Corte costituzionale

Ordinanza n. 143/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/04/2002 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31 della

legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di

prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi

27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, e 31 maggio 1965,

n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno

della mafia), promossi con ordinanze emesse il 3 e il 18 aprile 2001

dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trapani,

iscritte ai nn. 468 e 582 del registro ordinanze 2001 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 1ª serie speciale, nn. 25 e

33, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che con ordinanza del 3 aprile 2001 (r.o. 468/2001), il

giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trapani ha

sollevato tre distinte questioni di legittimità costituzionale,

rispettivamente (a) dell'art. 30 della legge 13 settembre 1982,

n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere

patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423,

10 febbraio 1962, n. 57, e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una

commissione parlamentare sul fenomeno della mafia), in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, (b) dell'art. 31 della stessa legge

n. 646 del 1982, in riferimento all'art. 27 della Costituzione, e (c)

ancora dell'art. 31 della citata legge n. 646 del 1982, in

riferimento agli artt. 3, 35, 41 e 42 della Costituzione;

che, relativamente alla prima questione, il rimettente muove

dalla formulazione dell'art. 30 impugnato, il cui primo comma fa

obbligo alle persone "già sottoposte, con provvedimento definitivo,

ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965,

n. 575", di comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal

fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale,

tutte le variazioni nella entità e nella composizione del patrimonio

concernenti elementi di valore non inferiore a venti milioni di lire

e altresì di comunicare entro il 31 gennaio di ciascun anno le

variazioni intervenute nell'anno precedente, sempre se al di sopra

della soglia di valore anzidetta; mentre il secondo comma stabilisce

che il suddetto termine di dieci anni decorre "dalla data del

decreto" applicativo della misura di prevenzione e il terzo comma

dispone che "gli obblighi previsti nel primo comma cessano quando la

misura di prevenzione è revocata a seguito del ricorso in appello o

in cassazione";

che pertanto - prosegue il rimettente - dalla formulazione

complessiva della norma possono trarsi due diverse e tra loro

contraddittorie prescrizioni, nell'ambito della medesima disposizione

legislativa, giacché, mentre dal primo comma si desume che l'obbligo

di comunicazione è imposto a soggetti sottoposti con provvedimento

definitivo alla misura preventiva, dai successivi commi secondo e

terzo si desume invece che lo stesso obbligo decorre già dalla data

dell'emanazione del decreto o dal momento della sua esecuzione,

comunque anteriormente alla definitività del provvedimento;

che il rimettente rileva che nel caso di specie l'interessato

ha omesso di comunicare operazioni di alienazione di immobili

effettuate in date 28 luglio 1998 e 26 gennaio 1999, mentre il

decreto di applicazione della misura di prevenzione è divenuto

definitivo, a seguito del ricorso per cassazione, in data 3 febbraio

1999;

che, svolgendo ulteriori argomentazioni anche relativamente

alle modifiche legislative intervenute sulla norma denunciata, il

giudice a quo conclude, quanto alla prima questione, denunciando di

incostituzionalità, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

l'art. 30 della legge n. 646 del 1982, perché, dalla formulazione di

detta norma e dalla duplicità di interpretazioni inconciliabili che

essa consente, deriverebbe "incertezza del diritto, con conseguente

impossibilità di assicurare ai soggetti destinatari parità di

trattamento dinanzi alla legge [...] qualora si ritenga che vi sia

immediata decorrenza degli obblighi di comunicazione per i soggetti

sottoposti a misura di prevenzione";

che con la seconda questione il giudice a quo, deducendo la

violazione dell'art. 27 della Costituzione, lamenta che la sanzione

prevista dall'art. 31 della legge n. 646 del 1982 per il caso di

inosservanza dell'obbligo di comunicazione delle variazioni

patrimoniali - la reclusione da due a sei anni e la multa da lire

venti milioni a lire quaranta milioni - sia eccessiva e

sproporzionata e contemporaneamente inefficace rispetto allo scopo;

che il rimettente svolge al riguardo critiche circa

l'utilità pratica della previsione, che, finalizzata in astratto a

una sorta di difesa avanzata dall'infiltrazione della criminalità

mafiosa nell'economia, a suo avviso porrebbe un obbligo puramente

formale, la cui inosservanza non determinerebbe alcun sostanziale

effetto negativo per il soggetto obbligato, osservando inoltre che i

dati concernenti le operazioni che debbono formare oggetto di

comunicazione sarebbero comunque conoscibili per altra via, essendo

gli acquisti e le alienazioni di immobili - cioè le operazioni di

cui si tratta nel caso di specie - effettuati attraverso atti

soggetti a forme legali di pubblicità;

