Art. 7 — Disposizioni finanziarie

Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, comma 2, 4, commi 1, 4 e 5 ((,)) e 5, commi 1 e 2, del presente decreto, ((pari a euro 2.178.031.830 per l'anno 2025)) ((e a euro)) 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

  • a)quanto a 210 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
  • b)quanto a 210 milioni di euro per l'anno 2025, in termini di fabbisogno e indebitamento netto ((,)) mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  • c)quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'((articolo 1-quater)) del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
  • d)quanto a 48 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ((,)) che, alla data del 23 ottobre 2025, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario;
  • e)quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
  • f)quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • g)quanto a euro 352.026.830 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando:
  • 1)l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 101,382 milioni di euro;
  • 2)l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 27,792 milioni di euro;
  • 3)l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 41,009 milioni di euro;
  • 4)l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 14,323 milioni di euro;
  • 5)l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 10,962 milioni di euro;
  • 6)l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per euro 769.000;
  • 7)l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 5,311 milioni di euro;
  • 8)l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 13,407 milioni di euro;
  • 9)l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8,470 milioni di euro;
  • 10)l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca per euro 21.063.830;
  • 11)l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 41,221 milioni di euro;
  • 12)l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste per 6,580 milioni di euro;
  • 13)l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 24,574 milioni di euro;
  • 14)l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 25,210 milioni di euro;
  • 15)l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 9,953 milioni di euro;
  • h)quanto a 270 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando:
  • 1)l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 79,345 milioni di euro;
  • 2)l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 26,167 milioni di euro;
  • 3)l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 21,163 milioni di euro;
  • 4)l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 16,491 milioni di euro;
  • 5)l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 15,593 milioni di euro;
  • 6)l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 4,109 milioni di euro;
  • 7)l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 14,667 milioni di euro;
  • 8)l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 9,834 milioni di euro;
  • 9)l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 3,876 milioni di euro;
  • 10)l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca per 15,907 milioni di euro;
  • 11)l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 22,485 milioni di euro;
  • 12)l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste per euro 318.000;
  • 13)l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per euro 44.000;
  • 14)l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 28,369 milioni di euro;
  • 15)l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 11,632 milioni di euro;
  • i)quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;
  • l)quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136;
  • m)quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41-bis, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
  • n)quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5-bis ((,)) del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101;
  • o)quanto a ((euro 726.105.000 per l'anno 2025)) ed euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, ((nella misura indicata)) nell'allegato n. 1 al presente decreto;
  • o-bis)((quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite nel suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 35, comma 8-sexies, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)). Ad eccezione di quanto previsto ((dal comma 1 del presente articolo e dagli articoli 3, commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies, 3-ter, comma 5, 3-quater, comma 9, 4, comma 5-bis, 6-bis, comma 1, e 6-ter, comma 2)), dall'attuazione del presente decreto non devono derivare ((nuovi o maggiori)) oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate ((vi provvedono)) mediante utilizzo delle risorse umane ((,)) finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Testo vigente dal 20 dicembre 2025

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 20 dicembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 29 ottobre 2025 al 20 dicembre 2025. 9 parole tolte, 159 parole aggiunte in 7 capoversi.

Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, comma 2, 4, commi 1, 4 e 5aggiunto: , e 5, commi 1 e 2, del presente decreto, pari a euro 2.tolto: 172.634aggiunto: 178.031.830 per l'anno 2025 tolto: ed aggiunto: e a euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

b) quanto a 210 milioni di euro per l'anno 2025, in termini di fabbisogno e indebitamento nettoaggiunto: , mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti …

c) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1-quatertolto: , del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

… Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388aggiunto: , che, alla data del 23 ottobre 2025, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario;

n) quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5-bisaggiunto: , del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101;

o) quanto a euro tolto: 723.708 aggiunto: 726.105.000 per l'anno 2025 ed euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante riduzione … cassa relative alle missioni e programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, tolto: come indicate aggiunto: nella misura indicata nell'allegato n. 1 al presente decretotolto: .aggiunto: ;

aggiunto: o-bis) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite nel suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 35, comma 8-sexies, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Ad eccezione di quanto previsto tolto: al aggiunto: dal comma 1 del presente articolo e dagli articoli 3, commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies, 3-ter, comma 5, 3-quater, comma 9, 4, comma 5-bis, 6-bis, comma 1, aggiunto: e 6-ter, comma 2, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi tolto: e aggiunto: o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate aggiunto: vi provvedono mediante utilizzo delle risorse umaneaggiunto: , finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2025-10-29;156~art7 · fonte del testo

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