Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 5-bis, comma 1, lettera a), le parole: «dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «dal decreto del Ministro per la sanita' 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera b), del presente testo unico per le ipotesi ivi richiamate»;
  • b)all'articolo 22:
  • 1)al comma 2, lettera b), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «. Nell'ipotesi in cui l'alloggio sia rappresentato dai dormitori stabili del cantiere e' ammessa la presentazione di un'autocertificazione del datore di lavoro che attesti i requisiti di cui all'allegato XIII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Nell'ipotesi in cui l'alloggio sia rappresentato da una struttura alberghiera o struttura ricettiva comunque denominata, ai fini dell'idoneita' dell'alloggio e' sufficiente l'indicazione della struttura ospitante, ferme restando le eventuali responsabilita' a carico della medesima struttura in caso di mancata osservanza della normativa di settore»;
  • 2)dopo il comma 5-quater e' inserito il seguente: «5-quater.1. Il termine massimo per il rilascio del nulla osta di cui al comma 5 e' ridotto a trenta giorni per l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato degli stranieri che partecipano ai programmi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, di cui all'articolo 23».

Testo vigente dal 3 dicembre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-12-02;182~art4 · fonte del testo

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