Art. 2 — Disposizioni in materia di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria nell'ambito della procedura di cessione del compendio aziendale
Disposizioni ((concernenti la societa')) Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria nell'ambito della procedura di cessione del compendio aziendale Al fine di corrispondere alle indifferibili e urgenti esigenze ((di preservazione della)) funzionalita' degli impianti siderurgici di proprieta' ((della societa' Ilva S.p.A.)) in amministrazione straordinaria, nelle more della procedura di vendita in corso, il Ministero delle imprese e del ((made)) in Italy e' autorizzato a trasferire direttamente alla societa' Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, su richiesta dell'organo commissariale della medesima societa', in una soluzione, ((un importo)) sino a ulteriori 100,5 milioni di euro per l'anno 2026, a titolo di finanziamento oneroso, conformemente alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, sulla base di quanto gia' previsto dalla Decisione della Commissione europea del 9 febbraio 2026 - C(2026) 891 final (SA. 121569 2026/N). Alla restituzione del finanziamento di cui al primo periodo la societa' Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria provvede entro 6 mesi dalla data di scadenza del contratto di affitto stipulato ((con la societa' Ilva S.p.A.)) in amministrazione straordinaria o ((,)) se piu' breve, entro ((il termine di)) 6 mesi dalla vendita dei compendi aziendali. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2026, n. 8. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 3. ((Il comma 4-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente: "4-bis. Sono sottoposti ad AIA in sede statale:
- a)i progetti relativi alle attivita' di cui all'allegato XII al presente decreto e le relative modifiche sostanziali;
- b)gli impianti dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231".)) ((All'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:))
- a)((il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Alla restituzione dei finanziamenti pubblici concessi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, gli organi commissariali del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria e del Gruppo Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria provvedono in prededuzione, con priorita' rispetto a tutti gli altri crediti nei confronti delle rispettive procedure di amministrazione straordinaria, diversi da quelli di cui all'articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile, anteponendo la restituzione di tali finanziamenti pubblici a quella di tutti gli altri crediti nei confronti delle procedure medesime, siano essi prededucibili o concorsuali, ivi compresi quelli assistiti da pegno, ipoteca o altra causa legittima di prelazione, comunque in deroga all'articolo 222 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.";))
- b)((al secondo periodo, le parole: "dall'organo commissariale del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria e dai soggetti da esso funzionalmente delegati" sono sostituite dalle seguenti: "dagli organi commissariali del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria e del Gruppo Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria e dai soggetti da essi funzionalmente delegati")).
Testo vigente dal 26 settembre 2026
