Corte costituzionale

Ordinanza n. 130/1994

Altra decisione · depositata il 07/04/1994 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma,

della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia),

come modificato dall'art. 22 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306

(Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e

provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito,

con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, n. 356, promosso con

ordinanza emessa il 15 giugno 1993 dalla Corte di appello di Napoli

nel procedimento di prevenzione nei confronti di D'Alessandro

Michele, iscritta al n. 610 del registro ordinanze 1993 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie

speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1994 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un procedimento di prevenzione in grado

di appello, attivato su ricorso di persona sottoposta alla misura di

prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con

obbligo di soggiorno, avverso il provvedimento del tribunale,

sostitutivo del luogo di soggiorno obbligato (da quello di residenza

ad altro indicato dal questore), adottato in forza dell'art. 2, comma

2, della legge 31 maggio 1965, n. 575 come modificato dall'art. 22

del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, la Corte di appello

di Napoli ha sollevato con l'ordinanza indicata in epigrafe, in

riferimento agli articoli 3 e 24, secondo comma, della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale del comma 3 del richiamato

art. 2 della legge n. 575 del 1965: norma, questa, che stabilisce che

"sulla richiesta di cui al comma 2 (di modifica del luogo di

soggiorno obbligato su impulso del questore o del procuratore

nazionale antimafia o del procuratore della Repubblica, in presenza

di eccezionali esigenze di tutela sociale o di tutela

dell'incolumità della persona interessata) .. il tribunale provvede

entro dieci giorni ..";

che, nel sollevare la questione, il giudice a quo rileva che,

nel caso concreto, il provvedimento modificativo della località di

soggiorno obbligato è stato adottato dal tribunale con procedura de

plano, senza contraddittorio tra le parti né avvisi o altre garanzie

difensive, ed osserva che detta modalità procedimentale risulta

conforme al dettato della norma impugnata, alla luce della estrema

brevità del termine ivi previsto - tale da non consentire

l'esperimento delle forme ordinariamente stabilite in questa materia

- nonché del mancato richiamo della disciplina del processo di

prevenzione;

che questa modalità del procedimento, prescritta dalla legge,

si porrebbe in contrasto sia con il diritto di difesa, risultandone

in tal modo sottratto all'interessato un intero grado di giudizio a

fronte di un provvedimento avente contenuto limitativo della libertà

personale, sia con il principio di eguaglianza, data la

diversificazione ingiustificata che si viene a creare tra l'ipotesi

in esame - fondata su una proposta modificativa in corso di

esecuzione della misura - e quella di individuazione "eccezionale"

del luogo di soggiorno, in deroga alla regola del luogo di residenza,

contestuale alla proposta di applicazione della misura preventiva,

risultando rispettate solo in quest'ultima evenienza le ordinarie

garanzie di contraddittorio e difesa; né potrebbe addivenirsi,

secondo il rimettente, ad una interpretazione della norma conforme a

Costituzione, stante l'impossibilità di innestare le scansioni del

processo in tema di misure di sicurezza (cui fa rinvio formale l'art.

4 della legge n. 1423 del 1956 che regola in via generale il

procedimento di prevenzione personale) sul ridotto termine stabilito

dalla norma sottoposta a scrutinio;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha rilevato la sopravvenienza della nuova normativa recata

dalla legge n. 256 del 1993, concludendo per la necessità del

riesame della rilevanza della questione da parte della corte

rimettente.

Considerato che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di

rinvio, è entrata in vigore la legge 24 luglio 1993, n. 256

(Modifica dell'istituto del soggiorno obbligato e dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575), che ha profondamente

innovato la disciplina in tema di soggiorno obbligato, rappresentando

il punto di arrivo di uno sviluppo legislativo via via mirato alla

riconduzione - al fine esclusiva - del luogo di applicazione del

soggiorno obbligato a quello di residenza (o dimora abituale) del

soggetto proposto, in una prospettiva di disfavore per le deviazioni

da tale regola in quanto suscettibili di conseguenze distorsive - i

fenomeni di "esportazione" sul territorio della presenza della

criminalità organizzata - rispetto agli obiettivi di prevenzione

sottesi alla legislazione in argomento;

che, in particolare, l'art. 1, comma 2, della citata legge n.

256 del 1993 ha espressamente abrogato i commi 2 e 3 dell'art. 2

della legge n. 575 del 1965; mentre per le situazioni di applicazione

della misura dell'obbligo di soggiorno in luogo diverso da quello di

residenza o dimora abituale, in atto all'entrata in vigore della

legge medesima, l'art. 2 detta regole di mutamento ex lege di detta

individuazione, prescindendo dalla mediazione applicativa di un

provvedimento giurisdizionale, in modo da pervenire proprio al

risultato che costituisce l'oggetto dell'impugnativa proposta nel

giudizio principale;

che, di conseguenza, gli atti devono essere restituiti al

giudice a quo perché valuti se, alla stregua del mutato quadro

normativo, la questione sollevata sia tuttora rilevante;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte di appello di Napoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 24 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:130 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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