Art. 18 — Il ricorso
Stai leggendo un testo che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
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Provvedimento abrogato dal d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
3 pronunce che riguardano l’art. 18, dalle Rassegne del Massimario.
In tema di riscossione tributaria, la necessità di specifica motivazione dell'avviso di liquidazione emesso non si traduce nel mero richiamo degli atti prodromici, ma richiede anche la determinazione del tributo dovuto e l'indicazione degli elementi matematici posti alla base di tale quantificazione, onde consentire al contribuente la verifica della correttezza del calcolo operato dall'Amministrazione finanziaria.
Art. 18
In ragione della natura impugnatoria del giudizio tributario, il contribuente è onerato di proporre contestazioni specifiche all'atto censurato, le quali non possono essere surrogate da una produzione documentale all'interno della quale il giudice sia chiamato a selezionare gli elementi da valorizzare in relazione alla domanda proposta (nella specie, volta all'accertamento della deducibilità di determinati costi dal reddito imponibile), pena l'inammissibilità del ricorso.
Art. 18 · Art. 1 Disposizioni sul processo tributario · Art. 19 Disposizioni sul processo tributario · Art. 24 Disposizioni sul processo tributario
In tema di contenzioso tributario, alla stregua dell'art. 18 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la carenza nell'atto introduttivo del processo delle indicazioni necessarie per l'individuazione del legale rappresentante (anche organico) del ricorrente ne determina l'inammissibilità tutte le volte che sia causa di incertezza assoluta al riguardo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso di primo grado poiché contenente, nell'intestazione, l'indicazione di un soggetto privo del potere rappresentativo della società, senza indagare se ciò determinasse assoluta incertezza circa l'individuazione del legale rappresentante della stessa, se del caso attraverso l'esame della sottoscrizione della procura o degli altri documenti della causa).
Art. 18 · Art. 83 c.p.c.
Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗ e gennaio 2026 ↗.
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 12, comma 5, e 18, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, della Cos…
Art. 12 Disposizioni sul processo tributario · Art. 18 Disposizioni sul processo tributario · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che questa norma nomina.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
7 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 16 settembre 2022 al 1 gennaio 2027. 172 parole tolte, 20 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Il processo e' introdotto con ricorso alla corte di giustizia tributaria di primo grado. Il ricorso deve contenere l'indicazione:
tolto: a) della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado cui e' diretto;
tolto: b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonche' del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
tolto: c) dell'ufficio nei cui confronti il ricorso e' proposto;
tolto: d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;
tolto: e) dei motivi. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore e contenere l'indicazione:
tolto: a) della categoria di cui all'articolo 12 alla quale appartiene il difensore;
tolto: b) dell'incarico a norma dell'articolo 12, comma 7, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente;
tolto: c) dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore. Il ricorso e' inammissibile se manca o e' assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e all'indirizzo di posta elettronica certificata, o non e' sottoscritto a norma del comma precedente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 14 NOVEMBRE 2024, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art18 · fonte del testo
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