Corte costituzionale

Ordinanza n. 145/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/04/1998 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 14 della

legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità),

promosso con ordinanza emessa il 12 giugno 1997 dal tribunale di

Casale Monferrato, iscritta al n. 645 del registro ordinanze 1997 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima

serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1998 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento a carico di persona

imputata del reato di cui agli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre

1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), per avere

illegalmente detenuto nella propria abitazione un fucile monocanna

calibro 24 ed una carabina ad aria compressa calibro 4, il tribunale

di Casale Monferrato, con ordinanza in data 12 giugno 1997, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 97, primo

comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dei citati artt. 10 e 14, nella parte in cui non prevedono un

trattamento sanzionatorio differenziato, nel minimo e nella specie,

per chi illegalmente detiene, nello stesso luogo, armi già

denunciate da altri e a lui pervenute iure successionis o ad altro

titolo,

che il remittente premette che, secondo il costante orientamento

della giurisprudenza di legittimità, l'obbligo di denuncia incombe

anche su chi erediti un'arma già denunciata dal de cuius sicché la

fattispecie sottoposta al suo esame (omessa ripetizione di denuncia

di armi pervenute iure successionis e già denunciate dal dante

causa) ricade nell'ambito di applicazione delle disposizioni

censurate;

che, ad avviso del giudice a quo, nel caso di specie "il

disvalore sociale della condotta" sarebbe "minimo in relazione alla

finalità cui è preordinata la norma incriminatrice, identificata

dalla giurisprudenza nella possibilità per l'autorità di polizia di

conoscere il luogo in cui le armi si trovano e le persone che ne

hanno la disponibilità, in modo da rendere agevoli gli opportuni

controlli e facilitare l'esecuzione di ordini di consegna per ragioni

di sicurezza", poiché, quando l'arma continua a permanere nel luogo

già indicato nella denuncia e nella disponibilità di coabitanti del

denunciante, tale esigenza sarebbe comunque soddisfatta;

che, secondo il remittente, l'irragionevolezza della normativa

censurata quanto alla specie ed all'entità della pena (reclusione da

uno a otto anni e multa da lire quattrocentomila a tremilioni,

ridotte di un terzo per le armi comuni da sparo) sarebbe ancor più

evidente "ove la si raffronti all'ipotesi della mancata ripetizione

della denuncia in caso di trasferimento delle armi, già denunciate

ai sensi dell'art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza, da una località all'altra del territorio dello Stato",

fattispecie che, secondo la più recente giurisprudenza della Corte

di cassazione, integra la contravvenzione di cui all'art. 58 del

regolamento per l'esecuzione del citato testo unico;

che le disposizioni denunciate contrasterebbero, altresì, con

l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, in quanto la sproporzione

fra l'entità della sanzione penale e il disvalore dell'illecito

commesso vanificherebbe la finalità rieducativa della pena,

ingenerando sentimenti di sfiducia nella legislazione e

nell'autorità chiamata ad applicarla;

che, infine, ad avviso del giudice a quo, le norme impugnate

violerebbero l'art. 97, primo comma, della Costituzione, perché il

minimo e la specie della pena edittale comminata non consentirebbero

l'applicazione di sanzioni sostitutive pecuniarie ed ostacolerebbero

la definizione del procedimento in sede predibattimentale, imponendo

la celebrazione del processo con i conseguenti costi per

l'amministrazione della giustizia e per la collettività;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che, come questa Corte ha già rilevato (sentenza n.

166 del 1982), la ratio della normativa denunciata consiste

nell'esigenza che l'autorità locale di pubblica sicurezza sia posta

in grado di conoscere quali e quante armi si trovino nel territorio

di sua competenza, nonché i luoghi in cui sono custodite e i nomi

dei detentori;

che, in effetti, un reale ed efficace controllo in tema di armi,

munizioni e materie esplodenti presuppone adeguati strumenti di

conoscenza dei luoghi in cui si trovano le armi e le persone che ne

hanno la disponibilità;

che, se questo è il fine della disciplina, deve escludersene

l'irrazionalità e si deve riconoscere che la determinazione delle

pene, per le ipotesi in cui la possibilità di controllo sia

vanificata a causa della omissione in cui sia comunque incorso il

detentore delle armi, rientra pienamente nella discrezionalità che

spetta al legislatore;

che, d'altra parte, è consentito al legislatore includere in uno

stesso modello di genere una pluralità di fattispecie diverse per

struttura e disvalore: in questi casi sarà il giudice a fare

emergere la differenza tra le varie sottospecie in ragione del loro

diverso disvalore oggettivo ed a graduare su questa base, nell'ambito

delle pene edittali, quelle da irrogare in concreto (sentenza n. 285

del 1991);

che, sotto questo aspetto, le disposizioni censurate permettono

una assai flessibile graduazione delle pene, sia per il rilevante

divario tra il massimo e il minimo edittale, sia per la possibilità

di diminuirle in misura non eccedente i due terzi, quando per la

quantità o per la qualità delle armi, delle munizioni, degli

esplosivi o degli aggressivi chimici il fatto debba ritenersi di

lieve entità (art. 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895

"Disposizioni per il controllo delle armi");

che, escluso il vizio di irrazionalità, resta superata anche la

denunciata violazione dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione,

non risultando alcuna sproporzione tra l'entità della sanzione

penale e il disvalore dell'illecito commesso;

che, per quanto riguarda la supposta violazione dell'art. 97,

primo comma, della Costituzione, questa Corte ha più volte affermato

che il principio del buon andamento si riferisce anche agli organi

dell'amministrazione della giustizia esclusivamente per quanto

riguarda l'ordinamento degli uffici giudiziari ed il loro

funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, ma non riguarda

l'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso e i

diversi provvedimenti che ne costituiscono espressione (cfr., da

ultimo, sentenze nn. 385 e 122 del 1997; ordinanze nn. 189, 168, 103

e 7 del 1997);

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 10 e 14 della legge

14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità),

sollevata,

in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 97, primo comma,

della Costituzione, dal tribunale di Casale Monferrato con

l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:145 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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