Art. 7 — Poteri delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado

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Le commissioni tributarie, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facolta' di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all'ente locale da ciascuna legge d'imposta. Le commissioni tributarie, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessita', possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di finanza, ovvero disporre consulenza tecnica. I compensi spettanti ai consulenti tecnici non possono eccedere quelli previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248)). Non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale. Le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente.

Testo in vigore dal 3 dicembre 2005 al 16 settembre 2022

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 7, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 14620/2026

    17 maggio 2026

    Nel processo tributario, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria le prove assunte in un diverso processo e anche in sede penale, pure se questo è destinato a concludersi con una pronuncia non opponibile alle parti del giudizio civile, purché tali prove vengano dal giudice tributario sottoposte ad una propria ed autonoma valutazione. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, in materia di fatturazione per operazioni inesistenti, aveva valorizzato dichiarazioni di soggetti non identificati, assunte in sede penale, limitandosi a prendere atto dell'avvenuta archiviazione del procedimento, senza dare rilievo, per converso, ai numerosi elementi indiziari indicati dall'Ufficio, come l'assenza di sedi operative e amministrative, la mancanza di veicoli, mezzi e dipendenti necessari all'esecuzione delle lavorazioni, la pluralità di dichiarazioni fiscali omesse, l'esecuzione di numerosi pagamenti in contanti o con assegni immediatamente monetizzati).

    Art. 7

    Rassegna di maggio 2026, p. 244 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 3882/2026

    21 febbraio 2026

    Attesa la natura impugnatoria del processo tributario, la cognizione incidentale del giudice, a parte quella vertente su atti normativi e generali, è circoscritta (ed in limiti definiti) alle sole questioni appartenenti alla giurisdizione di altro giudice, sicché - come desumibile dagli artt. 2, comma 3, 7, comma 5, e 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 - non può essere disapplicato un atto a contenuto concreto che sia autonomamente impugnabile dinanzi alla commissione tributaria ma non sia stato oggetto di diretta ed autonoma impugnazione.

    Art. 7 · Art. 2 Disposizioni sul processo tributario · Art. 19 Disposizioni sul processo tributario

    Rassegna di febbraio 2026, p. 134 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1380/2026

    22 gennaio 2026

    Nel processo tributario, le dichiarazioni del terzo - acquisite e trasfuse nel processo verbale di constatazione, a sua volta recepito nell'avviso di accertamento - hanno per lo più valore meramente indiziario, per cui concorrono a formare il convincimento del giudice, se confortate da altri elementi di prova, ma possono rivestire anche, nel concorso di particolari circostanze, i caratteri delle presunzioni (generalmente ammesse nel processo tributario, nonostante il divieto di prova testimoniale) gravi, precise e concordanti, ai sensi dell'art. 2729 c.c., dando luogo, di conseguenza, non ad un mero indizio, bensì ad una prova presuntiva, idonea da sola ad essere posta a fondamento e motivazione dell'avviso di accertamento in rettifica da parte dell'amministrazione finanziaria.

    Art. 7 · Art. 2729 c.c. · Art. 52 Testo unico della giustizia tributaria

    Rassegna di gennaio 2026, p. 119 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 32046/2025

    9 dicembre 2025

    Nel caso in cui la base imponibile del prelievo unico erariale (PREU) sia determinata presuntivamente ex art. 1, comma 646, lett. a), della l. n. 190 del 2014, la prova contraria da parte del contribuente dev'essere necessariamente documentale, ai sensi dell'art. 1, comma 647, della medesima legge, non essendo tale la testimonianza scritta di cui all'art. 257-bis c.p.c., siccome anch'essa rientrante nel genus della prova testimoniale.

    Art. 7 · Art. 110 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 257-bis c.p.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 169 ↗

Tutte le 16 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

9 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 22/2009

    Questione inammissibile
    30 gennaio 2009

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale: in via principale, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito nella legge 23 aprile 2002, n. 73 e dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 103 Cost., nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione tributaria le controversie riguardanti le sanzioni per l'impiego di lavoratori irregolari; in via subordinata, dell'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, censurato, in riferimento ai medesimi parametri, poiché non ammette, nel processo tributario, il ricorso alla prova testimoniale. Le questioni sono divenute prive di oggetto: infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 130/2008 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 1, suddetto, mentre sulla questione sollevata in via subordinata la Corte non è più chiamata a pronunciarsi, essendo stata prospettata solo per il caso in cui non venisse accolta la principale. - V., citato, il precedente di cui alla sentenza n. 130/2008. - Sulla manifesta inammissibilità per mancanza di oggetto v., citata, ordinanza n. 269/2008.

    Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 · Art. 2 Disposizioni sul processo tributario · Art. 7 Disposizioni sul processo tributario · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 395/2007

    Questione inammissibile
    23 novembre 2007

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui esclude dall'ambito dei mezzi istruttori utilizzabili nel processo tributario la prova testimoniale. Invero, il rimettente, nel prospettare la questione, non ha argomentato con riguardo alla sussistenza della propria giurisdizione in ordine alla controversia sottoposta al suo esame, nonostante che in giurisprudenza e in dottrina siano emersi orientamenti non univoci in relazione alla riconducibilità alla giurisdizione tributaria delle controversie in esame, di tal che la mancanza di ogni argomentazione al riguardo si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza della questione. - In relazione all'orientamento secondo cui il presupposto necessario affinché la previsione della giurisdizione tributaria possa ritenersi conforme a Costituzione è dato dal fatto che la cognizione attenga a controversie connesse a tributi, vedi, citata, ordinanza n. 144/1998. - Per l'affermazione secondo cui, ai fini dell'attribuzione della giurisdizione, deve essere valorizzata "la natura tributaria del rapporto cui deve ritenersi inscindibilmente collegata la giurisdizione del giudice tributario", vedi, citate, ordinanze numeri 34, 35 e 94/ 2006.

    Art. 7 Disposizioni sul processo tributario · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 231/2007

    Altra decisione
    21 giugno 2007

    Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 7, nonché, in via subordinata, dell'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, censurati in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, è intervenuto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale,sostituendo i commi 3 e 5 dell'art. 3 del d.l. n. 12 del 2002 (art. 36- bis , comma 7, lettere a) e b) ), ha previsto una modalità di determinazione della sanzione sostanzialmente diversa rispetto a quella precedente e caratterizzata dall'assenza di qualunque meccanismo presuntivo. Il medesimo decreto, inoltre, ha attribuito la competenza all'irrogazione della sanzione, non più all'Agenzia delle entrate, bensì alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Conseguentemente, alla luce di tali sostanziali modifiche della disposizione censurata, si impone una nuova valutazione della perdurante rilevanza delle questioni sollevate, e ciò a prescindere da ogni rilievo circa le ravvisate lacune dell'ordinanza di rimessione in merito alla insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo , alla mancanza di motivazione sulla rilevanza della questione, alla indeterminatezza del tipo di intervento richiesto alla Corte.

    Art. 7 Disposizioni sul processo tributario · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 dicembre 2005

Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 1993 al 3 dicembre 2005. 22 parole tolte, 20 parole aggiunte.

… quelli previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni. tolto: E' sempre data alle commissioni tributarie facolta' di ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248. Non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale. Le commissioni tributarie, se …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art7 · fonte del testo

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