Corte costituzionale

Sentenza n. 16/1982

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 02/02/1982 · relatore Antonino de Stefano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 16

della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del

Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella

parte relativa al matrimonio) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 28 febbraio 1977 dal tribunale per i

minorenni di Roma sull'istanza proposta da Marella Laura, iscritta al

n. 353 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 272 del 5 ottobre 1977;

2) ordinanza emessa il 16 marzo 1978 dal tribunale di Treviso nel

procedimento civile vertente tra il Procuratore della Repubblica di

Treviso e Moro Lorella ed altro, iscritta al n. 278 del registro

ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 250 del 6 settembre 1978;

3) ordinanza emessa il 13 giugno 1978 dal tribunale di Chiavari nel

procedimento civile vertente tra Gianelli Caterina e Di Tullio Cesare,

iscritta al n. 465 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del 3 gennaio 1979.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1981 il Giudice relatore

Antonino De Stefano;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza 28 febbraio 1977 il tribunale per i minorenni di

Roma ha sottoposto al giudizio di questa Corte gli artt. 12 e 16 della

legge 27 maggio 1929, n. 847 (recante disposizioni per l'applicazione

del Concordato dell'11 febbraio 1929 fra la Santa Sede e l'Italia,

nella parte relativa al matrimonio; c.d. legge matrimoniale): l'art.

12, nella parte in cui consente che il matrimonio canonico celebrato da

un minorenne, secondo la legge dello Stato incapace di scegliere tale

rito, per difetto di età (perché al di sotto dei sedici anni) o per

difetto di autorizzazione (se ultrasedicenne), venga trascritto nei

registri dello stato civile e consegua quindi effetti civili; e l'art.

16, nella parte in cui non consente che in tali ipotesi la

trascrizione, se eseguita, possa venire impugnata.

La questione è stata sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, nel corso di un procedimento promosso, con istanza 25

novembre 1976, da Marella Laura, minore ultrasedicenne residente a

Cisterna. Costei aveva chiesto al tribunale di essere ammessa, benché

non ancora maggiorenne, ai sensi dell'art. 84, secondo comma, del

codice civile, a contrarre matrimonio. Nessuno degli interessati

essendo comparso alle prime due udienze fissate per la loro audizione,

alla terza (20 gennaio 1977) la ricorrente annunciava che il matrimonio

era già stato celebrato in chiesa, il 26 dicembre, e quindi

regolarmente trascritto. Faceva tuttavia presente che se, per qualunque

ragione, l'avvenuta trascrizione si fosse dovuta considerare invalida o

comunque impugnabile, ella era pronta a riprendere dinanzi al tribunale

la procedura intrapresa.

Prodotto dalla Marella un certificato dell'avvenuta trascrizione,

l'ufficiale di stato civile di Cisterna, su richiesta del tribunale,

attestava che la trascrizione era stata eseguita in ottemperanza di

direttive impartite dalla competente Procura della Repubblica di

Latina, in base ad una interpretazione degli artt. 12 e 13 della legge

matrimoniale, secondo cui i matrimoni celebrati da minorenni con il

rito cattolico, dopo eseguiti gli accertamenti (gli unici richiesti

espressamente dall'art. 12) riguardo allo stato libero e alla non

interdizione per infermità di mente, andavano senz'altro trascritti.

Ciò premesso in fatto, il tribunale, ai fini della non manifesta

infondatezza della eccezione sollevata, osserva che tale

interpretazione delle disposizioni impugnate, già accolta in passato

dalla giurisprudenza e in parte anche dalla dottrina, nonché dalla

prassi amministrativa in materia di pubblicazioni (quando sia la legge

dello Stato sia il codice di diritto canonico fissavano egualmente

l'età minima per il matrimonio a sedici anni per l'uomo e a

quattordici per la donna, e non si contestava la competenza della

Chiesa per la eventuale "dispensa" per coloro che tale età non

avessero ancora raggiunto), poteva trovare conforto nella lettera delle

norme contestate. Ma dopo la sentenza n. 32 del 1971 di questa Corte

(con la quale fu dichiarata la illegittimità dell'art. 16 della legge

matrimoniale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, "nella

parte in cui stabilisce che la trascrizione del matrimonio può essere

impugnata solo per una delle cause menzionate nell'art. 12, e non anche

perché uno degli sposi fosse, al momento in cui si è determinato a

contrarre matrimonio in forma concordataria, in stato di incapacità

naturale") la cennata interpretazione ha perduto ogni attendibilità. A

maggior ragione poi ciò va detto, se si considerano le innovazioni

introdotte in materia, nel 1975, con la riforma del diritto di

famiglia. Mentre infatti - si osserva ancora nell'ordinanza - con la su

citata sentenza la Corte ha rivendicato esclusivamente allo Stato la

disciplina della capacità dei nubenti a scegliere il rito, l'art. 4

della legge n. 151 del 1975 (riforma del diritto di famiglia),

modificando l'art. 84 del codice civile, ha ristretto la capacità al

matrimonio, ancorandola rigorosamente, per entrambi i nubenti, alla

maggiore età (diciotto anni) o, nel caso di ultrasedicenni, al previo

accertamento giudiziale della maturità psico-fisica (unicamente a

quello della esistenza di gravi motivi).

Dopo aver ricordato il parere del Ministero di grazia e giustizia,

pubblicato anche su riviste giuridiche nel 1976, secondo il quale

l'ufficiale di stato civile avrebbe dovuto rifiutarsi, nei casi in

questione, di procedere alle pubblicazioni matrimoniali, e alla

trascrizione del matrimonio celebrato davanti un ministro del culto

cattolico, il giudice a quo osserva che, come anche si è precisato

nella sentenza n. 32 del 1971, la scelta, da parte dei nubenti, del

rito del matrimonio (religioso anziché civile), avendo un'autonomia

concettuale e temporale rispetto al rito stesso, non può essere

regolata che dall'ordinamento statale, non da quello canonico, cui

l'ordinamento statale fa bensì rinvio (con l'art. 5 della legge

matrimoniale e l'art. 82 del codice civile), ma solo per quanto

riguarda l'atto di matrimonio, non la fase della scelta del rito, che

necessariamente lo precede.

