Corte costituzionale

Sentenza n. 335/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/10/1996 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2-ter, settimo

comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la

mafia), promosso con ordinanza emessa il 6 luglio 1995 dal Tribunale

di S. Maria Capua Vetere nel procedimento di prevenzione nei

confronti di Migliore Luigi, iscritta al n. 637 del registro

ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 giugno 1996 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio per l'applicazione di misure di

prevenzione personali e patrimoniali nei confronti di persona

pericolosa, instaurato a norma della legge 31 maggio 1965, n. 575

(Disposizioni contro la mafia), il Tribunale di S. Maria Capua

Vetere, con ordinanza del 6 luglio 1995, ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3, 42 e 112 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2-ter, settimo comma, della legge n. 575

del 1965 citata, nella parte in cui non prevede che, oltre che nei

casi di assenza, o di residenza o dimora all'estero, anche nel caso

di morte della persona proposta il procedimento di prevenzione possa

essere iniziato o proseguito ai soli fini dell'applicazione dei

provvedimenti patrimoniali di sequestro e confisca dei beni che si

ritengono frutto di attività illecite o che ne costituiscono il

reimpiego.

2. - Nell'ordinanza di rinvio si riferisce che nel giudizio a quo,

dopo l'avvio del procedimento, in base alla richiesta del procuratore

della Repubblica competente, il Tribunale - previo svolgimento di

indagini ex art. 2-ter citato, primo comma - aveva disposto il

sequestro di alcuni beni che risultavano nella effettiva

disponibilità del proposto, pur se formalmente intestati a terzi

(familiari). In sede di esecuzione del provvedimento di sequestro,

peraltro, si era accertato che l'interessato era nel frattempo

deceduto, per morte violenta; il Tribunale procedente aveva quindi

sospeso l'esecuzione del provvedimento cautelare patrimoniale. Di qui

la proposizione della questione di costituzionalità, rilevante

perché pregiudiziale all'ulteriore iter del procedimento: solo

nell'ipotesi di accoglimento, osserva il giudice rimettente, il

procedimento di prevenzione potrebbe proseguire, con l'esecuzione del

sequestro, e poi essere definito, con la confisca o con la

restituzione dei beni; in caso contrario, allo stato della disciplina

positiva, esso dovrebbe concludersi immediatamente.

3. - Il Tribunale rileva in primo luogo che la precedente pronuncia

resa dalla Corte costituzionale su questione analoga (ordinanza n.

721 del 1988) era intervenuta su un tessuto normativo diverso da

quello applicabile al caso (perché precedente la stessa disposizione

impugnata dell'art. 2-ter, settimo comma, introdotta solo con la

legge 19 marzo 1990, n. 55).

Il rimettente muove quindi dalla ricognizione della generale

interdipendenza tra le misure personali e quelle patrimoniali, nel

senso che queste presuppongono quelle; sia in base alla disciplina

positiva che secondo la giurisprudenza, infatti, il sequestro può

intervenire solo nell'ambito di un procedimento già avviato per

l'applicazione della misura personale, e la confisca richiede

l'applicazione di quest'ultima. Questa configurazione generale del

sistema delle misure patrimoniali del resto confermata dalla stessa

Corte costituzionale, che - nella sentenza n. 465 del 1993 - ha

sostanzialmente affermato, anche se in una fattispecie particolare,

l'esigenza che la misura personale preceda quella reale.

Ma se indubbiamente esiste questo nesso in via di principio,

esistono pure - osserva il Tribunale - significative eccezioni, in

base alle quali prevista la possibilità di applicare una misura

preventiva patrimoniale senza doversi applicare ovvero eseguire una

misura di carattere personale.

Così è, in primo luogo, proprio in base all'impugnato settimo

comma dell'art. 2-ter della legge n. 575 del 1965, introdotto

dall'art. 2 della legge n. 55 del 1990, che consente di instaurare o

proseguire il procedimento, ai soli fini dell'applicazione della

misura patrimoniale, nei confronti di chi risulti "assente, residente

o dimorante all'estero", e dunque verso soggetti passibili di

astratta irrogazione, ma non di concreta esecuzione, della misura

preventiva. Così è, analogamente, per il successivo ottavo comma

dell'art. 2-ter, relativo al caso in cui la persona sia sottoposta ad

una misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata e pertanto

non possa essere soggetta all'applicazione della misura personale.

