Corte costituzionale

Sentenza n. 381/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/10/1993 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il

controllo delle armi), 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme

integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi,

delle munizioni e degli esplosivi) e 1, comma 1, lett. d, del d.P.R.

12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia), promosso con

ordinanza emessa il 9 marzo 1992 dalla Corte d'Appello di Roma nel

procedimento penale a carico di Riggi Fernando Antonio ed altro,

iscritta al n. 48 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale,

dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 maggio 1993 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Martini Ezio,

che aveva prestato a un amico, Riggi Fernando, richiestone per

ragioni di difesa personale, un'arma comune da sparo, il Tribunale di

Cassino aveva condannato entrambi alla pena complessiva di un anno e

5 mesi di reclusione e a lire 160.000 di multa per i reati di dazione

e ricezione in comodato di armi, ai sensi dell'art. 22 della legge 18

aprile 1975, n. 110. Comodante e comodatario avevano interposto

gravame, chiedendo tra l'altro che, concessa loro l'attenuante

prevista dall'art. 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, che consente

al giudice di diminuire la pena fino a due terzi in considerazione

della quantità o della qualità dell'arma, fosse applicata

l'amnistia di cui al d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75.

Nell'ipotesi che la Corte di appello avesse ritenuto di uniformarsi

al "contrario e dominante indirizzo giurisprudenziale formatosi - in

subiecta materia - presso la Corte di cassazione", il difensore aveva

eccepito nel corso del dibattimento, per contrasto con l'art. 3 della

Costituzione, l'illegittimità costituzionale degli articoli 5 della

legge n. 895 del 1967, 22 della legge n. 110 del 1975 e 1, comma 1,

lett. d), del d.P.R. n. 75 del 1990.

2. - La Corte d'appello di Roma ha condiviso il contenuto

dell'eccezione e ha sollevato questione di legittimità

costituzionale nei termini esposti dalla parte privata, sulla

premessa che la corrente interpretazione dell'art. 5 della legge n.

895 del 1967 e dell'art. 22 della legge n. 110 del 1975

(consolidatasi a partire dalla sentenza n. 2061 del 22 ottobre 1982

della prima sezione penale della Corte di cassazione) non

consentirebbe di accordare agli appellanti l'attenuante prevista

dalla prima disposizione, che riguarderebbe i soli reati contemplati

dalla legge n. 895 e non quelli di cui alla legge n. 110. Si sarebbe

così creata un'evidente e macroscopica disparità di trattamento tra

i venditori (abusivi) di armi e coloro che le concedono in comodato,

posto che soltanto ai primi, e non anche ai secondi, è possibile

riconoscere l'attenuante di cui all'articolo 5 della citata legge n.

895 e, quindi, il diritto a usufruire del provvedimento di clemenza.

Tale disparità sarebbe irrazionale, giacché "nella vendita di

un'arma possono intravedersi gli estremi di un fatto non meno

preoccupante del momentaneo prestito di un identico ordigno".

L'eguale gravità dei due tipi di fatti delittuosi e il pari allarme

sociale suscitato dai medesimi avrebbe dovuto perciò comportare

l'equiparazione delle discipline.

Sembrerebbe pertanto fondato il dubbio di costituzionalità,

sollevato con riferimento all'art. 3 della Costituzione, del

combinato disposto dei predetti articoli nella parte in cui non

accorda la diminuzione di pena di cui all'art. 5 della legge ai

responsabili del reato previsto dall'art. 22, e nella parte in cui

non concede a questa ipotesi di reato, l'amnistia di cui al d.P.R. n.

75 del 1990.

La questione sarebbe rilevante nel giudizio, poiché il suo

accoglimento comporterebbe l'applicazione del provvedimento di

clemenza a entrambi gli imputati.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

chiesto la declaratoria d'inammissibilità o d'infondatezza della

questione. Ha osservato l'Avvocatura che l'ordinanza del giudice a

quo muove da una interpretazione corrente secondo cui la circostanza

attenuante del fatto di lieve entità prevista dall'art. 5 della

citata legge n. 895 sarebbe applicabile solo alle fattispecie

regolate dalla stessa legge e non anche alle violazioni contenute

nell'altra legge sulle armi, la n. 110 del 1975.

