Art. 8 — Vigilanza, tutela e protezione
Nelle ipotesi di cui all'articolo 18-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ((...)) introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto, si applicano, qualora ne ricorrano i presupposti, le misure di protezione e di vigilanza di cui al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133. Ai titolari del permesso di soggiorno di cui al medesimo articolo 18-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, qualora ne ricorrano i presupposti, si applicano le speciali misure di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 6. In tali casi non si applicano le misure di assistenza di cui all'articolo 6.
Testo vigente dal 11 dicembre 2024
