Corte costituzionale

Sentenza n. 32/1971

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 01/03/1971 · relatore Costantino Mortati

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, in

relazione all'art. 12, della legge 27 maggio 1929, n. 847 (disposizioni

per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa

Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio), promosso con

ordinanza emessa il 10 aprile 1968 dal tribunale di Milano nel

procedimento civile vertente tra Leporati Marco e Bolza lolanda,

iscritta al n. 171 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 del 28 settembre 1968.

Visti gli atti di costituzione di Leporati Marco e d'intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

udito il Giudice relatore Costantino Mortati;

uditi gli avvocati Mario Cassola e Giambattista Nappi, per il

Leporati, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agro,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del giudizio promosso avanti il tribunale di Milano

da Marco Leporati contro la moglie Iolanda Bolza per sentir dichiarare

nulla, per la propria incapacità d'intendere e di volere al momento

della celebrazione delle nozze, la trascrizione del matrimonio

concordatario contratto a Milano il 1 ottobre 1938, è stata sollevata

questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, legge 27 maggio

1929, n. 847, nella parte in cui, in relazione all'art. 12, stessa

legge - stando all'interpretazione accolta dalla giurisprudenza (Cass.

sez. unite, 25 giugno 1949, n. 1593)-, esclude che l'incapacità

naturale di uno dei nubenti possa costituire causa di nullità della

trascrizione del matrimonio concordatario, in riferimento all'art. 3,

primo comma, della Costituzione.

Nell'ordinanza in data 10 aprile 1968 (pronunciata in parziale

accoglimento di un'istanza della parte attrice che aveva denunciato

altresì la violazione degli artt. 7, 24, 25 e 29 della Costituzione),

il tribunale osserva che l'art. 16 suddetto, ove non possa essere

interpretato nel senso di consentire l'impugnazione della trascrizione

del matrimonio concordatario per incapacità naturale dei nubenti,

determina una ingiustificata differenziazione di trattamento tra i

cittadini italiani che contraggano matrimonio concordatario e che sono

perciò soggetti a tale disciplina, ed i cittadini italiani che

contraggano matrimonio civile, in relazione al quale l'azione di

nullità per incapacità naturale è consentita dall'art. 120 del

codice civile. Tale disuguaglianza non sarebbe esclusa, secondo il

tribunale, dall'osservazione che chi opta per il matrimonio canonico

sceglie la tutela giuridica e giurisdizionale ecclesiastica, onde la

diversità di situazione giuridica rispetto al cittadino che contrae

matrimonio civile dipende in definitiva da un suo atto di volontà,

poiché parlare di scelta volontaria di chi assume di essere stato

incapace d'intendere e di volere è evidentemente contraddittorio. E,

soprattutto, la stessa opzione per una tutela giuridica e

giurisdizionale diversa da quella statuale costituisce un atto di

volontà che come tale non dovrebbe sottrarsi alla disciplina della

capacità naturale dettata dall'ordinamento positivo statuale,

risolvendosi in un antecedente logico rispetto ad ogni intervento

operante in una giurisdizione diversa da quella dello Stato.

Si è costituita avanti la Corte costituzionale la parte attrice,

assistita dagli avvocati Giuseppe Nappi e Mario Cassola ed è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato

come per legge dall'Avvocatura generale dello Stato.

2. - Nelle sue deduzioni depositate il 26 giugno 1968 la parte

privata svolge innanzi tutto alcune considerazioni tendenti a

dimostrare che le norme impugnate consentono un'interpretazione secondo

cui anche la trascrizione del matrimonio concordatario sia impugnabile

per incapacità naturale. A questo scopo essa fa osservare come l'art.

120 del codice civile del 1942 non avesse riscontro nella normativa

vigente nel momento in cui venne redatta e promulgata la legge 27

maggio 1929, n. 847, e come, pertanto, il secondo comma dell'art. 16

di detta legge non potesse che dichiarare applicabili all'impugnativa

della trascrizione le norme allora vigenti, cioè gli artt. 104, 112,

113 e 114 del codice civile del 1865. Con la conseguenza che tale

richiamo deve intendersi oggi riferito anche all'art. 120 del codice

del 1942, il cui precetto altro non è che un'estrinsecazione,

particolare al matrimonio, dei principi generali in tema di incapacità

di intendere e di volere anche allora sussistenti (art. 422, cod. civ.

1865). Anche in relazione alla trascrizione del matrimonio

concordatario, dunque, l'atto compiuto dall'incapace di intendere e di

volere sarebbe da lui impugnabile, ancorché egli non sia interdetto e

qualunque possa essere la causa, anche transitoria, della sua

incapacità.

