((I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che soddisfano i requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, sono tenuti, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, al versamento anticipato di un importo corrispondente alle ritenute e alle imposte sostitutive di cui, rispettivamente, agli articoli 27 e 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relative agli utili la cui distribuzione sia stata deliberata nell'esercizio precedente a quello di corresponsione. Limitatamente al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, il versamento anticipato e' dovuto esclusivamente con riferimento alle ritenute e alle imposte sostitutive relative agli utili la cui distribuzione sia stata deliberata anteriormente alla data del 27 agosto 2026 e la cui corresponsione sia prevista in data successiva al 31 dicembre 2026.)) ((Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai soggetti, residenti nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che siano societa' controllanti tenute alla redazione del bilancio consolidato e che, sulla base dell'ultimo bilancio consolidato approvato, abbiano conseguito ricavi consolidati complessivi superiori a 20 miliardi di euro e svolgano, direttamente o per il tramite delle imprese comprese nel perimetro di consolidamento, attivita' di estrazione, produzione, importazione definitiva o introduzione nel territorio dello Stato da altri Stati membri dell'Unione europea, raffinazione, trasformazione, stoccaggio, trasporto, distribuzione, commercializzazione o vendita di petrolio greggio, di prodotti petroliferi, di gas naturale, anche liquefatto, o di altri prodotti energetici nonche' di energia elettrica.)) ((Ai fini di cui al comma 2, rilevano i ricavi derivanti dalle attivita' effettivamente esercitate dalle imprese comprese nel perimetro di consolidamento, al netto delle operazioni infragruppo eliminate nel bilancio consolidato.)) ((L'importo da versare ai sensi del comma 1 e' pari al 39 per cento dell'ammontare delle ritenute e delle imposte sostitutive che sarebbero dovute, rispettivamente, ai sensi degli articoli 27 e 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, qualora gli utili, la cui distribuzione e' stata deliberata, fossero corrisposti nel medesimo esercizio, tenendo conto della natura dei soggetti aventi diritto alla distribuzione e del regime fiscale a essi applicabile alla data della deliberazione.)) ((Le successive modifiche della data o delle modalita' di corresponsione degli utili di cui al comma 1 non incidono sull'obbligo di versamento anticipato. In caso di revoca, totale o parziale, della deliberazione di distribuzione, l'importo corrispondente al versamento anticipato riferibile agli utili non piu' destinati alla distribuzione costituisce credito immediatamente utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente, ovvero, su richiesta del contribuente, e' rimborsato.)) ((Il versamento di cui al comma 1 e' effettuato entro il 30 novembre di ogni anno con le modalita' previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In sede di versamento non e' ammessa la compensazione di cui al medesimo articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.)) ((Per un importo pari alle somme effettivamente versate ai sensi del presente articolo, ai soggetti obbligati di cui al comma 1 del presente articolo e' riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare scomputabile, a decorrere dalla data dell'effettiva corresponsione degli utili cui il versamento anticipato si riferisce, in diminuzione delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate, rispettivamente, ai sensi degli articoli 27 e 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in relazione alla medesima distribuzione. Per le imposte sostitutive di cui all'articolo 27-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, i soggetti obbligati di cui al comma 1 del presente articolo comunicano agli intermediari tenuti all'applicazione delle imposte sostitutive la quota del credito riferibile agli utili da essi corrisposti; tale quota e' utilizzata dai medesimi intermediari in diminuzione delle somme da versare all'erario a titolo di imposta sostitutiva e si considera, per pari importo, utilizzata dalla societa' in compensazione del credito d'imposta riconosciuto ai sensi del primo periodo del presente comma.)) ((Il credito d'imposta di cui al comma 7 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ne' del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.)) ((Il versamento anticipato non modifica il presupposto, la misura delle aliquote e le modalita' di applicazione delle ritenute e delle imposte sostitutive sugli utili. Al momento dell'effettiva corresponsione degli utili, la quota delle ritenute e delle imposte sostitutive eccedente il credito d'imposta di cui al comma 7 e' versata nei termini e con le modalita' ordinariamente previsti.)) ((Qualora, a seguito dell'utilizzo del credito di cui al comma 7 del presente articolo in diminuzione delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate, rispettivamente, ai sensi degli articoli 27 e 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residui una quota del medesimo credito, tale quota e' immediatamente utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente, ovvero, su richiesta del contribuente, e' rimborsata.)) ((Il versamento anticipato delle somme di cui al presente articolo non e' rilevante ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e, conseguentemente, non e' deducibile ai fini delle predette imposte e non determina alcuna imputazione di reddito in capo ai soci.)) ((Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 10, ivi compresa la disciplina dei flussi informativi tra i soggetti tenuti al versamento di cui al comma 1, gli intermediari tenuti all'applicazione delle imposte sostitutive e la societa' di gestione accentrata di cui all'articolo 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.)) ((Al testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, dopo l'articolo 55 e' inserito il seguente: "Art. 55-bis (Anticipazione ritenuta su dividendi per le imprese del comparto energetico). - 1. I soggetti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, che soddisfano i requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, sono tenuti, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, al versamento anticipato di un importo corrispondente alle ritenute e alle imposte sostitutive di cui, rispettivamente, agli articoli 55 e 57 del presente testo unico, relative agli utili la cui distribuzione sia stata deliberata nell'esercizio precedente a quello di corresponsione. Limitatamente al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, il versamento anticipato e' dovuto esclusivamente con riferimento alle ritenute e alle imposte sostitutive relative agli utili la cui distribuzione sia stata deliberata anteriormente alla data del 27 agosto 2026 e la cui corresponsione sia prevista in data successiva al 31 dicembre 2026. