Art. 14 — Disposizioni finanziarie urgenti in materia di intelligenza artificiale
All'articolo 24 della legge 23 settembre 2025, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)dopo il comma 5 ((e' inserito)) il seguente: «5-bis. Per l'adozione delle misure relative all'attuazione del criterio di cui al comma 2, lettera e), puo' provvedersi nel limite complessivo di 100 milioni di euro a valere sulle risorse del programma nazionale "PN scuola 2021 - 2027"»;
- b)al comma 6, le parole: «Dall'attuazione del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto al comma 5-bis, dall'attuazione del presente articolo».
Testo vigente dal 21 agosto 2026