Anche se enunciati, nella sentenza n. 32 del 1971, per l'ipotesi

della incapacità naturale, tali principi, data la evidente analogia di

situazione giuridica, sicuramente si attagliano anche al caso dei

nubenti minorenni. Perciò - conclude l'ordinanza - la efficacia della

trascrizione e la inoppugnabilità di quest'ultima, desumibili dal

letterale disposto dei suddetti artt. 12 e 16, oltre a violare, per

motivi di religione, il principio di eguaglianza in tema di capacità

giuridica dei cittadini, darebbero vita a conseguenze aberranti e a

situazioni irragionevoli; inoltre, appaiono in contrasto con il nuovo

principio di ordine pubblico costituito dalla maturità psico-fisica

presunta dalla legge al compimento della maggiore età ovvero accertata

dal giudice caso per caso solo dopo il compimento del sedicesimo anno

(minimo di età invalicabile).

Quanto alla rilevanza della questione nel giudizio a quo, ad avviso

del tribunale basterebbe osservare che ove, accolta dalla Corte

costituzionale la eccezione di illegittimità costituzionale, dovesse

considerarsi requisito di trascrivibilità (o di valida

trascrivibilità) del matrimonio concordatario di un minore di età

(come nel caso di specie ultrasedicenne) la preventiva ammissione

giudiziaria al matrimonio ex art. 84 codice civile, la Marella dovrebbe

proseguire la procedura per ottenere il relativo decreto, in tal modo

premunendosi anche contro una eventuale impugnativa (possibile senza

preclusione temporale da parte del coniuge ex art. 117 codice civile)

della trascrizione.

Adempiute le formalità di rito per le notifiche, comunicazioni e

pubblicazione dell'ordinanza di rinvio, con atto depositato il 25

ottobre 1977 è intervenuta in giudizio, per il Presidente del

Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la

Corte dichiari la questione sollevata inammissibile, per difetto di

rilevanza.

Secondo l'Avvocatura, infatti, il giudice a quo non avrebbe,

riguardo alla rilevanza, espresso alcun giudizio né dato alcuna

motivazione, limitandosi solo ad affermarla apoditticamente. A parte

ciò - si sostiene - è innegabile che una eventuale declaratoria di

incostituzionalità delle disposizioni impugnate non potrebbe comunque

avere alcun effetto sul procedimento in corso. Oggetto del giudizio a

quo è infatti l'autorizzazione del matrimonio di un minore che ha

compiuto sedici anni e non si vede quindi come, tanto nell'ipotesi in

cui il tribunale autorizzi il matrimonio, quanto in quella in cui

l'autorizzazione non venga accordata, il diverso problema della

trascrivibilità del matrimonio o della impugnazione della trascrizione

- su cui verte la eccezione di illegittimità costituzionale - possa

incidere sui motivi che giustificano l'autorizzazione.

Prioritaria, peraltro, secondo l'Avvocatura, sarebbe la

considerazione che, nel caso di specie, il matrimonio è stato

celebrato e trascritto mentre la procedura innanzi al tribunale era

ancora in corso. Il giudice a quo, perciò, avrebbe dovuto limitarsi a

prenderne atto, dichiarando caducato il ricorso ed esaurito il suo

compito, la richiesta autorizzazione non avendo ormai più ragion

d'essere.

2. - Con riferimento all'art. 3 della Costituzione, e in relazione

all'art. 84 del codice civile, gli artt. 12 e 16 della legge n. 847 del

1929, il primo in quanto consente la trascrizione del matrimonio

religioso contratto da un minorenne, e il secondo in quanto non

consente la impugnazione della trascrizione di tale matrimonio, sono

stati impugnati dinanzi a questa Corte anche con una ordinanza, in data

16 marzo 1978, del tribunale di Treviso.

La questione è stata sollevata, d'ufficio, nel corso di un

giudizio promosso dal pubblico ministero presso lo stesso tribunale,

con citazione 30 luglio 1977, per l'annullamento della trascrizione di

un matrimonio contratto con il rito concordatario da Moro Lorella e

Filomeno Luigi, il 1 maggio 1977, quando la Moro, nata il 27 ottobre

1960, era ancora minorenne. L'atto di trascrizione veniva impugnato a

norma dell'articolo 16 della legge n. 847 del 1929. Secondo il pubblico

ministero, la trascrizione doveva infatti ritenersi invalida per

difetto nella sposa del requisito dell'età minima fissato dall'art. 84

del codice civile (come modificato dall'art. 4 della legge n. 151 del

1975). Ritualmente costituitisi, i convenuti chiedevano il rigetto

della domanda. Passata la causa, senza alcuna istruttoria, in

decisione, il tribunale, sospeso il processo, disponeva la rimessione

degli atti a questa Corte.

Nella motivazione dell'ordinanza di rinvio, per quanto attiene alla

non manifesta infondatezza, si fa richiamo, essenzialmente, alla

sentenza n. 32 del 1971 di questa Corte e ai motivi ampiamente svolti

nella surriferita ordinanza del tribunale per i minorenni di Roma. Con

l'entrata in vigore del nuovo diritto di famiglia - osserva il

tribunale di Treviso - la capacità a contrarre matrimonio è stata,

infatti, ancorata rigorosamente e imparzialmente alla maggiore età o,

nel caso di minori ultrasedicenni, all'accertamento giudiziale della

loro maturità psico-fisica. Quanto alla rilevanza della questione nel

giudizio a quo il tribunale afferma che essa sarebbe "più che

evidente".

Adempiute le prescritte formalità per l'instaurazione del giudizio

di legittimità costituzionale, con atto depositato in data 26

settembre 1978 è intervenuta innanzi alla Corte, per il Presidente del

Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la

questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.

Ad avviso dell'Avvocatura, infatti, in punto di rilevanza,

l'ordinanza di rinvio sarebbe assolutamente carente di motivazione.

