Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 ottobre 2011

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 2010 al 13 ottobre 2011. 514 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: In deroga all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e per un periodo di tre anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1995, le somme versate all'ufficio del registro ai sensi dei commi 1 e 5 dell'articolo 2-undecies affluiscono in un fondo, istituito presso la prefettura competente, per l'erogazione, nei limiti delle disponibilita', di contributi destinati al finanziamento, anche parziale, di progetti relativi alla gestione a fini istituzionali, sociali o di interesse pubblico degli immobili confiscati, nonche' relativi a specifiche attivita' di:

tolto: a) risanamento di quartieri urbani degradati;

tolto: b) prevenzione e recupero di condizioni di disagio e di emarginazione;

tolto: c) intervento nelle scuole per corsi di educazione alla legalita';

tolto: d) promozione di cultura imprenditoriale e di attivita' imprenditoriale per giovani disoccupati. Possono presentare i progetti e relative richieste di contributo di cui al comma 1:

tolto: a) i comuni ove sono siti gli immobili;

tolto: b) le comunita', gli enti, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le comunita' terapeutiche e i centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e le associazioni sociali che dimostrino di aver svolto attivita' propria nei due anni precedenti la richiesta. Il prefetto, sentiti i sindaci dei comuni interessati e l'assessore regionale competente, previo parere di apposito comitato tecnico-finanziario, dispone sulle richieste di contributi di cui ai commi 1 e 2 con provvedimento motivato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari sulle modalita' di gestione del fondo di cui al comma 1 del presente articolo. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, dell'interno e della difesa, sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari per disciplinare la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e dei dati concernenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati, nonche' la trasmissione dei medesimi dati all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata. Il Governo trasmette ogni sei mesi al Parlamento una relazione concernente i dati suddetti. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento puo' comunque essere adottato. Le disposizioni di cui agli articoli 2-nonies, 2-decies, 2-undecies e al presente articolo si applicano anche ai beni per i quali non siano state esaurite le procedure di liquidazione o non sia stato emenato il provvedimento di cui al comma 1 del citato articolo 2-decies.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1965-05-31;575~art2duodecies · fonte del testo

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