Così avviene, ancora, in base all'art. 14 della legge n. 55 del

1990, che consente l'adozione di provvedimenti cautelari e ablativi

nei confronti degli indiziati di appartenenza alle associazioni

dedite al traffico di stupefacenti, e che sembra permettere, ad

avviso del Tribunale, di prescindere dall'esistenza di un

provvedimento preventivo personale. Analoga scissione tra misura

personale e misura patrimoniale, infine, è contenuta negli artt.

3-quater e 3-quinquies della legge n. 575 del 1965, introdotti dal

decreto-legge n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 356 del

1992, che consentono indagini e provvedimenti patrimoniali in

relazione a beni che "agevolino" l'attività della persona nei cui

riguardi sia proposta o applicata una misura preventiva personale; in

questa ipotesi, le misure reali ricadono su beni di persone terze,

senza il consueto collegamento in termini di disponibilità del bene

da parte del proposto.

D'altra parte, osserva il rimettente, anche nei procedimenti c.d.

atipici, regolati dai commi settimo ed ottavo dell'art. 2-ter

impugnato, la mancata applicazione della misura personale non esclude

il rilievo del presupposto generale dell'accertamento della

pericolosità soggettiva della persona, accertamento che viene

effettuato pur sempre dal giudice, anche se incidenter tantum: ciò

che il legislatore ha voluto evitare, in definitiva, è che la

pratica impossibilità di applicare concretamente una misura di

prevenzione personale a causa di vicende estranee al relativo

procedimento, come appunto l'assenza o l'allontanamento all'estero

del proposto, possa avere effetti paralizzanti sull'iter applicativo

della misura patrimoniale, di cui permangono le condizioni

legittimanti.

Nel raffronto con l'anzidetta disciplina, pertanto, l'ordinanza di

rinvio delinea un primo profilo di censura, riferito all'art. 3

della Costituzione: come nelle ipotesi richiamate, anche nel caso di

morte della persona si verifica una identica situazione di

interruzione del nesso fra la persona stessa e la misura patrimoniale

che dovrebbe sottostare alla medesima regolamentazione, perché anche

in tale evenienza i beni suscettibili di confisca sono "connotati dal

vizio genetico della illecita provenienza e ... non possono essere

lasciati circolare sulla base del solo presupposto della

impossibilità di poterne ulteriormente godere per il proposto

deceduto".

La disciplina impugnata, viceversa, viene a creare ingiustificate

disparità di trattamento nell'ambito dei soggetti terzi, intestatari

fittizi dei beni che sono in realtà disponibili dall'interessato:

terzi, come nella specie, che si "avvantaggiano" della morte del

proposto, rispetto a quelli intestatari dei beni del soggetto assente

o all'estero, che rimangono esposti alla possibilità di ablazione.

Ulteriori disparità sono poi ipotizzabili all'interno della stessa

categoria dei terzi nell'ambito del medesimo procedimento, a seconda

del momento in cui intervengono i provvedimenti patrimoniali

preventivi rispetto al decesso del proposto; nonché tra gli eredi di

quest'ultimo, che acquistano la titolarità dei beni se la morte

interviene prima della confisca, mentre ne sono privati in caso

contrario.

Tutte le anzidette differenziazioni risultano, in sostanza,

irragionevoli, alla luce della finalità ultima delle misure

preventive patrimoniali, volte a eliminare dalla circolazione

economica i beni che siano provento diretto o indiretto di attività

illegali.

4. - Alla notazione che precede si collega una seconda censura,

riferita al parametro dell'art. 42 della Costituzione.

La funzione sociale della proprietà privata richiede, secondo la

prospettazione del Tribunale, che la relativa tutela costituzionale

venga meno quando si tratta di beni di provenienza illegale, anche

quando questi beni pervengano nella disponibilità di soggetti terzi,

non interessati al procedimento di prevenzione.

