Art. 15-bis — Disposizioni urgenti in materia di investimenti finanziati con le risorse delle politiche di coesione

((Al fine di conseguire gli obiettivi in materia di coesione territoriale previsti dal PNRR:))

  • a)((l'articolo 24-bis del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e' abrogato;))
  • b)((il comma 3 dell'articolo 27 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e' abrogato.)) ((Le risorse rivenienti dall'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo restano nella disponibilita' del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativo al periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per essere impiegate, nel rispetto dei limiti di cassa di cui all'articolo 1, comma 750, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, secondo le modalita' previste dall'articolo 1, comma 178, della medesima legge n. 178 del 2020.)) ((All'articolo 13, comma 2, secondo periodo, della legge 14 novembre 2016, n. 220, le parole: "a 610 milioni di euro per l'anno 2026 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027" sono sostituite dalle seguenti: "a 660 milioni di euro per l'anno 2026, a 650 milioni di euro per l'anno 2027 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028".)) ((Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 e a 150 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:))
  • a)((quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2026 e a 110 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, destinate al finanziamento di programmi e interventi complementari alla programmazione europea 2021-2027, derivanti dal cofinanziamento nazionale imputato al Programma nazionale FESR FSE+ "Capacita' per la coesione 2021-2027", approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2023) 374 del 12 gennaio 2023, come modificata con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2024) 6561 del 12 settembre 2024, resesi disponibili per effetto dell'applicazione di un tasso di cofinanziamento inferiore al valore massimo di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 78 del 22 dicembre 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2022. Le risorse di cui alla presente lettera sono utilizzate nel rispetto del principio di riequilibrio territoriale previsto dall'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18;))
  • b)((quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche in considerazione di quanto previsto dai commi 2 e 5, lettera b), del presente articolo.)) ((All'articolo 28 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:))
  • a)((al comma 4:))
  • 1)((alla lettera b-ter), il segno di interpunzione: "." e' sostituito dal seguente: ";";))
  • 2)((dopo la lettera b-ter) e' aggiunta la seguente: "b-quater) della somma complessiva di 20 milioni di euro, per l'istituzione del polo per l'industria culturale e creativa, nell'ambito del programma di interventi connesso alla designazione della citta' di Matera quale 'capitale mediterranea della cultura e del dialogo 2026'";))
  • b)((al comma 5, le parole: "la somma di 27,6 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "la somma di euro 67.957.899")).

Testo vigente dal 21 agosto 2026

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