Art. 6 — Misure di assistenza
A seguito della comunicazione di cui all'articolo 18-ter, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto, il lavoratore in favore del quale sia stato rilasciato il permesso di soggiorno per «casi speciali» ai sensi del medesimo articolo 18-ter, puo' essere ammesso alle misure di assistenza di cui al presente articolo, di durata non superiore a quella del medesimo permesso di soggiorno. Conseguentemente il Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 286 del 1998 e' incrementato di 180.000 euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 96 del codice del Terzo settore, di cui al di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Le misure di assistenza di cui al presente articolo sono finalizzate alla formazione e all'inserimento sociale e lavorativo. La specificazione, l'attuazione e l'individuazione delle modalita' esecutive avvengono tramite programmi individuali di assistenza, elaborati sulla base dell'Accordo in sede di Conferenza unificata del 7 ottobre 2021, recante «Linee-Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura» (repertorio atti n. 146/CU del 7 ottobre 2021). Il programma di assistenza contiene un progetto personalizzato di formazione e avviamento al lavoro, anche mediante l'iscrizione dei soggetti aderenti alla piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 180.000 euro per l'anno 2024 e in 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sul Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. I destinatari delle misure possono beneficiare dell'assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 48 del 2023. A essi non si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n. 48 del 2023. Le misure di assistenza di cui al presente articolo non possono essere disposte:
- a)in caso di condanna per delitti non colposi connessi a quello per cui si procede, ad esclusione del reato di cui all'articolo 10-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998;
- b)se il lavoratore ha conseguito un profitto illecito a seguito di condotte connesse ai delitti sui quali rende le dichiarazioni;
- c)in caso di sottoposizione a misura di prevenzione o procedimento in corso per l'applicazione della stessa, ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, da cui si desumano la persistente attualita' della sua pericolosita' sociale e la ragionevole probabilita' che possa commettere delitti di grave allarme sociale. Il presente articolo ((, ad eccezione del comma 3,)) si applica anche ai parenti e affini entro il secondo grado del lavoratore di cui all'articolo 18-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.
Testo vigente dal 4 ottobre 2025