In altri termini, la garanzia della proprietà in tanto varrebbe in

quanto possa assolvere la propria funzione sociale che consiste nella

sua capacità di favorire e incrementare lo sviluppo di altri diritti

costituzionalmente protetti. Ma se ciò non avviene, e se anzi si

verifica la "mortificazione" di quella funzione, il diritto di

proprietà diviene antisociale e ne viene meno la ragione di tutela;

una valutazione, questa, rispetto alla quale risulta ininfluente la

circostanza della esistenza in vita dell'interessato, proprio perché

si tratta di una antisocialità che segue il bene. E tra i beni e gli

interessi, costituzionalmente rilevanti, da valutare nell'ambito

della tutela della proprietà, vi sono le esigenze di garanzia

dell'iniziativa privata, il cui libero ed equilibrato esercizio viene

alterato da fattori estranei che ne inquinano le condizioni di

funzionamento; vi sono, inoltre, i profili della solidarietà sociale

ed economica, che trovano concretizzazione attraverso lo svolgimento

di attività lavorative legali, mentre le acquisizioni illecite, se

non contrastate, incrementano i vincoli intimidatori e rendono

"allettante" l'attività illegale finalizzata al profitto.

5. - Infine, il Tribunale individua un profilo di contrasto anche

con l'art. 112 della Costituzione, ravvisando nella disciplina

impugnata un ingiustificato impedimento all'"azione di prevenzione",

che, pur distinta da quella penale in senso stretto, segue le regole

di giurisdizionalizzazione proprie del processo penale; una vicenda

come la morte del proposto non dovrebbe dunque avere alcuna efficacia

interruttiva del procedimento, relativamente alle misure

patrimoniali.

6. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato.

L'Avvocatura deduce l'inammissibilità o l'infondatezza della

questione, sul rilievo dell'analogia della questione rispetto a

quella già decisa con l'ordinanza n. 721 del 1988. Come allora, il

giudice a quo mira oggi a una pronuncia additiva che estenda la

confisca di prevenzione a ipotesi attualmente non previste; un

intervento, questo, di carattere normativo in ambito sanzionatorio, o

comunque limitativo di diritti, che, per costante giurisprudenza

della Corte, travalica i limiti del sindacato di costituzionalità.

Il rilievo, conclude l'Avvocatura, è risolutivo, e non valgono a

superarlo le argomentazioni del remittente incentrate sulle limitate

novità introdotte dal legislatore con i commi settimo e ottavo

dell'art. 2-ter impugnato. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere sottopone al controllo

di costituzionalità l'art. 2-ter, settimo comma, della legge 31

maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), nella parte in

cui non prevede che, oltre che nei casi di assenza, di residenza o

dimora all'estero, anche nel caso di morte della persona interessata,

il procedimento di prevenzione possa essere iniziato o proseguito ai

soli fini dell'applicazione dei provvedimenti patrimoniali di

sequestro e confisca dei beni che si ritengono essere frutto di

attività illecite o costituirne il reimpiego.

Tale mancata previsione, ad avviso del giudice rimettente, darebbe

luogo a un'omissione incostituzionale, per violazione degli artt. 3,

42 e 112 della Costituzione: dell'art. 3, in quanto la norma

impugnata, non consentendo l'applicazione delle misure patrimoniali

di prevenzione quando il soggetto interessato sia defunto,

introdurrebbe un'irragionevole disparità di trattamento rispetto

alle ipotesi di assenza, di residenza o dimora all'estero, nonché

rispetto ad altre ipotesi - che il rimettente individua in quelle

previste dall'art. 2-ter, ottavo comma, e dagli artt. 3-quater e

3-quinquies della stessa legge n. 575 del 1965, nonché dall'art. 14

della legge 19 marzo 1990, n. 55 - nelle quali l'irrogazione delle

misure patrimoniali prescinde dalla previa irrogazione della misura

personale di prevenzione; dell'art. 42 con riferimento in particolare

alla "funzione sociale" della proprietà in esso prevista, in quanto

l'impossibilità di sottoporre a sequestro e confisca i beni del

sospettato che sia defunto consentirebbe il commercio di beni che il

legislatore considera "antisociali", avendo una provenienza che si

sospetta illecita; dell'art. 112, in quanto la denunciata omissione

legislativa violerebbe l'obbligo di esercitare l'azione penale,

obbligo sotto il quale ricadrebbe l'impulso nel procedimento di

prevenzione.

2. - La questione, analoga a quella affrontata da questa Corte

nell'ordinanza n. 721 del 1988, è inammissibile, conformemente a

quanto allora deciso.

