere condannati alla pena di trenta anni di reclusione. La Corte EDU, con la sentenza Scoppola del 17 settembre 2009, ha ritenuto, mutando il proprio precedente e consolidato orientamento, che «l'art. 7, paragrafo 1, della Convenzione non sancisce solo il principio della irretroattività delle leggi penali più severe, ma anche, e implicitamente, il principio della retroattività della legge penale meno severa». Tale principio si traduce «nella norma secondo cui, se la legge penale in vigore al momento della commissione del reato e le leggi penali posteriori adottate prima della pronuncia di una sentenza definitiva sono diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli all'imputato». Si tratta, nell'ambito dell'art. 7, paragrafo 1, della CEDU, di un principio analogo a quello contenuto nel quarto comma dell'art. 2 cod. pen., che dalla Corte di Strasburgo è stato elevato al rango di principio della Convenzione e che va applicato anche - come accade nella specie - da parte del giudice dell'esecuzione, legittimato a sollevare la relativa questione di legittimità costituzionale, perché si tratta di questione riguardante una norma lesiva del principio convenzionale dichiarato dalla Corte EDU, la cui applicazione è rimessa a tale giudice, in quanto abilitato a incidere sul titolo esecutivo in modo coerente con la suddetta esigenza. - Sulla irrilevanza - ai fini dello scrutinio di costituzionalità - della qualificazione, da parte del legislatore, di una norma come interpretativa retroattiva e sui caratteri propri delle norme realmente interpretative: sentenze n. 103 del 2013, n. 78 del 2012, n. 311 del 2009.

    Art. 7 Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia · Art. 3 cost. · Art. 8 Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 57/2016

    Questione inammissibile
    23 marzo 2016

    Sono inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4- ter , commi 2 e 3, del d.l. 7 aprile 2000, n. 82 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 5 giugno 2000, n. 144) e 7, commi 1 ("come risultante dalla declaratoria di incostituzionalità del 3 luglio 2013") e 2, del d.l. 24 novembre 2000, n. 341 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 19 gennaio 2001, n. 4), impugnati, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui, alla luce dell'orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, non escludono dall'applicazione della disciplina ivi prevista sulla fruibilità del giudizio abbreviato gli imputati di delitti puniti con l'ergastolo ai quali, nei giudizi di appello pendenti alla data di entrata in vigore dell'indicato art. 4- ter (7 aprile 2000), era stato attribuito il diritto di definire con il rito premiale la relativa posizione e di godere del trattamento "sostanziale" ex art. 30, comma 1, lett. b ), della legge n. 479 del 1999 (sostituzione dell'ergastolo con la reclusione di 30 anni) e che, tuttavia, hanno potuto esercitare tale diritto solo dopo il 24 novembre 2000 (data di entrata in vigore del citato art. 7 che ha limitato il beneficio ai soli condannati all'ergastolo senza isolamento diurno). La sentenza n. 210 del 2013 (dichiarativa dell'incostituzionalità dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 341 del 2000) ha preso in considerazione la situazione - analoga a quella che ha determinato la condanna dell'Italia pronunciata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza del 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia - dei condannati all'ergastolo che avevano chiesto il giudizio abbreviato tra il 2 gennaio (data di entrata in vigore della legge n. 479 del 1999 che ha reintrodotto per tali soggetti la fruibilità del rito premiale) e il 24 novembre 2000 ed erano stati, tuttavia, condannati alla pena perpetua per effetto della sopravvenuta sfavorevole modificazione normativa. In simili ipotesi, caratterizzate dall'assoluta identità tra il caso deciso dalla Corte EDU, alla cui sentenza il giudice ritiene di doversi adeguare, e il caso oggetto del procedimento a quo , è possibile derogare al principio (che declina nel caso di specie il requisito della rilevanza proprio di ogni quesito incidentale) che preclude al giudice dell'esecuzione di impugnare disposizioni primarie già applicate, in via definitiva, in fase di cognizione; ed è possibile sollevare questione di legittimità costituzionale della norma in base alla quale è stata determinata la pena. In tal modo, non muta il requisito della rilevanza bensì l'oggetto del giudizio esecutivo che attrae a sé il compito di conferire esecuzione alla pronuncia europea, per casi identici a quello con essa deciso, e di rimuovere la disposizione primaria di diritto interno che lo impedisce, benché il suo contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost. richieda una dichiarazione di illegittimità costituzionale. Tuttavia, la fattispecie oggetto del procedimento principale non concerne l'esecuzione della sentenza Scoppola perché l'imputato ha richiesto il giudizio abbreviato dopo il 24 novembre 2000, quando già era entrata in vigore la meno favorevole norma introdotta dal denunciato art. 7. La diversità, sul punto, della fattispecie oggetto del giudizio a quo rende palese che la disciplina contestata dal rimettente non pone alcun dubbio di compatibilità con la CEDU, perché non concerne un caso come quello che aveva formato oggetto della sentenza Scoppola. Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 341 del 2000, v. la citata sentenza n. 210/2013. Per il principio secondo cui non è consentito al giudice dell'esecuzione impugnare disposizioni primarie che siano già state applicate, in via definitiva, in fase di cognizione, v. le citate sentenze nn. 100/2015, 210/2013 e 65/1964. Nel senso che la necessità di conformarsi a una sentenza della Corte EDU costituisce il solo caso che può giustificare un incidente di legittimità costituzionale sollevato nel procedimento di esecuzione nei confronti di una norma applicata nel giudizio di cognizione, v. le citate sentenze nn. 100/2015 e 210/2013.

    Art. 4-ter Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82 · Art. 7 Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (6)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 luglio 2013

Confronto con la versione in vigore dal 24 novembre 2000 al 25 luglio 2013.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 18 luglio 2013, n. 210 (in G.U. 1a s.s. 24/7/2013, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 (Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2000-11-24;341~art7 · fonte del testo

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