Art. 1 — Disposizioni in materia di accisa sul gasolio usato come carburante e di autotrasporto
In considerazione del nuovo ((perdurare dell')) incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l'aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, ((di cui al)) decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' rideterminata, dal 30 luglio 2026 ((al 24 agosto 2026 e dal 27 agosto 2026 al 5 settembre 2026)), nella misura di 532,90 euro per mille litri. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e' rideterminata nella misura di 532,90 euro per mille litri. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, ((valutati in 379,6 milioni di euro per l'anno 2026 e in 4,1 milioni di euro per l'anno 2028)), si provvede ai sensi dell'articolo 3. All'articolo 3, comma 1, del ((decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33)), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al primo periodo, le parole: «da marzo a giugno» sono sostituite dalle seguenti: «((da marzo a agosto))»;
- b)al secondo periodo, le parole: «300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «((397,6 milioni))». Agli oneri derivanti dal comma 4, ((pari a 97,6 milioni di euro per l'anno 2026)), si provvede ai sensi dell'articolo 3.
Testo vigente dal 26 settembre 2026