2.1. - Nel vigente sistema della legislazione di prevenzione

anti-mafia, come è riconosciuto dal giudice rimettente, l'adozione

di misure di ordine patrimoniale - il sequestro e la confisca -

accede normalmente all'applicazione delle misure di ordine personale,

secondo una scelta del legislatore che questa Corte ha ritenuto non

priva di ragionevolezza (sentenza n. 465 del 1993).

Il sequestro è disposto con decreto motivato, anche d'ufficio, dal

tribunale e riguarda i beni nella disponibilità diretta o indiretta

della persona nei cui confronti è iniziato il procedimento per

l'applicazione delle misure previste dall'art. 3 della legge 27

dicembre 1956, n. 1432 (Misure di prevenzione nei confronti delle

persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità),

beni i quali risultino di valore sproporzionato al reddito dichiarato

o all'attività economica svolta o che, sulla base di sufficienti

indizi, si ha motivo di ritenere che siano frutto di attività

illecite o che ne costituiscano il reimpiego (art. 2-ter, secondo

comma, della legge n. 575 del 1965). La confisca riguarda i medesimi

beni così sottoposti a sequestro e, a meno che non ne sia dimostrata

la legittima provenienza, è disposta dal tribunale con

l'applicazione della misura personale di prevenzione (art. 2-ter,

terzo comma, legge n. 575 del 1965). Il sequestro segue così

all'apertura del procedimento di prevenzione; la confisca, a sua

volta, segue al sequestro e presuppone l'adozione della misura di

prevenzione personale. Entrambi i provvedimenti possono essere

disposti anche in un secondo momento, purché entro determinati

limiti (prima della cessazione della misura personale di prevenzione,

ovvero, la sola confisca, entro un anno, prorogabile di un altro

anno, dalla data del sequestro: art. 2-ter, terzo e sesto comma,

della legge n. 575 del 1965, coordinati come indicato nella sentenza

n. 465 del 1993 di questa Corte).

Dal sistema legislativo vigente risulta dunque, come principio, che

le misure di ordine patrimoniale non hanno la loro ragion d'essere

esclusivamente nei caratteri dei beni che colpiscono. Esse sono

rivolte non a beni come tali, in conseguenza della loro sospetta

provenienza illegittima, ma a beni che, oltre a ciò, sono nella

disponibilità di persone socialmente pericolose, in quanto sospette

di appartenere ad associazioni di tipo mafioso o ad altre alle prime

equiparate (art. 2-ter, secondo e quarto comma, della legge n. 575

del 1965). La pericolosità del bene, per così dire, è considerata

dalla legge derivare dalla pericolosità della persona che ne può

disporre.

A ciò è da aggiungere, peraltro, una differenza tra il sequestro

e la confisca, quanto alle conseguenze. Indipendentemente dai

problemi di natura classificatoria, è evidente che la confisca, pur

inserendosi in un procedimento di prevenzione, presenta caratteri che

vanno al di là di quelli propri del sequestro, "misura" definita da

questa Corte (sentenza n. 465 del 1993) di "ordine cautelare",

inerente alla pericolosità di un soggetto e destinata a venir meno

cessando, con la pericolosità, le ragioni della cautela (si veda

l'art. 2-ter, quarto comma, della legge n. 575 del 1965). La

confisca, invece, comporta conseguenze ablatorie definitive (art.

2-nonies della legge n. 575 del 1965) e si distacca perciò dalla

contingente premessa che giustifica tanto il sequestro quanto tutte

le altre misure di carattere preventivo, valide "allo stato", cioè

subordinatamente al permanere - oltre che degli altri presupposti -

della pericolosità del soggetto. La ratio della confisca comprende

ma eccede quella delle misure di prevenzione consistendo nel

sottrarre definitivamente il bene al "circuito economico" di origine,

per inserirlo in altro, esente dai condizionamenti criminali che

caratterizzano il primo.

Ed è proprio su questa differenza che si basa quella recente

giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. penali, 17 luglio 1996, n.

18) che, in relazione alla confisca ma non al sequestro, ha affermato

come "punto di diritto" la non-caducazione della misura già disposta

per effetto del decesso del soggetto prima della definitività del

relativo provvedimento, sempre che i presupposti di indimostrata

legittima provenienza dei beni oggetto di confisca, da un lato, e di

pericolosità del soggetto, dall'altro, siano già stati

definitivamente accertati. Ciò si spiega per l'appunto perché la

ratio della confisca, a differenza di quella delle misure di

prevenzione in senso proprio, va al di là dell'esigenza di

prevenzione nei confronti di soggetti pericolosi determinati e

sorregge dunque la misura anche oltre la permanenza in vita del

soggetto pericoloso.

