Art. 15-sexies — Disposizioni in materia di personale per le esigenze della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale
Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 4:
- 1)al comma 1-bis, dopo le parole: "a cura dell'Amministrazione medesima" sono inserite le seguenti: ", che puo' anche avvalersi del Centro Alti Studi del Ministero dell'interno,";
- 2)al comma 3: 2.1) al primo periodo, dopo le parole: "ai sensi del comma 1-bis," sono inserite le seguenti: "nonche', in via temporanea, da prestatori di lavoro con contratto di lavoro a tempo determinato in possesso di adeguata professionalita' e da personale dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, appositamente formati in materia di protezione internazionale a cura dell'Amministrazione dell'interno,"; 2.2) il settimo e l'ottavo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Alle sedute della Commissione partecipano il funzionario prefettizio con funzioni di presidente, l'esperto designato dall'UNHCR e due dei componenti con compiti istruttori assegnati alla medesima Commissione ai sensi del comma 1-bis e del primo periodo del presente comma, tra cui il componente che ha svolto il colloquio ai sensi dell'articolo 12, comma 1-bis. Il presidente della Commissione fissa i criteri per l'assegnazione delle istanze ai componenti con compiti istruttori e per la loro partecipazione alle sedute della Commissione stessa"; 2.3) al decimo periodo, le parole: "da non oltre due anni" sono soppresse;
- b)all'articolo 5:
- 1)al comma 2, sesto periodo, la parola: "partecipa" e' sostituita dalla seguente: "partecipano" e dopo le parole: "dell'UNHCR" sono aggiunte le seguenti: "e i funzionari amministrativi di cui al comma 2-bis";
- 2)dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Le attivita' istruttorie per i procedimenti amministrativi di competenza, tra cui l'audizione dell'interessato, sono svolte dai componenti della Commissione nazionale o dai funzionari amministrativi con compiti istruttori ad essa assegnati. Il presidente della Commissione fissa i criteri per l'assegnazione dei procedimenti e per la partecipazione dei funzionari amministrativi alle sedute della Commissione stessa. Si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 3, undicesimo e dodicesimo periodo";
- c)all'articolo 12, comma 1-bis, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Il colloquio si svolge di norma alla presenza del componente con compiti istruttori della domanda di protezione, ove possibile dello stesso sesso del richiedente. Il componente con compiti istruttori sottopone la proposta di deliberazione alla Commissione, che decide ai sensi dell'articolo 4, comma 4". All'articolo 5, comma 2, lettera e-bis), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, le parole: "della Commissione nazionale per il diritto di asilo e" sono soppresse. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate, in relazione al primo periodo, le necessarie modifiche al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 78 del 2019. Il medesimo regolamento prevede, con effetto dalla data della sua entrata in vigore, l'abrogazione delle disposizioni di cui allo stesso primo periodo. Al fine di semplificare e di accelerare la riorganizzazione del Ministero dell'interno, anche per quanto concerne l'adeguamento alle modifiche della dotazione organica intervenute con la legge 30 dicembre 2023, n. 213, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al ((31 maggio 2026)) le modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
Testo vigente dal 1 marzo 2026