Pur non ignorando che l'orientamento assunto come "diritto

vivente" è senza dubbio maggioritario nella giurisprudenza di

legittimità, l'Avvocatura asserisce che, per non essere questo

unanime (in senso contrario avrebbe deciso Cassazione, Sez. I, 30

luglio 1981, n. 7660 e 14 dicembre 1988, n. 12456; ma, già prima,

Cassazione, Sez. II, 2 novembre 1978, n. 13393) il giudice a quo

potrebbe reinterpretare le disposizioni coinvolte per renderle

conformi alla norma costituzionale che ritiene violata. L'impugnativa

dell'art. 5 della legge n. 895 del 1967 risulterebbe inoltre priva di

rilevanza ai fini della questione proposta.

Anche ammessa tale estensiva applicazione non ne conseguirebbe

affatto l'applicazione dell'amnistia di cui al d.P.R. n. 75 del 1990

ai reati contemplati dalla normativa sulle armi contenuta nella legge

n. 110 del 1975. L'art. 1, comma 1, lett. d), del d.P.R. invocato

riguarderebbe infatti solo "i reati di cui all'art. 7 in relazione

agli articoli 1, 2 e 4 della legge n. 895 del 1967 quando ricorre

l'attenuante di cui all'articolo 5 della predetta legge .." e, cioè,

esclusivamente le fattispecie riguardanti le armi comuni da sparo

comprese nella legge n. 895, per le quali intervenga anche il

giudizio di "lievità del fatto". Si tratterebbe dunque di una scelta

discrezionale del legislatore, al quale soltanto compete stabilire

quali reati debbano rientrare nell'ambito di applicazione

dell'amnistia (si citano le sentenze nn. 59 del 1980 e 214 del 1975

nonché l'ordinanza 480 del 1991 di questa Corte).

Nella specie non ricorrerebbe, poi, una manifesta e intrinseca

irragionevolezza del criterio seguito dal legislatore, che le citate

decisioni individuano come unico limite alla insindacabilità delle

opzioni legislative. Ciò perché tra la fattispecie di cui all'art.

22 della legge n. 110 e le altre comprese nella legge n. 895

sussisterebbero obiettive differenze di contenuto e di tutela (si

cita la sentenza della Corte di cassazione, I Sez. penale, del 19

dicembre 1989, n. 17558, che ha ritenuto, in relazione al parametro

costituzionale di eguaglianza, manifestamente infondata un'identica

questione, sia pure con riferimento al precedente decreto concessivo

di amnistia).

La questione, prima ancora di essere decisa nel merito, andrebbe

dichiarata inammissibile per un doppio ordine di ragioni. Da un lato,

perché il remittente farebbe richiesta di una sentenza a contenuto

additivo in ambito non costituzionalmente obbligato e, perciò,

riservato alla discrezionalità del legislatore (ordinanze nn. 80 del

1991, 125 del 1988 e 438 del 1987); e da un altro, perché il giudice

remittente lamenterebbe non tanto un dato puramente interpretativo

(riguardante l'applicazione della diminuente a fattispecie estranee

alla legge n. 895), quanto la mancanza di una vera e propria "norma

di interpretazione autentica" in materia di legislazione sulle armi

che, in tal modo, verrebbe a costituire una sorta di censura di

incostituzionalità all'omissione del legislatore che non avrebbe

inserito nell'elenco dei reati amnistiabili pure la fattispecie

disegnata dall'art. 22 della legge n. 110 del 1975 (si citano,

ancora, ord. n. 317 del 1991, la sent. n. 26 del 1990 e l'ord. n. 848

del 1988). Considerato in diritto

1. - L'ordinanza di remissione chiede a questa Corte se sia

costituzionalmente legittimo, in relazione all'art. 3 della

Costituzione, il combinato disposto degli artt. 5 della legge 2

ottobre 1967, n. 895, 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e 1,

comma 1, lett. d), del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, là dove non

consente di accordare la diminuzione di pena prevista dal citato art.

5 ai responsabili del reato di cui all'art. 22, nonché là dove non

prevede di concedere a questi ultimi l'amnistia di cui al d.P.R.

citato.