2.2. - È vero peraltro che, eccezionalmente, l'anzidetto nesso di

presupposizione tra le misure personali e quelle patrimoniali manca o

è attenuato.

Ciò avviene, come ricordato nell'ordinanza del giudice rimettente,

in alcune ipotesi inserite successivamente nel corpo della legge n.

575 del 1965. L'impugnato art. 2-ter, settimo comma, della legge n.

575, introdotto dall'art. 2 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove

disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e

di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale),

consente di instaurare o proseguire il procedimento nei confronti di

persona assente, residente o dimorante all'estero, alla quale

"potrebbe applicarsi" la misura di prevenzione personale, "ai soli

fini dell'applicazione dei provvedimenti" patrimoniali di sequestro e

confisca. L'ottavo comma del medesimo articolo (introdotto anch'esso

dall'art. 2 della legge 19 marzo 1990, n. 55) estende la medesima

possibilità nei confronti dei beni di persona già sottoposta a

misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.

Il nesso tra la misura personale e quella patrimoniale è

ulteriormente allentato negli artt. 3-quater e 3-quinquies della

legge n. 575 del 1965 (introdotti dall'art. 24 del d.-l. 8 giugno

1962, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356), i quali,

per potenziare la difesa contro i fenomeni di ingresso nell'attività

economica e di strumentalizzazione della stessa da parte della

criminalità di tipo mafioso, prevedono la possibilità di

sospensione temporanea dell'amministrazione dei beni e poi

eventualmente la loro confisca anche in ipotesi in cui i beni

sottoposti alla misura non siano nella disponibilità di persone

pericolose ma vengano impiegati per agevolarne l'attività.

E, infine, nelle anzidette ipotesi di superamento del nesso tra

misura personale e misura reale il giudice rimettente include -

secondo una ricostruzione interpretativa, formulata dubitativamente -

la previsione dell'art. 14 della legge n. 55 del 1990, che prevede

l'applicazione delle "misure di prevenzione di carattere

patrimoniale" relativamente a beni riferibili a soggetti "indiziati"

di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra, ad

organizzazioni equiparate a norma dell'art. 1 della legge n. 575 del

1965, o ad associazioni operanti nel traffico degli stupefacenti,

ovvero riferibili a soggetti abitualmente dediti a traffici

delittuosi o che vivono abitualmente con i proventi di attività

delittuosa (art. 1, primo comma, nuneri 1 e 2, della legge n. 1423

del 1956), quando si ritenga che i proventi derivino da un'attività

prevista dagli artt. 629, 630, 644, 648-bis, 648-ter del codice

penale, o da attività di contrabbando.

Da questo quadro risulta che, fermo restando come ipotesi normale

il collegamento tra la misura patrimoniale e quella personale, in

alcuni casi quest'ultima può mancare. Ma ciò non significa -

contrariamente all'assunto del giudice rimettente, il quale trae

spunto dalle norme richiamate per sostenere l'avvenuta rottura del

nesso tra misure patrimoniali e quelle di prevenzione personale e

quindi la novità della presente questione rispetto a quella già

decisa nel senso dell'inammissibilità con la citata ordinanza n. 721

del 1988 - che il sequestro e la confisca si siano resi indipendenti

dall'esistenza di individuate persone pericolose, a vantaggio delle

quali i beni colpiti potrebbero, direttamente o indirettamente,

essere impiegati.

Nel caso dell'assenza e della residenza o della dimora all'estero,

la pronuncia della misura patrimoniale presuppone comunque una

valutazione di pericolosità della persona, come si ricava dal

sistema, è affermato dalla giurisprudenza ed è riconosciuto dallo

stesso giudice rimettente. In altri casi, la misura di prevenzione

personale è, per così dire, resa superflua o assorbita da altre

misure già in atto, come le misure di sicurezza, che presuppongono

anch'esse una valutazione di pericolosità della persona. In altri

ancora, la pericolosità viene dalla legge desunta dall'esistenza di

indizi di situazioni personali, anche penalmente rilevanti, di

particolare gravità. E, infine, vi sono ipotesi in cui la rilevanza

della pericolosità soggettiva è non abolita ma, per così dire,

spostata da chi ha la disponibilità economica dei beni a chi dal

loro impiego viene avvantaggiato nella propria attività criminosa.