La difesa del Leporati osserva inoltre che l'art. 12 in questione

regola l'attività dell'ufficiale di stato civile, per il quale -

stante l'ambito di poteri riconosciutigli in via generale

dall'ordinamento - il divieto di trascrizione non può scaturire che da

una prova già precostituita (documento o sentenza). L'art. 16,

invece, consentendo di far valere dinanzi all'autorità giudiziaria

determinati motivi d'impugnabilità della trascrizione, si riferisce

alle loro "cause" indipendentemente dalla prova documentale delle

stesse, con la conseguenza che di fronte al giudice ben può venir

accertata sia l'esistenza di un precedente vincolo, ancorché non

risultante dagli atti dello stato civile, sia l'incapacità d'intendere

e di volere di una persona, ancorché non interdetta al momento della

celebrazione.

Passando quindi ad esaminare la questione di costituzionalità,

sollevata sul presupposto che debba essere seguita la interpretazione

contraria a quella da essa patrocinata, la parte privata afferma che,

se vi è eguaglianza dinanzi alla legge, nel senso che a parità di

situazioni giuridiche debba corrispondere una medesima normativa, senza

arbitrarie discriminazioni, ogni cittadino, indipendentemente dalla

forma con la quale fu celebrato il matrimonio, dovrebbe essere

sottoposto alla medesima legge, sia per quanto riguarda le condizioni

necessarie per contrarlo, sia per quanto attiene alle cause di

nullità, sia per quanto concerne i suoi effetti giuridici.

Dopo aver osservato che la legge n. 847 del 1929 non fa parte dei

Patti lateranensi, e pertanto, quale che sia l'interpretazione da dare

all'art. 7 della Costituzione, non può ritenersi costituzionalizzata,

la difesa del Leporati continua osservando che l'art. 34 del

Concordato non impone, neppure ai cattolici, la celebrazione del

matrimonio in forma religiosa, sicché ogni cittadino italiano è

libero di scegliere l'una o l'altra delle forme previste dal diritto

positivo e questa scelta non può essere valida se non sia stata

compiuta da una persona capace d'intendere e di volere secondo le norme

generali. La sussistenza della capacità a contrarre matrimonio, anche

concordatario, non può essere perciò accertata dai tribunali

ecclesiastici, poiché in tal modo si darebbe già per dimostrata la

capacità di scegliere l'una o l'altra forma di celebrazione, con

evidente petizione di principio. Risulta invece da una regola affermata

anche dalla seconda Convenzione dell'Aja, resa esecutiva con legge 27

giugno 1909, n. 640, che il giudizio sulle condizioni di capacità

naturale è sempre riservato alla giurisdizione dello Stato cui il

cittadino appartiene.

Sulla base di queste considerazioni essa conclude quindi perché la

Corte affermi che, contrariamente all'interpretazione della suprema

Corte di cassazione, l'incapacità di intendere e di volere è già

prevista dalle norme impugnate come causa di impugnazione della

trascrizione del matrimonio concordatario, ovvero, in alterna ipotesi,

perché dichiari costituzionalmente illegittime tali norme in parte

qua, per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

3. - Nell'atto d'intervento depositato il 2 ottobre 1968

l'Avvocatura generale dello Stato conclude invece per l'infondatezza

della questione. Dopo avere ricordato i contrasti verificatisi in epoca

non recente in dottrina ed in giurisprudenza intorno

all'interpretazione da dare alle norme impugnate, essa osserva come in

base all'art. 34 del Concordato ogni matrimonio celebrato nelle forme

canoniche dovrebbe determinare effetti civili senza eccezioni di sorta.

L'art. 12 della legge n. 847 del 1929 ha invece introdotto tre

eccezioni (come tali di stretta interpretazione) che presuppongono

tutte la sussistenza di un determinato status, già definito ed

accertato, e comprovato con documenti solenni, che sia incompatibile

con l'attribuzione di tali effetti. È perciò escluso che in tale sede

possa venire in considerazione una situazione di fatto qual'è quella

dell'incapace naturale.

Questa non rappresenta un'autonoma causa di invalidità della

trascrizione, ma del matrimonio, e come tale è riservata dall'art. 34,

quarto comma, del Concordato alla competenza dei tribunali

ecclesiastici. Non vale opporre in contrario la distinzione fra il

negozio di matrimonio ed il negozio concernente la scelta della forma

matrimoniale, cui si è richiamato il tribunale di Milano, poiché tale

distinzione non è evidenziabile, dal momento che la scelta si

manifesta esclusivamente all'atto della partecipazione alla

celebrazione del matrimonio.