che inoltre l'adempimento dell'obbligo posto dalla norma

finirebbe per costituire, di fatto, una sorta di copertura delle

operazioni, avendo il soggetto tutto l'interesse a rispettarlo,

ingenerando un effetto di apparente liceità delle operazioni che

comportano variazioni patrimoniali, cosicché neppure sotto questo

profilo la norma sarebbe in grado di assicurare i risultati in vista

dei quali essa è stata posta;

che, per queste considerazioni, l'applicazione delle rigorose

pene stabilite dalla disposizione a fatti "nella realtà privi di

offensività" finirebbe per contrastare - specificamente per "la pena

minima edittale" - con il principio di necessaria proporzionalità

della pena e suo tramite con la finalità rieducativa, che della pena

è carattere essenziale (art. 27 della Costituzione);

che, svolgendo una terza questione, il giudice rimettente

denuncia infine, in riferimento agli artt. 3, 35, 41 e 42 della

Costituzione, l'art. 31 della medesima legge n. 646 del 1982, in

quanto prevede, quale ulteriore conseguenza della condanna per il

reato di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali, "la

confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonché del

corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati";

che al riguardo il giudice a quo osserva, in generale, che

nel sistema penale la confisca è una misura di sicurezza che si

fonda sulla pericolosità della disponibilità di alcune cose, che

sono servite o che sono state destinate a commettere il reato o che

di questo sono il prodotto o il profitto, e che pertanto essa - anche

secondo la giurisprudenza è caratterizzata dalla finalità

"cautelare", in quanto mira a prevenire la commissione di ulteriori

reati;

che nella disposizione censurata, viceversa, la confisca

assume - ancora ad avviso del rimettente - un mero carattere

punitivo, trattandosi di misura "del tutto slegata dall'accertamento

della pericolosità della cosa", in quanto la variazione patrimoniale

costituirebbe solo l'"occasione" dell'insorgere dell'obbligo di

comunicazione, la cui violazione determina l'applicazione della

misura della confisca del bene acquistato o del corrispettivo del

bene venduto, senza che si possa ravvisare quel nesso di

strumentalità tra il fatto e il bene che invece è richiesto in

generale nella configurazione della confisca quale misura di

sicurezza facoltativa - alla quale egli riferisce l'argomentazione

della questione sollevata, in quanto misura prevista solo in caso di

condanna -, rappresentando la variazione patrimoniale, in sé

considerata, un "elemento neutro";

che a sostegno della questione il giudice rimettente pone a

raffronto la previsione impugnata, da un lato, con l'art. 12-sexies

del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo

codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla

criminalità mafiosa), convertito con modificazioni dalla legge

7 agosto 1992, n. 356, che prevede, in caso di condanna o di

pronuncia di "patteggiamento" per alcuni delitti, tra cui quello di

associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416-bis cod. pen., la

confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il

condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per

interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o

disporre a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio

reddito o alla propria attività economica; dall'altro, con la

specifica confisca che può essere disposta nell'ambito del

procedimento di prevenzione, a norma dell'art. 2-ter della legge

31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia);

che, nel raffronto con queste disposizioni, il rimettente

individua un primo profilo di incostituzionalità per disparità di

trattamento di situazioni analoghe, poiché ciò che è ammesso nei

due casi anzidetti - la dimostrazione della legittima provenienza dei

beni - è invece precluso a chi sia condannato per il reato di omessa

comunicazione previsto dall'impugnato art. 31 della legge n. 646 del

1982;

che ulteriore aspetto di contrasto della norma con l'art. 3

della Costituzione è ravvisato dal giudice a quo nella circostanza

che la misura della confisca si applica, senza distinzione alcuna,

anche a beni pervenuti per successione ereditaria o per donazione, o

relativamente ai quali il condannato abbia, in ipotesi, acceso un

mutuo bancario, pagando le relative rate con i proventi del proprio

lavoro, con una indiscriminata applicazione che appare, al

rimettente, indice di sproporzione rispetto alla finalità

legislativa di controllo dei movimenti patrimoniali dei soggetti

mafiosi, a fronte della già ricordata mancanza di pericolosità

intrinseca del bene;

che, sulla base di questi rilievi, il giudice di merito

censura la norma in questione per violazione del principio di

uguaglianza e del canone di coerenza e razionalità della legge,

risultando la confisca inadeguata ed eccedente rispetto agli

obiettivi del legislatore, e altresì per violazione degli artt. 35,

41 e 42 della Costituzione, essendo prevista l'ablazione di beni e

utilità anche quando siano il prodotto del lavoro e del risparmio e

dunque quando l'acquisto della proprietà derivi da attività

consentite e protette dal diritto;

che con altra Ordinanza emessa il 18 aprile 2001 (r.o.