Da tutto ciò si trae conferma del fatto che, pur in presenza di un

allargamento del campo di applicazione dello strumento di prevenzione

nei confronti della criminalità economica di matrice mafiosa o

equiparata - allargamento che, in alcune limitate ipotesi, ha fatto

venir meno la necessaria concorrenza tra il procedimento o il

provvedimento di prevenzione personale e il provvedimento

patrimoniale -, il legislatore è rimasto comunque fermo nel

richiedere, per l'emanazione dei provvedimenti di sequestro e di

confisca, un collegamento tra la cautela patrimoniale e l'esistenza

di soggetti individuati, da ritenere pericolosi alla stregua della

legislazione dettata per contrastare la criminalità mafiosa e quella

a questa equiparata.

3.1. - In tale quadro, pur indubbiamente caratterizzato da una

tendenza a rendere in taluni casi autonoma l'azione giudiziaria di

prevenzione reale da quella di prevenzione personale, la pronuncia

d'incostituzionalità prospettata dal giudice rimettente, rivolta a

integrare le previsioni dell'art. 2-ter, settimo comma, della legge

n. 575 del 1965, aggiungendo il decesso della persona sospettata alle

ragioni che già oggi consentono di separare le misure patrimoniali

da quelle personali e quindi di disporre le prime in assenza delle

altre, non rappresenterebbe una semplice razionalizzazione del

sistema, rispetto alle linee che già oggi lo caratterizzano,

operazione che possa essere condotta alla stregua dell'invocato art.

3 della Costituzione e del principio di razionalità che da tale

articolo deriva. Rappresenterebbe invece una vera e propria scelta

innovativa di politica criminale - conforme a quella in effetti a suo

tempo prospettata, ma senza esito, nella sede parlamentare, durante i

lavori preparatori della legge n. 55 del 1990 (Camera dei deputati, X

legislatura, II commissione, seduta del 20 settembre 1989) - che non

solo presupporrebbe l'autonomia dei due tipi di provvedimenti ma

travolgerebbe anche il principio, finora sempre tenuto fermo dal

legislatore, che l'adottabilità di misure patrimoniali consegue

all'esistenza di un rapporto tra beni colpiti e soggetti pericolosi

in grado di disporre di essi o di essere avvantaggiati dal loro

impiego, soggetti ai quali quindi, secondo l'espressione della

disposizione impugnata, "potrebbe applicarsi" la misura di

prevenzione personale, ciò che, con ogni evidenza, alla persona

defunta "non potrebbe".

La pronuncia richiesta a questa Corte dal giudice rimettente non si

collocherebbe dunque all'interno del sistema legislativo vigente al

fine di razionalizzarne gli elementi costitutivi alla luce dell'art.

3 della Costituzione, ma rappresenterebbe un'innovazione conseguente

a una scelta di politica criminale la quale, in quanto tale, non

rientra nei poteri del giudice di costituzionalità delle leggi.

L'estraneità al sistema legislativo vigente del risultato

normativo cui mira il giudice rimettente rende dunque tuttora attuale

la ragione di inammissibilità fatta valere nell'ordinanza n. 721 del

1988 di questa Corte. L'affermazione, in essa contenuta, che "un

intervento di produzione normativa" quale quello ipotizzato allora

come ora, in particolare in materia sanzionatoria o, quanto meno,

limitativa di diritti, compete esclusivamente al legislatore e,

pertanto, esorbita dai poteri di questa Corte sta per l'appunto a

significare che la politica criminale spetta alla legislazione,

mentre al giudizio di costituzionalità delle leggi spetta la

garanzia degli inviolabili limiti che la Costituzione predetermina e

il legislatore incontra, a salvaguardia dei diritti individuali.

3.2. - Le predette considerazioni sull'estraneità ai poteri della

Corte costituzionale della pronuncia a essa richiesta valgono anche

rispetto agli altri profili della questione di costituzionalità

proposta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2-ter, settimo comma, della legge 31 maggio

1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 42 e 112 della Costituzione, dal Tribunale

di S. Maria Capua Vetere, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'8 ottobre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:335 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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