Art. 3-bis — Disposizioni di coordinamento
((Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, sono efficaci fino al termine di decorrenza di cui all'articolo 243 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.)) ((La disposizione di cui all'articolo 2-ter, comma 2, e' efficace fino al termine di decorrenza di cui all'articolo 377 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117)).
Testo vigente dal 26 settembre 2026
