Disposizioni per la funzionalita' del Ministero dell'interno, nonche' in materia di valorizzazione dei beni confiscati alla criminalita' organizzata Al fine di adempiere agli impegni assunti dall'Italia nell'ambito dell'Unione europea, nonche' di favorire la tempestiva assunzione a tempo indeterminato di personale di livello non dirigenziale, necessario a garantire la piena ed immediata operativita' delle strutture organizzative, a livello centrale e territoriale, dell'Amministrazione civile, ivi comprese quelle individuate dal Piano di attuazione nazionale del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, il Ministero dell'interno per gli anni 2026 e 2027 e' autorizzato, nei limiti delle facolta' assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente, senza il previo svolgimento di procedure di mobilita':
- a)a procedere allo scorrimento, con carattere di priorita', rispetto alle amministrazioni ((diverse da quelle)) che hanno bandito il concorso, delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici;
- b)ad avvalersi di una o piu' procedure di reclutamento per esami, organizzate in via prioritaria ed esclusiva dal ((Dipartimento della)) funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che si avvale della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM). Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' quelle di cui all'articolo 1, comma 4, ((lettera)) b), del decreto-legge 21 giugno 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. Fino al 31 dicembre 2027 il personale reclutato secondo le modalita' di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non puo' accedere alle procedure di mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ne' puo' essere utilizzato presso altre Amministrazioni pubbliche mediante comando, distacco o altro provvedimento di contenuto o effetto analogo. Al fine di consentire alla Struttura commissariale per il recupero, la rifunzionalizzazione e valorizzazione dei beni confiscati alla criminalita' organizzata l'ordinario svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno relative al «Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie per investimenti non piu' finanziati con le risorse del PNRR» per l'annualita' 2026 sono incrementate in misura pari ad euro 2.000.000. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al secondo periodo, la parola «dodici» e' sostituita dalla parola «undici» e la parola «nove» e' sostituita dalla parola «otto»;
- b)dopo il quinto periodo ((sono inseriti i seguenti)): «Le specifiche attivita' del personale non dirigenziale sono retribuite sulla base di criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, mediante il ricorso al Fondo risorse decentrate, cui sono assegnate risorse pari ad euro 37.300 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029. Il trattamento accessorio aggiuntivo non puo' eccedere il limite pro-capite del 15 per cento della retribuzione tabellare.». 1 Alla copertura degli oneri di cui ai commi 3 e 4, pari ad euro 2.037.300 per l'anno 2026 e a euro 37.300 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, si provvede:
- a)quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 51, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, cosi' rideterminata dall'articolo 1, comma 799, lettera b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207;
- b)quanto a euro 37.300 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 aprile 2026, n. 54
1La L. 24 aprile 2026, n. 54, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " al comma 4, lettera b)[...] la parola: «procapite» e' sostituita dalle seguenti: «pro capite»".
Testo vigente dal 25 aprile 2026
