Art. 27-bis — Disposizioni per la tutela della mobilità del personale impegnato nella lotta alla criminalità e modifica all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203
((All'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Per gli alloggi di cui al presente articolo in locazione o in godimento ai soggetti di cui al comma 1 o ai loro aventi diritto secondo la normativa vigente, tali soggetti, qualora gli enti proprietari intendano vendere gli alloggi a terzi, possono esercitare le facolta' di riscatto di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2017, anche in deroga al termine di cui all'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto")).
Testo vigente dal 25 aprile 2026