Inoltre, dato che la minore, al momento del matrimonio, aveva compiuto

i sedici anni, e che nel giudizio promosso per l'annullamento della

trascrizione aveva chiesto il rigetto della domanda del pubblico

ministero, e posto altresì che l'art. 84 del codice civile, in casi

del genere, prevede che il tribunale possa ammettere il minore al

matrimonio dopo aver accertato, oltre alla fondatezza delle ragioni

addotte, la sua maturità psico-fisica, in proposito avrebbero dovuto

essere compiuti degli specifici accertamenti, che, invece, non

risultano per nulla effettuati. Ad impedire, nel caso, l'annullamento

della trascrizione, anche nell'ipotesi di una pronuncia di fondatezza

della Corte costituzionale sulla questione sollevata, starebbe,

comunque, l'art. 117, secondo comma, del codice civile, a norma del

quale il matrimonio del minore, anche se contratto con violazione

dell'art. 84 codice civile, va riconosciuto valido se, al compimento

della maggiore età del minore, sia accertata la sua volontà di

mantenere in vita il vincolo matrimoniale: circostanze, queste, di cui

la seconda già risulta dal comportamento processuale della convenuta,

mentre la prima si sarebbe dovuta ritenere di sicura realizzazione,

allorché, conclusosi il giudizio incidentale di legittimità

costituzionale, gli atti del processo a quo fossero tornati al

tribunale di Treviso. Giacché è da escludere - prevede l'Avvocatura

che ciò si verifichi prima della data del compimento della maggiore

età da parte della Marella, ossia il 27 ottobre 1978. L'irrilevanza

della questione, sotto questo profilo, sarebbe dovuta ad un fatto

sopravvenuto nelle more del giudizio di legittimità costituzionale, ma

non è affatto escluso - si afferma - che in relazione ad esso il

giudice a quo non debba procedere a nuova valutazione della rilevanza

alla luce dei fatti successivamente intervenuti.

Nel merito l'Avvocatura sostiene che comunque il tribunale, senza

sottoporre la questione alla Corte costituzionale, avrebbe potuto, e

quindi dovuto, interpretare l'art. 12 della legge matrimoniale nel

senso che esso, di per sé, non permette la trascrizione del matrimonio

contratto da minorenni. Oltre al parere espresso in tal senso dal

Ministero di grazia e giustizia (di cui si fa cenno nella su ricordata

ordinanza del tribunale per i minorenni di Roma), anche le chiare

opinioni espresse al riguardo in una intervista, nel settembre del

1975, dal Ministro guardasigilli dell'epoca, e gli orientamenti di una

parte della dottrina, avrebbero portato a questa soluzione. Non avendo

il giudice a quo ritenuto di adottarla, può tuttavia la Corte

affermarla, pronunciando una sentenza interpretativa di rigetto.

Sotto il profilo della legittimità costituzionale, comunque,

l'Avvocatura rileva che l'eccezione sottoposta alla Corte non

troverebbe nella sentenza n. 32 del 1971 quel fondamento che si è

creduto di attribuirle. L'ipotesi della incapacità naturale,

considerata in quella sentenza, dovrebbe infatti tenersi distinta da

quella della minore età, come si sarebbe rilevato sia in

giurisprudenza che in dottrina riguardo alle questioni sorte, prima

della riforma del diritto di famiglia, circa la trascrivibilità del

matrimonio concordatario del minore, celebrato, in contrasto con il

disposto dell'art. 84 codice civile (nel testo precedente alla riforma

del diritto di famiglia), senza l'assenso del genitore. Sarebbe

chiaro, comunque, che agl'inevitabili punti di frizione derivanti dalla

diversa disciplina di diritto canonico e di diritto statuale circa

l'età necessaria per contrarre matrimonio, debba e possa ovviarsi,

dalle parti contraenti, in sede di revisione del Concordato, e comunque

dal legislatore ordinario.

3. - Analoga eccezione di illegittimità costituzionale, nei

confronti degli artt. 12 e 16 della legge matrimoniale, ma in

riferimento all'ipotesi della trascrizione del matrimonio concordatario

di minori al di sotto non solo di diciotto, ma dei sedici anni, è

stata sollevata, anche questa volta d'ufficio, con una ordinanza del 13

giugno 1978 dal tribunale di Chiavari.

La questione è sorta nel corso di un giudizio promosso da Gianelli

Caterina, per l'annullamento della trascrizione del matrimonio, da essa

contratto, con il rito cattolico, il 12 luglio 1976, quando per

l'appunto, essendo nata l'11 ottobre 1960, non aveva ancora sedici

anni. Il coniuge convenuto, Di Tullio Cesare, non si era opposto

all'istanza.

Richiamati i motivi svolti nella precedente ordinanza di rinvio del

tribunale per i minorenni di Roma, e la sentenza n. 32 del 1971 di

questa Corte, il giudice a quo osserva che quanto si afferma in tale

sentenza, con riguardo agli orientamenti della giurisdizione e al

cosiddetto diritto vivente, circa la tassatività delle ipotesi di

divieto della trascrizione del matrimonio concordatario previste

dall'art. 12 della legge matrimoniale (e fra esse quella della minore

età non è compresa) non consente di risolvere la questione (come

l'attrice aveva chiesto) in via puramente interpretativa, ma rende

necessario sottoporla - per la sua evidente rilevanza ai fini della

decisione - al vaglio di questa Corte.

In proposito, considerato che nella sentenza n. 32 del 1971 si è

affermato, fra l'altro, che "i requisiti di capacità da richiedere per

la validità della scelta del rito sono da valutare alla stregua del

diritto dello Stato", e ritenuto che se ai fini dell'impugnazione della

trascrizione si è riconosciuta rilevanza all'incapacità (legale) di

agire (art. 12 n. 3, della legge n. 847 del 1929) ed alla incapacità

naturale (sentenza n. 32 del 1971), sul presupposto che il nubente

comunque abbia già la cosiddetta capacità giuridica speciale (e cioè

l'età minima dalla legge prevista per poter contrarre matrimonio), il

giudice a quo osserva che a fortiori non può non rilevare la mancanza

addirittura di quest'ultima, dal legislatore attribuita non prima del

compimento del sedicesimo anno di età e nel codice civile (art. 117)

richiesta sotto pena di nullità quale requisito per poter contrarre

matrimonio.

Notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza di rinvio, con atto

depositato in data 23 gennaio 1979 è intervenuta innanzi alla Corte,

per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque

infondata.

