Codice civile

Art. 104 c.c. — Effetti dell'opposizione

[1]((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396)).

[2]Se l'opposizione e' respinta, l'opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero, puo' essere condannato al risarcimento dei danni.

Testo vigente dal 30 marzo 2001

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 marzo 2001

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 30 marzo 2001. 28 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: L'opposizione fatta da chi ne ha facolta', per causa ammessa dalla legge, sospende la celebrazione del matrimonio sino a che con sentenza passata in giudicato sia rimossa l'opposizioneaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art104 · fonte del testo

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