L'Avvocatura conclude quindi negando che la disciplina vigente

determini qualsiasi discriminazione fra i cittadini che contraggono

matrimonio civile e quelli che contraggono matrimonio concordatario,

poiché gli uni e gli altri possono impugnare tale negozio per

incapacità naturale: solo che, in diretta conseguenza dell'art. 34 del

Concordato, recepito dall'art. 7 della Costituzione, gli uni debbono

proporre la relativa azione dinanzi ai tribunali civili, gli altri

dinanzi ai tribunali ecclesiastici.

4. - Nella memoria depositata l'11 marzo 1970 la parte privata

eccepisce innanzi tutto la tardività dell'intervento del Presidente

del Consiglio dei ministri, perché avvenuto oltre venti giorni dopo la

notifica dell'ordinanza.

Nel merito replica alle considerazioni dell'Avvocatura osservando

che - pur lasciando da parte la questione di legittimità

costituzionale della deroga preventiva di giurisdizione - sostanziali

disuguaglianze sussistono anche ad esaminare la questione sotto questo

profilo.

Infatti, mentre per l'art. 120, secondo comma, codice civile,

"l'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un

mese dopo che lo sposo ha recuperato la pienezza delle facoltà

mentali", nessuna decadenza incontrerebbe, invece, chi avesse celebrato

il matrimonio ai sensi dell'art. 5, legge n. 847 del 1929.

Inoltre, colui che per causa transitoria, volutamente procuratasi,

fosse in stato di ebbrezza ed incoscienza al momento della celebrazione

del matrimonio non potrebbe impugnarlo in base al diritto canonico

(can. 1971, par. 1, Codex iuris canonici), mentre per il diritto civile

l'ipotesi non è preclusa dal tenore dell'art. 120, primo comma, cod.

civ., che abilita alla azione quello degli sposi che, quantunque non

interdetto, provi di essere stato incapace d'intendere e di volere per

qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del

matrimonio.

Dopo avere confutato l'affermazione secondo la quale la legge n.

847 del 1929 sarebbe stata costituzionalizzata dall'art. 7 della

Costituzione, la difesa del Leporati rileva che, in realtà, è

l'interpretazione fornita dalla suprema Corte di cassazione (sent. 25

giugno 1949, n. 1593) agli artt. 12 e 16, legge suddetta, a

determinare una disparità di trattamento: d'altronde, posto che il

non aver concesso a tutti indistintamente i matrimoni contratti secondo

il diritto canonico gli effetti civili (come ha fatto l'art. 12

medesimo) non costituisce violazione dell'art. 34 del Concordato, non

si vede come potrebbe costituire violazione dello stesso

l'interpretazione delle norme che ne evitassero il contrasto con l'art.

3 della Costituzione.

A sostegno di questa interpretazione, la parte privata svolge

ulteriormente gli argomenti già accennati nell'atto di costituzione.

5. - Nella memoria depositata in pari data, l'Avvocatura richiama,

a sostegno della tesi svolta nell'atto d'intervento, l'argomento che

sarebbe ricavabile dall'art. 13 della legge n. 847 del 1929, il quale,

nel disciplinare l'opposizione al matrimonio già celebrato, rinvia

alle circostanze previste dall'art. 12.

La trascrizione del matrimonio canonico, essa afferma, è un atto

integrativo di esso, che dà luogo ad una fattispecie complessa

risultante dal consenso dei coniugi e da un accertamento amministrativo

i cui effetti non potranno venir meno altro che in seguito ad una

pronuncia della giurisdizione ecclesiastica.

Ritornando quindi sulla questione della scelta della forma della

celebrazione, l'Avvocatura riafferma le deduzioni svolte nell'atto di

intervento.

6. - La causa, già discussa il 24 marzo 1970, con ordinanza 18

giugno 1970, n. 120, fu riunita a quelle iscritte ai nn. 34 e 190 del

registro ordinanze 1969 e 105 del registro ordinanze 1970. Venne

nuovamente trattata all'udienza pubblica dell'11 novembre 1970 su unica

relazione; l'Avvocatura dello Stato e la difesa del Leporati svolsero

le rispettive tesi ed insistettero nelle conclusioni già prese.

Successivamente la causa ritornò a decisione separata, avendo la

Corte rinviato ai giudici di merito la causa iscritta al n. 105 del

registro ordinanze 1970 per un nuovo esame della rilevanza delle

questioni proposte, come da ordinanza in data odierna. Considerato in diritto :

1. - In ordine all'eccezione di tardività dell'intervento del

Presidente del Consiglio, sollevata nella memoria della parte privata

perché avvenuta oltre venti giorni dalla notifica, è da osservare

come la Corte, già con la sentenza n. 47 del 1957, ebbe a ritenere

che, alla stregua di quanto dispone l'art. 3 Norme integrative, non

debbono essere computati nel termine in questione i giorni compresi fra

l'ultima notificazione e la pubblicazione dell'ordinanza nella Gazzetta

Ufficiale. E pertanto l'intervento deve ritenersi avvenuto in termine.