Anche in questo giudizio, secondo l'Avvocatura, infatti, per la

fattispecie sottoposta all'esame del tribunale, non sarebbe

configurabile una questione di legittimità costituzionale, ma ci si

troverebbe di fronte ad un problema interpretativo. Se ritenute esatte,

le argomentazioni esposte nell'ordinanza di rinvio dovrebbero, quindi,

portare ad una sentenza interpretativa di rigetto. Proprio i principi

affermati, con così ampia formulazione, dalla Corte costituzionale

nella "storica decisione" pronunciata con la sentenza n. 32 del 1971 -

sostiene l'Avvocatura - e la cancellazione, allora operata in base a

tali principi, di parte dell'art. 16 della legge matrimoniale,

indurrebbero a questa conclusione.

4. - Alla pubblica udienza del 9 dicembre 1981 il giudice Antonino

De Stefano ha svolto la relazione e l'avvocato dello Stato Giorgio

Azzariti ha insistito nelle già formulate conclusioni. Considerato in diritto :

1. - L'art. 12 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (recante

disposizioni per l'applicazione del Concordato fra la Santa Sede e

l'Italia nella parte relativa al matrimonio: c.d. legge matrimoniale)

dispone che, quando la celebrazione del matrimonio canonico non sia

stata preceduta dal rilascio, da parte dell'ufficiale dello stato

civile, del certificato di nullaosta di cui al precedente art. 7, si

faccia egualmente luogo alla trascrizione dell'atto di matrimonio,

tranne nei casi seguenti:

1) se anche una sola delle persone unite in matrimonio risulti

legata da altro matrimonio valido agli effetti civili, in qualunque

forma celebrato;

2) se le persone unite in matrimonio risultino già legate tra di

loro da matrimonio valido agli effetti civili in qualunque forma

celebrato;

3) se il matrimonio sia stato contratto da un interdetto per

infermità di mente.

L'art. 16 della stessa legge matrimoniale prevede che la

trascrizione del matrimonio canonico possa essere impugnata per una

delle cause menzionate nel citato art. 12. Con la sentenza n. 32 del

1971 questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del

suddetto art. 16 "nella parte in cui stabilisce che la trascrizione del

matrimonio può essere impugnata solo per una delle cause menzionate

nell'art. 12, e non anche perché uno degli sposi fosse, al momento in

cui si è determinato a contrarre il matrimonio in forma concordataria,

in stato di incapacità naturale".

Le ordinanze di rinvio del tribunale per i minorenni di Roma e dei

tribunali di Treviso e di Chiavari sollevano, come esposto in

narrativa, questione di legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione ed in relazione all'articolo 84 del

codice civile (nel testo sostituito con l'art. 4 della legge 19 maggio

1975, n. 151, per la riforma del diritto di famiglia),

a) del menzionato art. 12, nella parte in cui non include fra

gl'impedimenti alla trascrizione le ipotesi di matrimonio canonico

celebrato da minore di età infrasedicenne (cui fanno riferimento tutte

e tre le ordinanze), o da minore che abbia compiuto gli anni sedici ma

non sia stato ammesso al matrimonio ai sensi dell'art. 84 del codice

civile (cui fanno riferimento le ordinanze del tribunale per i

minorenni di Roma e del tribunale di Treviso);

b) del menzionato art. 16, nella parte in cui non consente che

nelle cennate ipotesi la trascrizione, se eseguita, possa venir

impugnata.

2. - Le ordinanze di rimessione sottopongono a questa Corte la

stessa questione di legittimità costituzionale; pertanto i relativi

giudizi vengono riuniti per essere decisi con unica sentenza.

3. - L'Avvocatura dello Stato, intervenuta per il Presidente del

Consiglio dei ministri nel giudizio relativo all'ordinanza del

tribunale per i minorenni di Roma, ha chiesto che la Corte dichiari

inammissibile la dedotta questione, per difetto di rilevanza.

La richiesta va accolta. La questione, come esposto in narrativa,

è stata sollevata dal giudice a quo nel corso di un procedimento

instaurato da minore ultrasedicenne per ottenere la ammissione al

matrimonio ai sensi del secondo comma dell'art. 84 del codice civile.

In pendenza di tale giudizio la minore aveva però celebrato matrimonio

canonico, che a seguito della trascrizione aveva conseguito effetti

civili. Il giudice a quo ha nondimeno ipotizzato un interesse della

minore a proseguire il giudizio onde ottenere egualmente il decreto di

ammissione al matrimonio "e conseguentemente la regolarizzazione, per

l'ordinamento civile italiano, del nuovo status acquisito, premunendosi

anche contro un'eventuale impugnativa della trascrizione a suo tempo

effettuata"; ed in siffatta prospettiva ha di ufficio ritenuto non

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 12 e 16 della legge matrimoniale, nei sensi dianzi

indicati. Ma nella configurata ipotesi, essendo stato già trascritto

il matrimonio, per compiere gli accertamenti prescritti dal citato art.

84 e rendere così la pronuncia di sua competenza, egli non dovrebbe

certo applicare le norme della cui legittimità costituzionale dubita:

di ciò potrebbe, se mai, essere investito il giudice della "eventuale

impugnativa della trascrizione", che, peraltro, non sarebbe lo stesso

tribunale per i minorenni, ma il tribunale ordinario. Nei cui panni, in

buona sostanza, il giudice a quo si mette allorché solleva la

questione di legittimità costituzionale, subordinando la pronuncia di

propria competenza alla possibilità o meno (in relazione alla

conseguente decisione di questa Corte) che da quel giudice venga

accolta la eventuale impugnativa. Del resto, nella sentenza di questa

Corte n. 7 del 1972 è stato già affermato che "il controllo

incidentale di legittimità costituzionale di una norma giuridica è

ammissibile se ed in quanto il giudice del merito ritiene di doverla

(egli) applicare in concreto", e che nella valutazione della rilevanza

della questione ai fini della pronuncia che deve emettere, il giudice a

quo "non può fondarsi su previsioni, su ipotesi o congetture". La

Corte ritiene perciò che non sussista la asserita pregiudizialità,

imprescindibile ai fini del giudizio incidentale di legittimità

costituzionale, della sollevata questione, e ne dichiara in conseguenza

la inammissibilità.

