Art. 15 — Differimento dell'applicazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199
All'articolo 5 ((, comma 1,)) del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, le parole: «1° luglio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 2026». Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in ((61,25 milioni di euro per l'anno 2026)), si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 22 giugno 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario.
Testo vigente dal 21 agosto 2026