2. - La questione di merito sollevata dall'ordinanza del tribunale

di Milano investe l'art. 16 legge 27 maggio 1929 n. 847 pel fatto che

questo, se messo in relazione con il precedente art. 12, violerebbe il

comma primo dell'art. 3 della Costituzione poiché può condurre a far

escludere la possibilità di impugnativa della avvenuta trascrizione

del matrimonio concordatario che sia stato contratto da chi, pur

versando in stato di infermità mentale, non risulti tuttavia

dichiarato interdetto.

Deve essere preliminarmente presa in esame la tesi prospettata

dalla difesa del Leporati, secondo la quale si renderebbe possibile

procedere ad un'interpretazione sistematica della norma denunciata, la

quale, portando ad includere nella previsione del matrimonio contratto

dall'interdetto anche quella del naturalmente incapace, farebbe cadere,

se accolta, l'eccezione di incostituzionalità.

A contestare l'esattezza di tale interpretazione (ed a fare invece

ritenere che il legislatore abbia considerato tassative le ipotesi

indicate dall'art. 12 per le quali non si fa luogo a trascrizione), è

da osservare che il riferimento contenuto nell'art. 16 alle "cause" di

impedimento alla trascrizione non può intendersi, secondo ritenuto

dalla difesa, come se volesse riguardare i fattori determinanti i

"casi" previsti dal precedente art. 12, così da consentire di

comprendervi anche la semplice incapacità naturale, considerata quale

presupposto dell'interdizione. Basta osservare che mentre il rinvio

contenuto nell'art. 16, per la sua formulazione generica, dovrebbe

riguardare tutte le fattispecie prima enunciate, appare in realtà

applicabile solo alla terza, non già alle prime due che si limitano a

prevedere la esistenza di precedenti matrimoni "in qualunque forma

celebrati". Chiaro invece appare che la differenza di dizione fra i due

articoli corrisponde al diverso concetto voluto esprimere: il primo,

riferendosi al divieto della trascrizione, è elencativo delle ipotesi

in cui esso ricorre; il secondo, avendo riguardo alla impugnativa, fa

riferimento alle causae petendi su cui si rende possibile fondarla.

3. - La censura d'incostituzionalità dell'art. 16 appare fondata

se venga valutata nei termini in cui risulta prospettata dall'ordinanza

di rimessione, nel senso cioè che la questione sia da esaminare con

riferimento non già alla fase della celebrazione, bensì a quella

dell'opzione effettuata in ordine alla forma del rito matrimoniale.

Non è dubitabile che l'art. 34 del Concordato fra lo Stato

italiano e la Santa Sede e la legge di attuazione 27 maggio 1929, n.

847, impegnando lo Stato a conferire effetti civili ai matrimoni

disciplinati dal diritto canonico e riservando ai tribunali

ecclesiastici il giudizio sulle cause concernenti la nullità dei

matrimoni, abbia introdotto una differenziazione di trattamento

giuridico per motivi di religione, in quanto ha permesso che la scelta

fra i due riti sia consentita solo ai cittadini legittimati dal diritto

canonico a procedere a matrimonio religioso. Tuttavia tale

discriminazione non configura una violazione del principio di

eguaglianza di cui al primo comma dell'art. 3 perché la

discriminazione stessa risulta, nei sensi indicati con la sentenza di

pari data n. 30, espressamente consentita da altra norma

costituzionale, e cioè dall'art. 7, secondo comma, che, per la

disciplina dei rapporti fra Stato e Chiesa, rinvia ai Patti lateranensi

dei quali il Concordato è parte integrante.

È però da aggiungere che condizione necessaria per poter

affermare la validità della rilevata eccezione al principio di

eguaglianza deve considerarsi il possesso della piena capacità da

parte di chi procede alla scelta del rito. L'esame da compiere si

accentra pertanto nello stabilire i criteri in base ai quali siano da

valutare i requisiti di validità della scelta medesima: criteri che

non possono non desumersi, secondo i principi consacrati nell'art. 17

delle preleggi, dal diritto statale dell'aspirante alle nozze.