4. - In ordine poi alla questione rimessa con l'ordinanza del

tribunale di Treviso, l'Avvocatura dello Stato ha preliminarmente

eccepito l'assoluta carenza di motivazione circa la sua rilevanza; ma

l'eccezione va disattesa, in quanto la Corte ritiene che la pur concisa

affermazione sul punto da parte del giudice a quo, resti

sufficientemente suffragata dai puntuali riferimenti alla fattispecie

contenuti nella stessa ordinanza.

Né maggior pregio riveste il rilievo mosso dalla stessa Avvocatura

al giudice a quo, di non aver cioè esperito, prima di sollevare la

questione, alcun accertamento circa la maturità psico-fisica della

minore ultrasedicenne e circa la fondatezza delle ragioni poste a base

del matrimonio canonico da essa celebrato, la cui trascrizione era

stata impugnata dal pubblico ministero per difetto nella sposa

dell'età richiesta dall'art. 84 del codice civile. A siffatti

accertamenti - dai quali, nell'assunto dell'Avvocatura, avrebbe potuto

scaturire una sopravvenuta ammissione al matrimonio, ai sensi del

secondo comma dello stesso art. 84, che avrebbe comportato la reiezione

dell'impugnativa indipendentemente dalla risoluzione della sollevata

questione - non poteva invero procedere il giudice a quo (tribunale

ordinario), essendo gli stessi, secondo il prescritto dell'art. 38

delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, di competenza

del tribunale per i minorenni, cui, peraltro, l'interessata non risulta

si fosse rivolta.

Osserva, infine, l'Avvocatura che se l'impugnativa è proposta dal

pubblico ministero in relazione al difetto dell'età prescritta per

contrarre matrimonio, la sua domanda - giusta quanto dispone il secondo

comma dell'art. 117 del codice civile - deve essere respinta ove, anche

in pendenza del giudizio, il minore abbia raggiunto la maggiore età e

sia accertata la sua volontà di mantenere in vita il vincolo

matrimoniale. Poiché, nella fattispecie, la minore, tale nel momento

in cui la questione veniva deferita alla Corte, ha successivamente,

nelle more del procedimento, attinto la maggiore età, gli atti

dovrebbero - conclude l'Avvocatura - venir restituiti al giudice a quo

perché proceda ad una nuova valutazione della rilevanza alla luce

della sopravvenuta circostanza di fatto: invero, qualora l'interessata,

in quella sede, confermasse la richiesta di rigetto della impugnativa,

richiesta già avanzata, unitamente al coniuge, nel costituirsi innanzi

al tribunale, il giudizio a quo ben potrebbe essere definito

indipendentemente dalla risoluzione della prospettata questione, che

perderebbe perciò il suo necessario carattere di pregiudizialità. Ma

il riesame, che la Corte suole richiedere al giudice a quo nella

ipotesi di jus superveniens che possa incidere sulla vigenza o sulla

interpretazione della denunciata normativa, non può estendersi anche

alla diversa ipotesi di circostanze di fatto sopravvenute nelle vicende

del processo da cui abbia tratto origine il giudizio incidentale di

legittimità costituzionale; il quale - come affermato dalla sentenza

di questa Corte n. 135 del 1963 svolgendosi non nell'interesse privato

ma pubblico, una volta che sia validamente instaurato a norma dell'art.

23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, acquisisce un'autonomia (a parte i

casi in cui si verteva sulle leggi-provvedimento considerate nelle

ordinanze di questa Corte n. 55 del 1960, 117 del 1966, 16 del 1967),

che lo pone al riparo dall'ulteriore atteggiarsi della fattispecie,

financo "nel caso in cui, per qualsiasi causa, sia venuto a cessare il

giudizio rimasto sospeso" (art. 22 delle Norme integrative per i

giudizi davanti alla Corte costituzionale).

La Corte passa, pertanto, all'esame del merito.

5. - La questione, così come proposta dalle ordinanze dei

tribunali di Treviso e di Chiavari, è fondata.

Giova in proposito ricordare che per l'art. 55 del codice civile,

approvato con r.d. 25 giugno 1865, n. 2358, non potevano contrarre

matrimonio "l'uomo prima che abbia compiuto gli anni 18, la donna prima

che abbia compiuto gli anni 15". Il successivo art. 68 dello stesso

codice prevedeva si potesse accordare dispensa per gravi motivi,

ammettendo al matrimonio l'uomo che avesse compiuto gli anni 14 e la

donna che avesse compiuto gli anni 12.

Sopravvenuto l'11 febbraio 1929 il Concordato fra la Santa Sede e

l'Italia, l'art. 1 della citata legge matrimoniale n. 847 del 1929,

riduceva "l'età per contrarre matrimonio, indicata nell'art. 55 del

codice civile, ... a 16 anni compiuti per l'uomo e a 14 compiuti per la

donna". Rimaneva ferma la possibilità della dispensa nei limiti

indicati dal menzionato art. 68.

Le modifiche apportate dal capo I (articoli da 1 a 4) della legge

matrimoniale al titolo V del libro I del codice civile allora vigente,

erano ispirate - come si legge nella relazione del Guardasigilli al

disegno di legge - all'intento "di ravvicinare il più possibile la

disciplina del matrimonio civile a quella del matrimonio religioso, per

modo da evitare.... una sostanziale diversità di legislazione, la

quale possa indurre i cittadini a prescegliere la celebrazione del rito

religioso o civile in considerazione di condizioni diverse imposte dal

diritto canonico e rispettivamente dal diritto civile, per coloro che

vogliono contrarre matrimonio". Per quanto in particolare concerne

l'abbassamento del limite di età per contrarre matrimonio, si

precisava che, essendo nel codice di diritto canonico fissata l'età di

16 anni per l'uomo e di 14 per la donna (can. 1067, par. 1), era

opportuno stabilire "i medesimi limiti di età... nel codice civile, in

modo, cioè, che coloro i quali abbiano raggiunta tale età, non

debbano richiedere speciale dispensa per contrarre matrimonio".

Il Libro Primo del nuovo codice civile, approvato con r.d. 12

dicembre 1938, n. 1852, riproduceva, all'art. 82, quanto già disposto

dall'art. 55 del codice civile del 1865, nel testo modificato con

l'art. 1 della legge matrimoniale, in tema di età per contrarre

matrimonio, e dall'art. 68 dello stesso codice, circa la relativa

dispensa. E l'art. 82 diveniva l'art. 84 del nuovo codice, nel testo,

previa riunione e coordinamento dei singoli libri pubblicati, approvato

con r.d. 16 marzo 1942, n. 262.