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai soggetti, residenti nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 82, comma 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, che siano societa' controllanti tenute alla redazione del bilancio consolidato e che, sulla base dell'ultimo bilancio consolidato approvato, abbiano conseguito ricavi consolidati complessivi superiori a 20 miliardi di euro e svolgano, direttamente o per il tramite delle imprese comprese nel perimetro di consolidamento, attivita' di estrazione, produzione, importazione definitiva o introduzione nel territorio dello Stato da altri Stati membri dell'Unione europea, raffinazione, trasformazione, stoccaggio, trasporto, distribuzione, commercializzazione o vendita di petrolio greggio, di prodotti petroliferi, di gas naturale, anche liquefatto, o di altri prodotti energetici nonche' di energia elettrica. 3. Ai fini di cui al comma 2, rilevano i ricavi derivanti dalle attivita' effettivamente esercitate dalle imprese comprese nel perimetro di consolidamento, al netto delle operazioni infragruppo eliminate nel bilancio consolidato. 4. L'importo da versare ai sensi del comma 1 e' pari al 39 per cento dell'ammontare delle ritenute e delle imposte sostitutive che sarebbero dovute, rispettivamente, ai sensi degli articoli 55 e 57, qualora gli utili, la cui distribuzione e' stata deliberata, fossero corrisposti nel medesimo esercizio, tenendo conto della natura dei soggetti aventi diritto alla distribuzione e del regime fiscale a essi applicabile alla data della deliberazione. 5. Le successive modifiche della data o delle modalita' di corresponsione degli utili di cui al comma 1 non incidono sull'obbligo di versamento anticipato. In caso di revoca, totale o parziale, della deliberazione di distribuzione, l'importo corrispondente al versamento anticipato riferibile agli utili non piu' destinati alla distribuzione costituisce credito immediatamente utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 3, senza applicazione dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente, ovvero, su richiesta del contribuente, e' rimborsato. 6. Il versamento di cui al comma 1 e' effettuato entro il 30 novembre di ogni anno con le modalita' previste dall'articolo 3. In sede di versamento non e' ammessa la compensazione di cui al medesimo articolo 3. 7. Per un importo pari alle somme effettivamente versate ai sensi del presente articolo, ai soggetti obbligati di cui al comma 1 del presente articolo e' riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare scomputabile, a decorrere dalla data dell'effettiva corresponsione degli utili cui il versamento anticipato si riferisce, in diminuzione delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate, rispettivamente, ai sensi degli articoli 55 e 57, in relazione alla medesima distribuzione. Per le imposte sostitutive di cui al citato articolo 57, i soggetti obbligati di cui al comma 1 del presente articolo comunicano agli intermediari tenuti all'applicazione delle imposte sostitutive la quota del credito riferibile agli utili da essi corrisposti; tale quota e' utilizzata dai medesimi intermediari in diminuzione delle somme da versare all'erario a titolo di imposta sostitutiva e si considera, per pari importo, utilizzata dalla societa' in compensazione del credito d'imposta riconosciuto ai sensi del primo periodo del presente comma. 8. Il credito d'imposta di cui al comma 7 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ne' del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 72 e 118, comma 10, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117. 9. Il versamento anticipato non modifica il presupposto, la misura delle aliquote e le modalita' di applicazione delle ritenute e delle imposte sostitutive sugli utili. Al momento dell'effettiva corresponsione degli utili, la quota delle ritenute e delle imposte sostitutive eccedente il credito d'imposta di cui al comma 7 e' versata nei termini e con le modalita' ordinariamente previsti. 10. Qualora, a seguito dell'utilizzo del credito di cui al comma 7 del presente articolo in diminuzione delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate, rispettivamente, ai sensi degli articoli 55 e 57, residui una quota del medesimo credito, tale quota e' immediatamente utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 3, senza applicazione dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente, ovvero, su richiesta del contribuente, e' rimborsata. 11. Il versamento anticipato delle somme di cui al presente articolo non e' rilevante ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e, conseguentemente, non e' deducibile ai fini delle predette imposte e non determina alcuna imputazione di reddito in capo ai soci. 12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 10, ivi compresa la disciplina dei flussi informativi tra i soggetti tenuti al versamento di cui al comma 1, gli intermediari tenuti all'applicazione delle imposte sostitutive e la societa' di gestione accentrata di cui all'articolo 57".)) ((Con riferimento a quanto previsto dal presente articolo restano ferme le ordinarie disposizioni relative alla tassazione degli utili in capo ai percettori al momento della loro effettiva corresponsione.))

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