Art. 6 — Disposizione in materia di ritenuta sulle provvigioni
All'articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: «dal 1° marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° maggio 2026». Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 14,3 milioni ((di euro)) per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 18. ((All'articolo 39, comma 5, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, dopo le parole: "trasporti di persone," sono inserite le seguenti: "nonche' dalle agenzie di viaggio e turismo, limitatamente ai compensi comunque denominati percepiti per la vendita, l'emissione, la prenotazione o l'intermediazione dei medesimi documenti di viaggio,".)) ((All'articolo 25-bis, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: "trasporti di persone," sono inserite le seguenti: "nonche' dalle agenzie di viaggio e turismo, limitatamente ai compensi comunque denominati percepiti per la vendita, l'emissione, la prenotazione o l'intermediazione dei medesimi documenti di viaggio,".)) ((Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter, valutati in 7,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo)).
Testo vigente dal 23 maggio 2026