6. - Già in sede di lavori preparatori del nuovo codice civile non

erano mancate voci, peraltro non ascoltate, contrarie ai suddetti

limiti di età perché ritenuti oltremodo bassi. Autorevole dottrina

considerava fin d'allora come essi non solo fossero da censurare per

ragioni fisiologiche ed eugenetiche, ma si ponessero soprattutto in

contrasto con la primaria esigenza che i nubenti abbiano piena

consapevolezza dei complessi obblighi che il matrimonio comporta, e

degl'impegni che ad esso conseguono nell'ambito della famiglia che ne

trae origine, soprattutto nei confronti dei figli.

La opportunità dell'innalzamento dell'età per contrarre

matrimonio è stata in prosieguo sempre maggiormente avvertita, nel

più ampio quadro dell'adeguamento della disciplina dei rapporti

familiari ai principi dettati dalla Costituzione, adeguamento

sollecitato dalla giurisprudenza di questa Corte e perseguito in sede

parlamentare da numerosi progetti di riforma poi confluiti in un

progetto unificato.

La citata legge n. 151 del 1975, per la riforma del diritto di

famiglia, ha per tali motivi sostituito (art. 4) il testo dell'art. 84

del codice civile, stabilendo che "i minori d'età non possono

contrarre matrimonio". Con ciò la capacità di contrarre matrimonio è

stata fatta coincidere con quella generale capacità di compiere tutti

gli atti, per i quali non sia stabilita un'età diversa, che si

acquista (a norma dell'art. 2 del codice civile, nel testo sostituito

con l'art. 1 della legge 8 marzo 1975, n. 39) con la maggiore età,

fissata al compimento del diciottesimo anno.

Lo stesso nuovo testo dell'art. 84 ha altresì previsto, in luogo

della possibilità di accordar dispensa, contemplata dalla precedente

disposizione, che il minore, avendo compiuto almeno 16 anni, possa per

gravi motivi venir ammesso al matrimonio. A ciò provvede il tribunale

per i minorenni, su istanza dell'interessato, accertando la sua

maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentendo

il pubblico ministero, i genitori o il tutore, e pronunciando con

decreto emesso in camera di consiglio, avverso il quale può essere

proposto reclamo alla sezione di corte d'appello per i minorenni.

Le ragioni che hanno indotto il legislatore ad elevare l'aetas

nubilis, sono diffusamente lumeggiate nei lavori parlamentari,

attraverso i quali si è svolto e compiuto il lungo e complesso iter

della legge per la riforma del diritto di famiglia. In quella sede,

infatti, si è riconosciuto che "l'importanza del vincolo matrimoniale

reclama una maggiore maturità e capacità di consapevolezza dei

nubenti"; e si è sottolineata l'attribuzione al consenso matrimoniale

da parte della giurisprudenza di "un significato che va ben oltre i

suoi aspetti formali dichiarativi", postulando "una partecipazione

totale della personalità che non può prescindere dalla consapevolezza

precisa e profonda di tutta la ricca tematica dei doveri che lo stato

matrimoniale comporta". In siffatto quadro, "l'accertamento della

completa maturità, che è piena consapevolezza della vita e dei suoi

valori, e presuppone l'accettazione delle conseguenze previste e

prevedibili di un comportamento, si presenta di primaria importanza".

Sono state così individuate "almeno tre... ragioni specifiche che

consigliano di elevare l'età necessaria per il matrimonio". Innanzi

tutto, "la fine della famiglia patriarcale, che porta i nuovi coniugi

ad una maggiore autonomia di vita nel contesto del tessuto sociale". In

secondo luogo, "la necessità di una formazione scolare più lunga,

qualunque sia il campo operativo verso il quale l'individuo è

diretto". Infine, "l'avvertita esigenza che la vita matrimoniale venga

affrontata con maggior preparazione e soprattutto con maggiore

maturità, e che il matrimonio non sia soltanto un passaggio

cronologico di fasi di vita, ma anche una maggiore responsabilizzazione

dell'individuo". Si è altresì considerato che l'abbassamento dei

limiti di età, operato nel 1929, "è risultato nefasto nei suoi

riflessi concreti: è certo, infatti, che i matrimoni contratti da

giovanissimi hanno un'esistenza precaria, come è dimostrato

dall'altissimo numero di separazioni". Sì che, conclusivamente, è

apparso "veramente contrario alla rilevanza giuridica e morale che la

Costituzione dà al matrimonio, il mantenimento agli attuali limiti

dell'età necessaria per compiere un atto di tanta importanza

individuale e sociale".

7. - Con l'ancorare la capacità di contrarre matrimonio di

entrambi i nubenti alla maggiore età, e con il subordinare la

possibile ammissione al matrimonio di minore che abbia compiuto i 16

anni, non soltanto alla sussistenza di gravi motivi, ma anche allo

specifico accertamento della sua maturità psico-fisica, la riforma del

diritto di famiglia ha introdotto una sostanziale divergenza tra

ordinamento statuale e ordinamento canonico per quanto concerne la

disciplina dell'aetas nubilis. Per cui ben può verificarsi - come

appunto è avvenuto nei casi che formano oggetto dei giudizi a quibus -

che minore non ammesso a contrarre matrimonio civile per carenza

dell'età prescritta dalla legge dello Stato (o, se minore

ultrasedicenne, per non aver chiesto ed ottenuto l'ammissione dal

tribunale per i minorenni), venga, invece, dall'autorità ecclesiastica

ammesso, per avere attinto i più bassi limiti di età fissati dal can.

1067 del codex iuris canonici (e malgrado la raccomandazione, rivolta

nel 2 dello stesso canone ai pastores animarum, di far rispettare i

limiti di età in uso nei diversi luoghi) a contrarre matrimonio

canonico e, attraverso la trascrizione del relativo atto, acquisisca

quella condizione giuridica di coniuge che non gli è consentito

conseguire attraverso il matrimonio civile.