Si tratta, in realtà, di questione che deve essere scomposta

nelle due seguenti:

A) se, in relazione all'art. 3 della Costituzione, sia

legittimo l'art. 5 della legge n. 895, nella parte in cui, alla luce

del diritto vivente, non sia applicabile anche alla figura del reato

di comodato delle armi prevista dall'art. 22 della legge n. 110;

B) se, in relazione all'art. 3 della Costituzione, sia

legittimo l'art. 1, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 75 del 1990,

nella parte in cui non consente l'applicazione dell'amnistia alla

figura di reato di cui all'art. 22 della menzionata legge n. 110

(comodato di armi), al contrario di quanto previsto per le figure di

reato di cui agli artt. 1, 2 e 4 della già richiamata legge n. 895

(che regolano altre ipotesi delittuose in materia di armi, fra le

quali anche la "cessione a qualsiasi titolo" delle stesse) quando

ricorra l'attenuante di cui al predetto art. 5 della legge n. 895.

Essendo questioni successive, occorre esaminarle nel loro stretto

ordine logico.

2. - Deve, anzitutto, riguardarsi la prima questione, quella che,

fondandosi sul diritto vivente, lamenta l'inapplicabilità della

diminuente del fatto di lieve entità, di cui all'art. 5 della legge

2 ottobre 1967, n. 895, anche alla figura di reato del comodato delle

armi, prevista dall'art. 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

La giurisprudenza prevalente della Corte di cassazione, dopo

qualche iniziale incertezza, si è stabilizzata nel senso di negare

l'applicabilità dell'attenuante al di fuori delle fattispecie

criminose richiamate dall'art. 5 della legge n. 895 (artt. 1, 2, 3 e

4 della medesima legge). In tal modo si è venuto superando, di

fatto, l'opposto orientamento che, sulla base di sporadici precedenti

della stessa Cassazione, questa Corte aveva ritenuto di avallare con

la decisione n. 199 del 1982 (seguita dalla sentenza n. 382 del 1987

e dall'ordinanza n. 542 del 1988).

L'orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale

l'inapplicabilità dell'attenuante del fatto di lieve entità (di cui

all'art. 5 della legge n. 895) alle figure criminose disegnate dalla

legge n. 110 troverebbe il suo fondamento e la sua spiegazione in

differenti ragioni di politica criminale, non fa certo contrastare la

norma con l'invocato principio di ragionevolezza. Tanto più che la

figura di reato del comodato delle armi (art. 22 della legge n. 110)

appare assai diversa da quella, da cui pure storicamente deriva,

della messa in vendita delle armi (art. 1 della legge n. 895). Anzi,

esso sanziona come fatto d'indubbia gravità una potenziale

circolazione delle armi, in quanto ben più rapida ed efficace di

quella con trasferimento a titolo definitivo qual è la cessione,

specie onerosa.

Non è dunque priva d'una sua ratio e, perciò, non è

irragionevole la previsione dell'art. 5 della legge n. 895 del 1967

(secondo l'interpretazione della Corte di cassazione) nella parte in

cui delimita la sua applicabilità alle sole figure criminose

disegnate da quella stessa legge.

La dichiarazione di non fondatezza della prima questione, rende

inammissibile la seconda. Quest'ultima ha ad oggetto la pretesa

irrazionale esclusione, dal provvedimento concessivo dell'amnistia

(n. 75 del 1990), del delitto di comodato delle armi per l'ipotesi

che fosse ritenuto ad esso applicabile l'attenuante prevista

dall'art. 5 della legge n. 895 del 1967. Ipotesi che ha formato

oggetto della prima questione di costituzionalità e con la quale si

intendeva creare, attraverso una pronuncia additiva di questa Corte,

una norma non esistente nell'ordinamento giuridico. Essendo stata

rigettata la prima questione e, pertanto, difettando del tutto

nell'ordinamento la fattispecie di reato come indicata nell'ordinanza

di remissione, ne consegue l'inammissibilità della seconda questione

per carenza dell'oggetto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 2

ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi),

sollevata, in relazione all'art. 22 della legge 18 aprile 1975, n.

110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo

delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), dalla Corte d'Appello

di Roma con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara inammissibile, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.

1, comma 1, lett. d), del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione

di amnistia), sollevata, in relazione all'art. 22 della legge 18

aprile 1975, n. 110, dalla Corte d'Appello di Roma, con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 ottobre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:381 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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