Corte costituzionale

Sentenza n. 190/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/05/1994 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2-ter, quinto

comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la

mafia), integrata dall'art. 14 della legge 13 settembre 1982, n. 646,

dell'art. 2-ter, terzo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 e

dell'art. 4, primo comma, del decreto- legge 14 giugno 1989, n. 230,

convertito in legge 4 agosto 1989, n. 282 (Disposizioni urgenti per

l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi

della legge 1965 n. 575), promosso con ordinanza emessa il 4 giugno

1993 dalla Corte di appello di Palermo nel procedimento civile

vertente tra il fallimento della S.r.l. "Salone Mobile del 2000" e

l'Amministrazione finanziaria dello Stato, iscritta al n. 683 del

registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1994 il Giudice

relatore Renato Granata;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - In un giudizio di opposizione a provvedimento del giudice

delegato al fallimento della Società "Salone del Mobile 2000",

promosso dall'Amministrazione finanziaria dello Stato per far valere

il proprio diritto alla separazione e restituzione di beni della

predetta società in virtù di precedente loro confisca disposta ex

art. 2- ter legge 1965 n. 575 (come integrato dall'art. 14 legge 1982

n. 646), la corte di appello di Palermo - adita su gravame della

curatela avverso la sentenza del Tribunale fallimentare che aveva

accolto la domanda restitutoria della Finanza (dopo che, con

ordinanza 455/88 di questa Corte, era stata dichiarata manifestamente

inammissibile la questione di legittimità di quella normativa,

sollevata dallo stesso tribunale) - ha riproposto a sua volta, con

ordinanza del 4 giugno 1993, questione di costituzionalità del

medesimo art. 2- ter legge 575/65 per contrasto con l'art. 24 della

Costituzione; nonché del combinato contesto di detta norma e del

successivo art. 4 legge 1989 n. 282, in riferimento agli artt. 27

primo comma, 25 terzo comma, e 24, primo comma, della Costituzione.

2. - Sottolineato, in premessa, che l'inammissibilità della

precedente ordinanza del Tribunale era stata (tra l'altro) motivata

da questa Corte in ragione della genericità del suo oggetto, per

l'approssimativa indicazione dei "terzi incolpevoli" di cui si

lamentava l'omessa tutela, la Corte di Palermo ha precisato che la

denuncia, in particolare, coinvolge l'art. 2- ter, quinto comma,

legge 575/65 "nella parte in cui non prevede che i terzi creditori

chirografari o privilegiati del prevenuto (o i soggetti di diritti di

natura obbligatoria sulle cose del prevenuto) per titoli anteriori al

procedimento di prevenzione, abbiano, sia all'interno del processo di

prevenzione sia all'esterno del medesimo, in sede di giudizio civile

di cognizione o di esecuzione (individuale o concorsuale),

possibilità di ottenere tutela giuridica satisfattoria delle loro

pretese sui beni del prevenuto assoggettati al procedimento di

confisca o comunque definitivamente confiscati, attraverso tecniche

di tutela che, spossessando il prevenuto, facciano salve le pretese

creditorie dei terzi medesimi, purché non soddisfatte sui beni non

sequestrati"; nonché lo stesso art. 2- ter, terzo comma, legge

575/65 cit. e l'art. 4, primo comma, della successiva legge 282/1989

"nella parte in cui non prevedono che gli effetti della confisca e

della devoluzione allo Stato, non eccedano l'ambito personale e

patrimoniale dell'indiziato mafioso, ma coinvolgono i terzi di cui

sopra, sottraendo loro la possibilità di soddisfare i propri crediti

(e le proprie pretese) sulle cose del prevenuto confiscate alle

condizioni chiarite".

3. - Ed infatti - ha poi considerato la Corte rimettente in punto

di non manifesta infondatezza della impugnativa così riproposta - se

la confisca deve essere ablativa di qualsiasi concorrente pretesa di

terzi creditori sui beni del prevenuto, viene, per l'effetto, ad

attuarsi una espansione dell'intervento sanzionatorio nei confronti

di soggetti che non hanno meritato di subirlo.

Ciò in quanto se è pur vero che i diritti di credito restano

integri, così come il debitore prevenuto resta gravato dei suoi

debiti, vero è altresì che "da un lato il prevenuto sconta la

sanzione con beni che sostanzialmente avrebbero dovuto essere

liquidati per il soddisfacimento dei terzi creditori e che egli

avrebbe comunque perduto, mentre, dall'altro, quelli, pur mantenendo

integri i propri diritti, vedono sfumare, di fatto spesso

definitivamente, la possibilità di soddisfarli".

Di modo che, nel caso (come quello di specie) di incapienza del

patrimonio del debitore, "a fronte della totale inefficienza della

sanzione nei confronti del prevenuto (tranne la mancata liberazione

dai debiti), destinatari indiretti o di riflesso di questa restano i

terzi creditori, che (in conseguenza dell'accoglimento

dell'opposizione, imposto dalla disciplina positiva della confisca),

vengono privati della possibilità attuale di soddisfacimento".