Né in tale ipotesi si versa in quella "semplice differenza di

regime riscontrabile tra matrimonio civile e matrimonio concordatario"

che - secondo quanto affermato da questa Corte con la sentenza n. 31

del 1971 - ove non importi violazione di principi supremi

dell'ordinamento costituzionale, "non integra di per sé una

illegittima disparità di trattamento" in quanto "la normativa

concernente il matrimonio concordatario ha una sua giustificazione

nell'ambito del disposto dell'art. 7 della Costituzione", che riserva

ad essa una "copertura costituzionale" (sentenza n. 1 del 1977). La

questione di legittimità costituzionale, sulla quale la Corte è ora

chiamata a pronunciarsi, è stata infatti radicata, dai giudici che

l'hanno sollevata, nel ravvisato contrasto con l'art. 3 della

Costituzione delle norme impugnate (artt. 12 e 16 della legge

matrimoniale), in quanto esse consentono che un minore "subisca le

conseguenze di una scelta non liberamente e coscientemente adottata e

sia assoggettato ad una disciplina che trova giustificazione solo nella

libera opzione fra matrimonio religioso trascrivibile e matrimonio

civile".

Sotto il dedotto profilo, la questione si dimostra fondata, alla

luce dei principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 32 del

1971, cui fanno puntuale richiamo le ordinanze di rimessione. In

quell'occasione, appunto, la Corte ha esaminato la questione che le era

stata deferita (legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, dell'art. 16 della legge matrimoniale, nella parte

in cui, in relazione all'art. 12 della stessa legge, non consentiva la

impugnazione della trascrizione di matrimonio canonico celebrato da

nubente che, pur non interdetto, versava tuttavia in stato di

incapacità naturale) "con riferimento non già alla fase della

celebrazione, bensì a quella dell'opzione effettuata in ordine alla

forma del rito matrimoniale". E nel riconoscere che l'art. 34 del

Concordato e la legge matrimoniale di attuazione, impegnando lo Stato a

conferire effetti civili ai matrimoni disciplinati dal diritto

canonico, hanno introdotto "una differenziazione di trattamento

giuridico per motivi di religione", nel che si concreterebbe una

"eccezione al principio di eguaglianza", la Corte ha tuttavia ritenuto

che tale discriminazione non configuri una violazione del principio

medesimo perché "espressamente consentita da altra norma

costituzionale, e cioè dall'art. 7, comma secondo". Peraltro - ha

statuito la Corte - condizione necessaria per poter affermare la

validità della rilevata eccezione al principio di eguaglianza deve

considerarsi "il possesso della piena capacità da parte di chi procede

alla scelta del rito". Superando perciò l'obiezione dell'asserita

impossibilità di attribuire autonomia a tale scelta, la Corte, nella

richiamata sentenza, ha affermato che "l'atto di scelta del rito assume

un'autonomia non solo concettuale ma anche temporale ed obiettivamente

accertabile in quanto si concreta in propri atti o comportamenti" e che

esso riveste anche "uno specifico rilievo giuridico allorché i

requisiti di capacità richiesti per tali atti e comportamenti appaiono

regolati secondo criteri propri di un dato ordinamento, divergenti da

quelli invocabili per la validità del negozio successivamente

stipulato". Infine, circa i criteri in base ai quali deve accertarsi

"il possesso della piena capacità da parte di chi procede alla scelta

del rito", la Corte ha affermato che essi, "secondo i principi

consacrati nell'art. 17 delle preleggi", devono essere desunti dalla

legge dello Stato.

