Art. 7 — Revoca dell'ammissione alle misure di assistenza
Le misure di assistenza di cui all'articolo 6 sono revocate quando ricorrono una o piu' delle seguenti circostanze:
- a)la condanna per un delitto non colposo, commesso successivamente all'ammissione ((al programma)) di cui al medesimo articolo 6;
- b)la sottoposizione a misura di prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- c)la rinuncia espressa alle misure. Le misure di assistenza di cui all'articolo 6 possono essere revocate nel caso di rifiuto ingiustificato di adeguate offerte di lavoro.
Testo vigente dal 11 dicembre 2024
