Art. 4 — Differimento dell'applicazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199
All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, le parole: «1° ottobre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° dicembre 2026». Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 40,8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 7.
Testo vigente dal 17 settembre 2026