Per cui appunto emergerebbero - sempre secondo la Corte di appello

- i profili di incostituzionalità (già rilevati dal Tribunale) di

siffatto meccanismo normativo, sia in relazione all'art. 27, primo

comma, della Costituzione sia in relazione all'art. 25, terzo comma,

della stessa "perché è certo che i terzi creditori non hanno

meritato di subire alcuna sanzione o alcun sacrificio, spesso

notevole ed irreversibile"), sia ancora in relazione all'art. 24,

primo comma, della Costituzione "poiché al terzo creditore non

titolare di diritti reali di garanzia, non è consentito, né

all'interno del processo di prevenzione né all'interno del processo

esecutivo concorsuale o individuale, l'esercizio del diritto di

soddisfare i propri crediti sulle cose oggetto della procedura di

prevenzione").

4. - È intervenuto, nel giudizio innanzi a questa Corte, il

Presidente del Consiglio dei ministri per eccepire: in linea

preliminare, l'inammissibilità delle questioni per la natura

additiva dell'intervento richiesto e per l'inapplicabilità della

normativa denunciata al giudizio a quo; e, in subordine,

l'infondatezza del merito di ogni censura di legittimità. A suo

avviso, infatti, si dovrebbe escludere sia la prospettata violazione

dell'art. 24 della Costitutizone, perché "rientra nel potere

discrezionale del legislatore (che nella specie risulta

ragionevolmente esercitato) accordare la prevalenza alle esigenze di

tutela della collettività dall'aggressione della criminalità

organizzata, rispetto alle esigenze di tutela dei creditori privati

della persona sottoposta a misura di prevenzione patrimoniale"; sia

il preteso contrasto con gli artt. 25 e 27 della Costituzione, per la

duplice ragione che detti precetti si riferiscono, rispettivamente,

alle misure di sicurezza ed alla pena quali misure conseguenti alla

consumazione di reati e non già alle misure di prevenzione; sia

perché non sarebbe giuridicamente esatto che le norme sul sequestro

vengano applicate nei confronti di terzi estranei (creditori)

all'attività illecita del prevenuto, "giacché tali terzi,

semplicemente, sopportano gli effetti indiretti di misure di

prevenzione applicate direttamente in danno del soggetto responsabile

delle attività illecite". Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo

denuncia testualmente "l'art. 2- ter, quinto comma, legge 1965 n.

375, integrato dall'art. 14 legge 1982 n. 646, in relazione all'art.

24, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede

che i terzi creditori chirografari o privilegiati del prevenuto (o i

soggetti di diritti di natura obbligatoria sulle cose del prevenuto)

per titoli anteriori al procedimento di prevenzione, abbiano sia

all'interno del processo di prevenzione sia all'esterno del medesimo,

in sede di giudizio civile di cognizione o di esecuzione (individuale

o concorsuale), possibilità di ottenere tutela giuridica

satisfattoria delle loro pretese sui beni del prevenuto assoggettati

al procedimento di confisca o comunque definitivamente confiscati,

attraverso tecniche di tutela che, spossessando il prevenuto,

facciano salve le pretese creditorie dei terzi medesimi, purché non

soddisfatte sui beni non sequestrati; e comunque lo stesso art. 2-ter citato, terzo comma, e l'art. 4, primo comma, d.-l. n. 230 del

1989 conv. in legge 282/1989 in relazione agli artt. 27, primo comma,

e/o 25, terzo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, laddove

non prevedono che gli effetti della confisca e della devoluzione

dello Stato, non eccedano l'ambito personale e patrimoniale

dell'indiziato mafioso, ma coinvolgono i terzi di cui sopra,

sottraendo loro la possibilità di soddisfare i propri crediti (e le

proprie pretese) sulle cose del prevenuto confiscate, alle condizioni

anzi chiarite".

2. - L'impugnativa sembra articolata su due capi distinti, aventi

per oggetto, il primo, il quinto comma, dell'art. 2- ter, come

attualmente vigente, della legge 646/1982 e, il secondo, il terzo

comma, dello stesso art. 2- ter e l'art. 4 del d.-l. n. 230/1989,

convertito con legge 282/1989.

Ma al di là della testuale formulazione, apparentemente duplice,

la questione sollevata è in realtà unica, prospettata sotto due

profili concorrenti e reciprocamente integrantisi.

Sotto il primo profilo, infatti, è posto l'accento sul momento

processuale, pur sempre, però, al fine di pervenire al risultato di

diritto sostanziale di consentire ai terzi creditori di poter

soddisfare le loro pretese sui beni del debitore anche se

"definitivamente confiscati", cioè anche nel caso che il

procedimento di prevenzione pervenga alla definitiva confisca. Sotto

il secondo profilo, invece, l'accento è posto direttamente sul

predetto risultato di diritto sostanziale, peraltro necessariamente

presupponendo il momento processuale attraverso il quale farlo

valere.