Alla stregua di quanto precede, non può dubitarsi che se, per il

compimento dell'atto di scelta, è richiesto il possesso della piena

capacità, come disciplinata dalla legge dello Stato, questa capacità

non possa essere riconosciuta - in mancanza di specifica norma che

stabilisca un'età diversa - se non a chi abbia acquistato con la

maggiore età la capacità di agire (art. 2 del codice civile). Invero

precipuo e fondamentale fatto costitutivo della capacità di agire è

proprio l'età, con la quale soltanto si acquista maturità e perciò

consapevolezza delle proprie azioni. Tanto più allorché si tratta

della capacità richiesta per compiere una scelta fra due negozi che

nascono in distinti ordinamenti e con distinta disciplina, ma che

entrambi, sia pure per vie diverse, conducono all'instaurarsi,

nell'ambito statuale, del vincolo matrimoniale. Di quel vincolo, cioè,

la cui spiccata importanza individuale e sociale - come si desume dai

richiamati lavori parlamentari - ha indotto il legislatore, in sede di

riforma del diritto di famiglia, a riconoscere il possesso della

necessaria consapevolezza dei poteri, dei doveri e delle

responsabilità che esso comporta, solo nei soggetti che con la

maggiore età si presume abbiano acquisito, attraverso un adeguato

progressivo sviluppo non solo fisico-sessuale ma ben anche psichico,

una completa maturità. Qualora, poi, tale maturità psico-fisica sia

specificamente accertata sussistere anche in un minore che abbia

compiuto i 16 anni, e sia contestualmente riconosciuta la fondatezza

dei gravi motivi che lo inducono a contrarre precoce matrimonio, la

stessa capacità matrimoniale in tal caso acquisita per effetto del

provvedimento emanato dall'organo giudiziale competente in materia

secondo la legge dello Stato, abilita il minore anche a compiere la

previa scelta tra i due possibili negozi matrimoniali. Scelta che, pur

nella sua autonoma priorità logica, temporale, giuridica, posta in

luce nella sentenza n. 32 del 1971, è nella successiva celebrazione

del matrimonio secondo il rito prescelto che trova pur sempre compiuta

e definitiva espressione. Non può e non deve pertanto procedersi alla

trascrizione, con la conseguente attribuzione di effetti civili, di

matrimonio canonico celebrato da persona che, per difetto dell'età

prescritta dalla legge dello Stato, non aveva la imprescindibile

capacità di procedere alla libera scelta tra il negozio matrimoniale

disciplinato dall'ordinamento della Chiesa e quello parallelo,

disciplinato dall'ordinamento dello Stato. Il denunciato art. 12 della

legge matrimoniale - la cui "tassatività" nella elencazione delle

ipotesi per le quali non può farsi luogo a trascrizione, affermata in

giurisprudenza e in dottrina, è stata già riconosciuta da questa

Corte nella più volte citata sentenza n. 32 del 1971 - non vieta,

invece, la trascrizione del matrimonio canonico contratto da minore

infrasedicenne, come tale assolutamente non ammissibile al matrimonio,

o da minore che abbia compiuto gli anni sedici, ma non sia stato

ammesso al matrimonio ai sensi dell'art. 84 del codice civile; da

soggetti, cioè, carenti, nell'un caso e nell'altro, di quella

capacità che sola avrebbe potuto consentire ad essi di esercitare

liberamente e consapevolmente l'opzione per la celebrazione del

matrimonio medesimo. Ne va, dunque, dichiarata in parte qua la

illegittimità costituzionale, per contrasto con il principio di

eguaglianza, la deroga al quale non può in tal caso ritenersi

giustificata per effetto dell'art. 7 della Costituzione, mancando,

giusta quanto affermato da questa Corte con la sentenza n. 32 del 1971,

"il possesso della piena capacità da parte di chi procede alla scelta

del rito".

8. - Quanto poi all'art. 16 della legge matrimoniale, egualmente

denunciato dai giudici a quibus, non occorre che ne sia dichiarata, per

le stesse ragioni, la illegittimità costituzionale, rimanendo

assorbita la relativa questione. L'art. 16, invero, dispone, al suo

primo comma, che "la trascrizione del matrimonio può essere impugnata

per una delle cause menzionate nell'art. 12 della presente legge". Ma

una volta aggiunto nell'art. 12, per effetto di questa pronuncia, il

caso della intrascrivibilità del matrimonio canonico contratto da

minore, nei sensi di cui sopra, diviene conseguenzialmente ammessa

dall'articolo 16, per effetto del cennato rinvio alle "cause menzionate

nell'art. 12", anche l'impugnativa della trascrizione del matrimonio

suddetto.

9. - La Corte ritiene, infine, di dover far applicazione dell'art.

27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in ordine all'ultimo comma

dell'art. 7 della stessa legge matrimoniale. Tale articolo come noto,

disciplina, insieme con il precedente articolo 6, la pubblicazione

civile ordinaria precedente la celebrazione del matrimonio canonico:

trattasi di quel procedimento che, quando non sia stata notificata

all'ufficiale dello stato civile alcuna opposizione e nulla gli consti

ostare al matrimonio, si conclude con il rilascio di un certificato, in

cui lo stesso ufficiale "dichiara che non risulta l'esistenza di cause,

le quali si oppongano alla celebrazione di un matrimonio valido agli

effetti civili". Se, invece, gli sia stata notificata opposizione,

nelle forme di cui all'art. 103 del codice civile, l'ufficiale dello

stato civile, a mente del secondo comma dello stesso art. 7, "non può

rilasciare il certificato e deve comunicare al parroco la opposizione".

Sull'opposizione l'autorità giudiziaria decide - prescrive l'ultimo

comma dell'art. 7 - soltanto quando questa sia fondata su alcuna delle

cause indicate negli artt. 85, comma primo, e 86 del codice civile; e

cioè, soltanto nei casi in cui l'opposizione sia fondata sulla

circostanza che uno o entrambi i nubenti siano interdetti per

infermità di mente o vincolati da precedente matrimonio. In ogni altro

caso il tribunale "pronuncia sentenza di non luogo a deliberare".

L'ultimo comma dell'art. 7 indica, perciò, le sole ipotesi di

accoglimento dell'opposizione; ed esse corrispondono puntualmente a

quelle indicate dall'art. 12 per la intrascrivibilità del matrimonio

canonico che sia stato celebrato senza essere preceduto dal rilascio

del certificato, e per le quali soltanto può farsi opposizione, in

sede di pubblicazione post nuptias disciplinata dal successivo art.

13. Senonché, in conseguenza della illegittimità costituzionale

dell'art. 12 in parte qua, dichiarata con la presente decisione, viene

ad aggiungersi nello stesso art. 12 una ulteriore ipotesi di

intrascrivibilità, per il caso di matrimonio canonico celebrato da

minore infrasedicenne, o da minore che abbia compiuto gli anni sedici,

ma non sia stato ammesso al matrimonio ai sensi dell'art. 84 del codice

civile. Mentre, però, l'opposizione in sede di pubblicazione post

nuptias potrà, a seguito della presente pronuncia e per effetto

dell'esplicito rinvio all'art. 12 operato dal terzo comma dell'articolo

13, fondarsi anche su quest'ultima causa, altrettanto non sarebbe

consentito, stante il disposto dell'ultimo comma dell'art. 7,

all'opposizione in sede di pubblicazione ante nuptias. Ad evitare la

palese irrazionalità della diversa disciplina che così verrebbe ad

instaurarsi in subiecta materia, provvede in applicazione del citato

art. 27 della legge n. 87 del 1953, la dichiarazione della

illegittimità costituzionale, conseguenziale alla decisione che si

adotta per l'art. 12, dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge

matrimoniale, nella parte in cui non dispone che l'autorità

giudiziaria decida sull'opposizione anche quando questa sia fondata

sulla causa indicata nell'art. 84 del codice civile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i procedimenti iscritti al n. 353 R.O. 1977 ed ai nn. 278

e 465 R.0. 1978,

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, con l'ordinanza del 28 febbraio 1977 (n. 353 R.O. 1977)

dal tribunale per i minorenni di Roma, degli artt. 12 e 16 della legge

27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato

dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte

relativa al matrimonio);

2) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 12 della

legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del

Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella

parte relativa al matrimonio), nella parte in cui non dispone che non

si faccia luogo alla trascrizione anche nel caso di matrimonio canonico

contratto da minore infrasedicenne o da minore che abbia compiuto gli

anni sedici ma non sia stato ammesso al matrimonio ai sensi dell'art.

84 del, codice civile;

3) dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo

1953, n. 87 - la illegittimità costituzionale dell'ultimo comma

dell'art. 7 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per

l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e

l'Italia, nella parte relativa al matrimonio), nella parte in cui non

dispone che l'autorità giudiziaria decida sull'opposizione anche

quando questa sia fondata sulla causa indicata nell'art. 84 del codice

civile.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:16 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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