Disposizioni urgenti per la sicurezza e la continuita' degli approvvigionamenti energetici degli impianti strategici Al fine di garantire, in condizioni di contingente criticita' del sistema energetico nazionale, la sicurezza e la continuita' degli approvvigionamenti, nonche' la resilienza funzionale di infrastrutture strategiche, per gli impianti che continuano a operare ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2026, n. 71, e' nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ((,)) da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un apposito Commissario straordinario di Governo, scelto tra soggetti di elevata qualificazione ed esperienza nel coordinamento di amministrazioni pubbliche e nella gestione di procedimenti amministrativi complessi o di situazioni emergenziali ovvero tra professori universitari o esperti di comprovata e qualificata esperienza nel settore energetico e nella progettazione, realizzazione o gestione di infrastrutture strategiche. Il Commissario straordinario ha la facolta' di avvalersi del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e di ogni altra amministrazione centrale e territoriale competente, nonche' di societa' a controllo pubblico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al Commissario straordinario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. L'incarico del Commissario straordinario e' di durata pari a nove mesi dalla data di efficacia del decreto di nomina. Dalla data di efficacia del decreto di nomina, il Commissario straordinario subentra, senza soluzione di continuita', in ogni procedimento amministrativo, comunque denominato, relativo agli impianti di cui al comma 1, gia' avviato alla medesima data. I procedimenti oggetto di subentro ai sensi del primo periodo confluiscono in un procedimento unico, da concludersi entro il termine di duecento giorni dalla data di subentro. Entro il termine di cui al secondo periodo del presente comma, il Commissario straordinario rilascia un provvedimento autorizzatorio unico, che tiene luogo dell'autorizzazione di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, degli atti di assenso di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nonche' di ogni altro parere, nulla osta o atto di assenso, comunque denominato, necessario, ivi comprese le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ((, e le autorizzazioni integrate ambientali di cui al titolo III-bis della medesima parte seconda del citato decreto legislativo n. 152 del 2006)). Restano fermi i pareri, i nulla osta o gli atti di assenso, comunque denominati, eventualmente gia' rilasciati alla data di subentro ai sensi del primo periodo, fatti salvi i poteri di revoca, annullamento d'ufficio o riesame nei casi e nei limiti previsti dalla legge. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Commissario straordinario opera con i poteri e secondo le modalita' di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge n. 50 del 2022, anche in deroga alle disposizioni di legge diverse da quelle penali, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione ((,)) di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei principi fondamentali dell'ordinamento e della normativa dell'Unione europea. Si applica l'articolo 5, commi 1, primo periodo, 4, 9, 10, 11, 11-bis, 12 e 13, del decreto-legge n. 50 del 2022. Fermo ((restando)) il rispetto del termine di durata massima del procedimento unico ai sensi del secondo periodo del presente comma, per le valutazioni ambientali relative agli impianti di cui al comma 1 del presente articolo non si applica l'articolo 25, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Ciascuna amministrazione interessata dal subentro di cui al comma 2 trasmette al Commissario straordinario, entro un termine non superiore a quindici giorni dalla richiesta, ogni documentazione relativa ai procedimenti di competenza e assicura ogni forma di collaborazione necessaria al tempestivo esercizio delle funzioni commissariali.
Testo vigente dal 21 agosto 2026
