Art. 164 c.c. — Simulazione delle convenzioni matrimoniali

[1]((E' consentita ai terzi la prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali.

[2]Le controdichiarazioni scritte possono aver effetto nei confronti di coloro tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni matrimoniali)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 16 dicembre 1970, n. 188 (in G.U. 1a s.s. 23/12/1970, n. 324), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 164, primo comma, del codice civile nella parte in cui non ammette i terzi a provare la simulazione delle convenzioni matrimoniali".

Testo vigente dal 20 settembre 1975

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 188/1970

    Ha colpito questo articolo
    16 dicembre 1970

    L'art. 164 del codice civile, ponendo un divieto assoluto, nei confronti dei terzi, di provare la simulazione delle convenzioni matrimoniali, nonostante che da queste abbiano risentito un danno, pone una deroga al principio generale sancito dall'art. 1414 c.c.. Si tratta di una limitazione che non incide sul diritto sostanziale dei terzi, bensì sul regime probatorio nel processo instaurato per la tutela di quelle situazioni sostanziali: conseguentemente è legittimo il raffronto tra l'art. 164 c.c. e l'art. 24 della Costituzione, il quale si riferisce ai diritti processuali in senso stretto ed a tutti i modi di tutela giurisdizionale dei diritti.

    Art. 164 c.c.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'art. 164, relativo alle controdichiarazioni, presenta, rispetto al testo precedente, talune varianti, determinate da mera finalità di coordinamento. Poichè le controdichiarazioni pongono in essere un fenomeno di simulazione, si è creduto opportuno stabilire espressamente, in deroga al principio di carattere generale accolto in tema di simulazione, che in nessun caso i terzi possano opporre la simulazione delle convenzioni matrimoniali, anche se essa risulti da controdichiarazioni scritte. Queste possono avere effetto soltanto rispetto a coloro tra i quali sono intervenute, purchè ricorrano le condizioni volute dalla legge. La disciplina delle controdichiarazioni resta distinta da quella delle mutazioni, a differenza di quanto faceva il codice del 1865 nell'art. 1383. Non è stata accolta la proposta di stabilire che le controdichiarazioni non fanno stato di fronte ai terzi se non quando siano annotate nelle forme stabilite per le mutazioni delle convenzioni. Le controdichiarazioni, infatti, in quanto presuppongono che si mantenga in vita di fronte ai terzi il negozio fatto in forma solenne, non possono che essere segrete ed avere efficacia nei rapporti interni tra le parti. Sarebbe stato, quindi, illogico prevedere una forma di pubblicità, perchè esse potessero fare stato di fronte ai terzi. Una volta annotate sul contratto di matrimonio, le controdichiarazioni cesserebbero di essere tali e costituirebbero vere e proprie mutazioni del contratto medesimo. Il problema va quindi limitato alla determinazione delle condizioni per la validità delle controdichiarazioni, ma sempre tra le parti. L'art. 164 richiede appunto che esse siano. fatte alla presenza e col consenso di tutti i partecipanti al contratto di matrimonio. Venne, per verità, suggerito di aggiungere un'altra limitazione, e cioè che le controdichiarazioni non rechino mutamenti sostanziali alle convenzioni matrimoniali; ma non si è seguito il suggerimento, perchè, pur prescindendo dalla considerazione che il criterio di distinzione sarebbe incerto, si sarebbe frustrato lo scopo delle controdichiarazioni, le quali vengono fatte appunto per derogare alle convenzioni contenute nell'atto pubblico. La legge potrebbe anche vietare le controdichiarazioni, perchè costituiscono un fenomeno patologico del diritto; ammettendole, può sottoporle a condizioni o a limitazioni, ma non disconoscerne la necessaria finalità di derogare alle convenzioni formali. Del patrimonio familiare.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 109

  • La Commissione delle Assemblee legislative, in seguito ad ampia discussione, ha riconosciuto l'opportunità di introdurre nel codice il nuovo istituto del patrimonio familiare, constatando che esso costituisce una delle più felici innovazioni legislative, in quanto assicura, secondo le finalità del Regime, il rafforzamento del nucleo familiare e il benessere della famiglia, ancora più della dote, che cessa con lo scioglimento del matrimonio, mentre il patrimonio familiare dura finchè sono divenuti maggiorenni tutti i figli. Questa particolare importanza, che il patrimonio familiare è destinato ad avere, ha indotto ad apportare una modificazione nella sistemazione della materia relativa al regime patrimoniale della famiglia, quale risultava dal progetto, anteponendosi agli altri istituti quello del patrimonio familiare, il quale appare meglio rispondente, nelle attuali condizioni della società, alle esigenze della famiglia.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 110

Che cosa è cambiato dal 20 settembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 24 dicembre 1970 al 20 settembre 1975. 21 parole tolte, 18 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Non e' ammessa alcunaaggiunto: E' consentita ai terzi la prova della simulazione delle convenzioni matrimonialitolto: , anche se risulta da controdichiarazioni scritte.

tolto: Queste possono avere effetto limitatamente aaggiunto: .

aggiunto: Le controdichiarazioni scritte possono aver effetto nei confronti di coloro tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza tolto: e aggiunto: ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti tolto: nel contratto di matrimonio aggiunto: nelle convenzioni matrimoniali.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art164 · fonte del testo

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