È canone indiscusso che l'assoggettamento di un cittadino ad un

ordinamento diverso, in virtù del rinvio a questo effettuato dalla

legge statale, deve essere contenuto negli stretti ed invalicabili

limiti del fatto o rapporto oggetto del rinvio. E poiché nel caso

presente l'elemento che funziona come criterio di collegamento pel

rinvio al diritto canonico, ai sensi dell'art. 5 legge n. 847 cui si

richiama l'art. 82 del codice civile, è l'atto della celebrazione del

matrimonio, appare chiaro che ogni altro atto diverso da questo

esorbita dall'ambito di applicazione del diritto canonico, ricadendo

nel diritto dello Stato.

Sicché, ove si riesca a dimostrare che una persona, nel momento

della scelta fosse incapace di intendere o di volere, per qualsiasi

causa anche se transitoria, verrebbe a mancare il fondamento della

validità della scelta del matrimonio canonico da lei contratto, con le

necessarie conseguenze circa la trascrivibilità di questo.

4. - Le osservazioni che precedono condurrebbero a far ritenere

che, a stretto rigore, l'art. 16, come l'intera legge n. 847, essendo

indirizzato alla finalità specifica sua propria di regolare

esclusivamente gli effetti civili del matrimonio canonico, in

attuazione dell'art. 34 del Concordato, non ha affatto disciplinato,

né l'avrebbe potuto, le situazioni preesistenti al matrimonio stesso,

la cui regolamentazione sarebbe dovuta avvenire secondo i principi

generali dell'ordinamento statale. Tuttavia è da prendere atto che la

giurisprudenza dominante ed una parte della dottrina hanno interpretato

l'articolo in esame nel senso che esso precluda ogni indagine sulle

condizioni di capacità del nubente prima della celebrazione, ed è a

tale significato, assunto nella vivente realtà giuridica,

dall'articolo stesso, che occorre aver riguardo per la soluzione della

questione in esame.

L'argomento che si fa valere a fondamento della interpretazione

dominante, del quale si è fatta eco l'Avvocatura dello Stato, si fonda

sulla asserita impossibilità di attribuire autonomia alla scelta del

rito, in quanto tale momento non sarebbe isolabile da quello successivo

della dichiarazione negoziale di volontà rivolta alla formazione del

vincolo.

A tale argomentazione la replica è facile. Infatti è vero che a

volte l'atto di decisione a dar vita ad un negozio a preferenza di un

altro non assume rilievo esterno, risolvendosi nell'adesione prestata a

quello posto effettivamente in essere, e rimanendo perciò irrilevante

quanto si era svolto in precedenza, nel foro interno della coscienza,

allorché si dibatteva il dubbio circa la scelta da effettuare fra quel

negozio o un altro in alternativa al primo; tuttavia è anche vero che

nella specie l'atto di scelta del rito, mentre assume un'autonomia non

solo concettuale ma anche temporale ed obiettivamente accertabile in

quanto si concreta in propri atti o comportamenti, viene a rivestire

anche uno specifico rilievo giuridico allorché come nella specie, i

requisiti di capacità richiesti per tali atti e comportamenti appaiono

regolati secondo criteri propri di un dato ordinamento, divergenti da

quelli invocabili per la validità del negozio successivamente

stipulato.

Ne deriva che la norma impugnata - che non trova giustificazione

nell'art. 7 della Costituzione, giacché disciplina un atto di scelta

logicamente anteriore alla celebrazione del matrimonio concordatario -

è illegittima in base all'art. 3 della Costituzione in quanto consente

che la persona naturalmente incapace subisca le conseguenze di una

scelta non liberamente e coscientemente da lei adottata e sia

assoggettata ad una disciplina che, per le cose innanzi dette, trova

giustificazione solo nella libera opzione fra matrimonio religioso

trascrivibile e matrimonio civile.

5. - Si conclude pertanto che, per effetto della dichiarazione di

incostituzionalità, i requisiti di capacità da richiedere per la

validità della scelta del rito sono da valutare alla stregua del

diritto dello Stato e che la prova eventualmente fornita

dell'incapacità di intendere o di volere di chi l'abbia effettuata non

può non rendere inoperante l'efficacia della stessa, e

conseguentemente giustificare l'impugnativa della trascrizione che

fosse stata disposta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge

27 maggio 1929, n. 847, recante disposizioni per l'applicazione del

Concordato fra la Santa Sede e l'Italia, relativamente al matrimonio,

nella parte in cui stabilisce che la trascrizione del matrimonio può

essere impugnata solo per una delle cause menzionate nell'art. 12 e non

anche perché uno degli sposi fosse, al momento in cui si è

determinato a contrarre il matrimonio in forma concordataria, in stato

di incapacità naturale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:32 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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