In sostanza, il giudice a quo denunzia il "combinato disposto"

normativo complessivamente individuato nelle disposizioni da lui indicate in dispositivo, cioè proprio quello che - se applicato - lo

condurrebbe a dichiarare la procedura fallimentare tenuta a

restituire allo Stato i beni confiscati, che verrebbero così

sottratti alla esecuzione concorsuale senza possibilità per i

creditori (per titoli anteriori al procedimento di prevenzione e per

la parte di crediti che non trovino capienza sugli altri beni del

fallito) di esperire alcuna tutela giurisdizionale che consenta di

conservare su tali beni la garanzia patrimoniale dei loro crediti.

E conseguentemente chiede alla Corte un intervento additivo che

introduca nell'ordinamento strumenti di tutela che lascino i terzi

creditori - alle condizioni e nei limiti precisati - indenni dagli

effetti della confisca in favore dello Stato dei beni del loro

debitore.

3. - La questione così sollevata sfugge pertanto sia ai rilievi

di indeterminatezza dell'oggetto e di genericità nella indicazione

delle situazioni pregiudicate e dei rimedi auspicati - che avevano

condotto, per tali profili, alla declaratoria di inammissibilità,

con ordinanza 455/1988, della analoga questione in precedenza

sollevata dal tribunale di Palermo nel medesimo giudizio a quo - sia

all'eccezione di irrilevanza in questa sede adombrata dall'Avvocatura

dello Stato in ragione dell'asserita inapplicabilità alla specie

dell'art. 2- ter cit., per essere invece tale norma componente

essenziale - per quanto detto - del combinato disposto di cui il

giudice a quo deve fare applicazione.

4. - Ciò non toglie, peraltro, che la questione stessa, alla

stregua della sua prospettazione, sia comunque inammissibile, sotto

il diverso profilo dei limiti del potere decisorio di questa Corte,

rispetto alla discrezionalità del legislatore, in relazione al tipo

di intervento additivo richiesto.

In principio, il risultato cui il giudice a quo tende sarebbe

infatti astrattamente realizzabile attraverso una pluralità di

interventi normativi variamente articolati.

Sul piano più strettamente processuale, potrebbe ai creditori

concedersi azione all'interno dello stesso procedimento di

prevenzione per impedirne il prodursi degli effetti nei loro

confronti, o invece all'interno della procedura fallimentare per

rimuoverli da sé; ovvero indifferentemente nell'una o nell'altra

procedura fino a che la prima non si sia conclusa con provvedimento

definitivo; o ancora all'interno della prima fino a che sia non

definita e, successivamente, all'interno dell'altra.

Sul piano sostanziale poi, a parte la pluralità delle possibili

variabili del tipo di inopponibilità - inefficacia della confisca

(ex lege, con pronunzia dichiarativa; su domanda, con pronunzia

costitutiva) nei confronti dei terzi creditori, potrebbe inoltre

essere diversamente individuato - ad esempio: o nella formazione del

titolo costitutivo del credito, o nel vincolo di indisponibilità

scaturente dalla apertura della procedura concorsuale - il fatto

giuridico da contrapporre alla misura di prevenzione, ed in relazione

all'uno o all'altro potrebbe essere diversamente ordinata la

rilevanza della sequenza temporale di essi rispetto allo svolgimento

del procedimento di prevenzione: ad esempio anteriorità del titolo o

del vincolo rispetto al sequestro, rispetto alla confisca, rispetto

alla acquisizione dell'attributo di definitività da parte della

confisca.

Mentre, anche con riguardo alla provenienza dei beni, è stata

adombrata in dottrina l'ipotesi di una possibile sua rilevanza al

fine di escludere l'operatività della confisca, limitatamente a quei

beni che risultino acquisiti o realizzati dal debitore con il

concorso di attribuzioni o prestazioni di terzi in buona fede

eseguite con certezza prima della comminatoria della misura

patrimoniale.

Mai, dunque, potrebbe configurarsi una soluzione obbligata, ma

sarebbe per contro ipotizzabile una pluralità di interventi,

variamente articolati, sicché destinatario della richiesta avanzata

dal giudice a quo non potrebbe essere altri che il legislatore, non

certo questa Corte.

Del resto lo stesso giudice a quo, che pur mostra di essere

consapevole della molteplicità delle variabili processuali e

sostanziali come sopra enunciate, si limita poi ad indicare come

oggetto dell'auspicato intervento additivo l'introduzione di

"tecniche di tutela" non altrimenti identificate che per il fine cui

dovrebbero tendere di "far salve le pretese creditorie dei terzi".

E ciò appunto comporta l'inammissibilità della questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità dell'art. 2-ter, quinto comma, della legge 31 maggio 1965 n. 575 (Disposizioni

contro la mafia) come modificato ed integrato dell'art. 14 della

legge 13 settembre 1982 n. 646, nonché dello stesso art. 2-ter, terzo comma, legge 1965 n. 575 e dell'art. 4 del d.-l. 1989 n.

230 convertito in legge 4 agosto 1989 n. 282 (Disposizioni urgenti

per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi

della legge 1965 n. 575), sollevata, in riferimento agli artt. 27,

primo comma, 25, terzo comma, e 24, primo comma, della Costituzione,

dalla Corte di Appello di Palermo, con l'ordinanza in epigrafe

indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:190 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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