Codice civile

Art. 781 c.c. — Donazione tra coniugi

I coniugi non possono, durante il matrimonio, farsi l'uno all'altro alcuna liberalita', salve quelle conformi agli usi.31

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale con sentenza 14 - 27 giugno 1973 n. 91 (in G.U. 1ª s.s. 04/07/1973 n. 169) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 781 del codice civile."

Testo vigente dal 5 luglio 1973

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 91/1973

    Ha colpito questo articolo
    27 giugno 1973

    Il divieto di donazione tra coniugi rende la condizione di coniugato con una determinata persona elemento discriminante rispetto a tutti gli altri cittadini, non coniugati e coniugati, che però facciano donazione a persona diversa dal proprio coniuge, in quanto riduce la capacità contrattuale di dette persone sia a donare al proprio consorte che a ricevere per donazione dallo stesso, senza che sia dato rinvenire uno scopo oggettivo di tale divieto (non certo riconducibile ai limiti costituzionali dell'autonomia privata), ne' ravvisare quali interessi esso protegge. Tale stato di reciproca ineguaglianza e inferiorità fra i coniugi non può infatti ritenersi giustificato dalla presunzione assoluta (sulla quale il divieto di donazione tra coniugi si è voluto fondare, ma che appare incompatibile anche con il disposto dell'art. 29, comma primo, Cost.) che cioè l'uno possa essere circuito o costretto dall'altro a spogliarsi a favore di questi dei suoi beni. Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 781 c.c., per violazione dell'art. 3 Cost..

    Art. 781 c.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 51/1974

    Questione infondata
    27 febbraio 1974

    La norma dichiarata costituzionalmente illegittima cessa di avere efficacia e non può avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte. Pertanto, va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa a una disposizione di legge che una precedente pronuncia della Corte abbia già riconosciuto illegittima. (Nella specie era stata proposta - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 781 cod. civ., che vietava gli atti di liberalità tra coniugi durante il matrimonio). Cfr.: sent. n. 91 del 1973.

    Art. 781 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Un problema che ha dato luogo a molte discussioni è quello relativo all'abolizione del tradizionale divieto delle donazioni tra coniugi. Il progetto preliminare aveva seguito in proposito il sistema del codice Napoleone, stabilendo che la donazione tra coniugi è valida, ma sempre revocabile. Il progetto definitivo, pur accogliendo sostanzialmente l'innovazione, aveva preferito, per ragioni di tecnica giuridica, parlare, anzichè di revocabilità, di annullabilità della donazione, legittimando ad agire il solo donante. È stato invece proposto di ripristinare il divieto assoluto sancito dall'art. 1054 del codice del 1865. Ho accolto tale voto, perchè ho considerato che la possibilità di donazione tra coniugi, sia pure nei limiti fissati dal progetto, mentre costituisce un grave pericolo, non risponde ad un'esigenza degna di tutela. Infatti il trapasso dei beni da un coniuge all'altro mediante donazione può profondamente turbare il regime delle loro relazioni, che deve essere basato sul reciproco affetto e non su egoistici calcoli utilitari. D'altra parte, finchè entrambi i coniugi sono in vita, ciascuno gode dei beni dell'altro, essendo in comunione di vita con lui, mentre, per il caso di morte di un coniuge, l'altro potrà essere favorito con disposizione testamentaria. Il tradizionale divieto, dunque, se è necessario per mantenere integra la solidarietà morale e materiale della famiglia, non pregiudica in alcun modo la posizione di prestigio della moglie di fronte al marito. Ho peraltro richiamato espressamente nel testo coordinato (art. 781) la norma dell'art. 770, secondo comma, che fa salve le donazioni conformi agli usi, per evitare ogni dubbio in proposito. DELLA FORMA E DEGLI EFFETTI DELLA DONAZIONE.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 375

  • Un'altra disciplina che è stata profondamente innovata è quella della forma della donazione. Il progetto preliminare aveva ammessa la validità della donazione mobiliare di qualsiasi importo con la semplice tradizione, o in mancanza di questa, quando ci fosse una scrittura privata contenente la descrizione delle cose e l'indicazione del loro valore. Il progetto definitivo aveva ritenuta pericolosa questa riforma, specie in considerazione della grande importanza del patrimonio mobiliare nell'economia moderna, e pertanto aveva prescritto anche per le donazioni mobiliari l'atto pubblico, riproducendo la norma dell'art. 1070 del codice del 1865, che richiede la descrizione delle cose con l'indicazione del valore. D'altra parte però aveva ammessa la validità della donazione di modico valore, quando fosse fatta per scrittura privata o fosse accompagnata dalla tradizione. La modicità doveva essere stabilita in relazione alle condizioni economiche del donante. Nella redazione del codice sono state perfezionate, sia dal punto di vista sostanziale, sia dal punto di vista formale, le disposizioni del progetto ministeriale, le quali avevano incontrato in via di massima approvazione. È stata cioè ammessa la validità delle donazioni di modico valore aventi per oggetto cose mobili, quando vi sia stata la tradizione, e ciò in conformità all'indirizzo già affermatosi nella giurisprudenza sotto l'impero del codice del 1865. Non si è riconosciuta, invece, la possibilità di far donazioni con scrittura privata, per non allargare eccessivamente l'ammissibilità dei così detti doni manuali. Ed invero, se si prevedesse la scrittura privata, come mezzo idoneo al compimento dell'atto, si indurrebbe l'interprete a largheggiare nella valutazione della modicità, il che è indubbiamente da evitare. La norma relativa al criterio per la valutazione della modicità è stata emendata secondo alcune proposte in modo che ne risulta che va fatto riferimento innanzi tutto a una valutazione obbiettiva e poi anche alle condizioni economiche del donante. Infine è stata portata una modificazione nella sistemazione della materia, prevedendosi in un primo articolo (782) la forma della donazione e dell'accettazione, e in un articolo successivo (783) la donazione di modico valore, per la quale quella forma non è prescritta.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 376

Che cosa è cambiato dal 5 luglio 1973

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 5 luglio 1973.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 14 - 27 giugno 1973 n. 91 (in G.U. 1ª s.s. 04/07/1973 n. 169) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 781 del codice civile."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art781 · fonte del testo

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