Art. 3 — Sospensione dei procedimenti relativi a cittadini di Paesi a particolare rischio
In relazione alle domande di nulla osta al lavoro per lavoratori cittadini di Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande ((corredate di)) documentazione contraffatta o in assenza dei presupposti di legge, l'articolo 22, comma 5.01, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non si applica e il nulla osta al lavoro puo' essere rilasciato previa verifica ((,)) da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro ((, del rispetto)) dei requisiti e delle procedure di cui all'articolo 24-bis del medesimo testo unico. Salvo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia gia' stato rilasciato il visto di ingresso in Italia, l'efficacia dei nulla osta al lavoro gia' rilasciati ai sensi dell'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 in favore dei lavoratori di cui al comma 1 e' sospesa fino alla conferma espressa da parte dello sportello unico per l'immigrazione del positivo espletamento delle verifiche previste dal medesimo comma. Nelle more della ricezione da parte dell'ufficio consolare della conferma di cui al primo periodo, ((che e' inviata)) esclusivamente tramite l'apposito applicativo informatico, i procedimenti per il rilascio di visto di ingresso in Italia conseguenti ai nulla osta di cui al primo periodo, pendenti alla data di entrata di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi. Gli Stati e i territori di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Fino al 31 dicembre 2025, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, i commi 1 e 2 si applicano alle domande di nulla osta e ai nulla osta per lavoratori cittadini del Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka.
Testo vigente dal 11 dicembre 2024