582/2001), in distinto procedimento penale, il giudice dell'udienza

preliminare del Tribunale di Trapani ha sollevato questione di

costituzionalità degli artt. 30 e 31 della legge n. 646 del 1982,

testualmente identica a quella precedentemente detta e riferita agli

stessi parametri costituzionali;

che nel giudizio promosso con quest'ultima ordinanza è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite

l'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per

l'inammissibilità e comunque per l'infondatezza delle questioni

sollevate.

Considerato che le due ordinanze, di contenuto corrispondente tra

loro, sollevano le medesime questioni e che pertanto i relativi

giudizi possono essere riuniti per essere definiti con unica

pronuncia;

che, quanto alle questioni - più ampiamente indicate in (a)

e in (b) della parte narrativa - relative, rispettivamente, alla

disposizione che stabilisce l'obbligo di comunicazione delle

variazioni patrimoniali (art. 30 della legge n. 646 del 1982) e alla

disposizione che stabilisce le sanzioni penali della reclusione e

della multa per l'inosservanza dell'obbligo (art. 31 della legge

n. 646 del 1982), questa Corte, chiamata a vagliare le medesime

censure, prospettate con ordinanze emesse dallo stesso ufficio

giudiziario rimettente, ne ha dichiarato, con ordinanza n. 442 del

2001, successiva alle ordinanze di rinvio ora in esame: quanto alla

questione in (a), la manifesta inammissibilità, per essere con essa

sollevato un mero dubbio di carattere interpretativo, originato dalla

formulazione testuale della norma, dubbio che spetta al giudice

dissolvere, e, quanto alla questione in (b), la manifesta

infondatezza, risolvendosi essa in considerazioni critiche circa

l'opportunità della norma, non traducibili in censure di

costituzionalità apprezzabili, a fronte della ampia discrezionalità

del legislatore nella determinazione dei reati e delle relative

sanzioni;

che, in assenza di qualsiasi ulteriore profilo argomentativo

nelle ordinanze ora all'esame di questa Corte, non v'è motivo di

discostarsi dalla decisione anzidetta, cosicché per le questioni

sopra richiamate deve giungersi alle stesse conclusioni;

che, quanto alla questione, indicata in (c) nella parte

narrativa, relativa alla previsione della confisca dei beni

acquistati e del corrispettivo dei beni alienati con le operazioni

patrimoniali della cui effettuazione sia stata omessa la

comunicazione da parte del soggetto obbligato, nei termini di legge,

si deve osservare, in via preliminare, che la questione attiene a una

statuizione giudiziale di natura accessoria, perché necessariamente

susseguente all'affermazione di responsabilità del soggetto per il

reato di cui all'art. 30 della legge n. 646 del 1982;

che, proprio per questo carattere derivato della questione,

in tanto potrebbe porsi un dubbio di costituzionalità specificamente

concernente la misura ablativa in quanto sia risolto, nel senso

affermativo, il tema della responsabilità penale dell'imputato,

sotto ogni profilo oggettivo e soggettivo;

che viceversa, come sopra ricordato, il rimettente non ha

risolto il tema anzidetto, da un lato rimettendo a questa Corte la

soluzione delle incertezze interpretative che sono indotte da una

formulazione testuale apparentemente contraddittoria e stratificata

per effetto di interventi legislativi successivi su diversi commi

della stessa disposizione (art. 30 impugnato) non coordinati tra

loro, dall'altro eludendo anche le possibilità interpretative che

sono offerte da una lettura della disposizione nell'ambito del

sistema di prevenzione della criminalità mafiosa, le quali hanno

condotto altra giurisprudenza, appunto in base a tali criteri, a

escludere la sussistenza del reato, sotto il profilo dell'elemento

soggettivo, quando le operazioni siano costituite da atti legalmente

soggetti a forme di pubblicità che rendano di per sé impossibile

l'occultamento di essi (v. la citata ordinanza n. 442 del 2001);

che, irrisolte queste premesse sull'an dell'incriminazione,

la questione incentrata sulla conseguenza di ordine patrimoniale

viene configurata in via ipotetica e pertanto, risultando priva del

necessario requisito della rilevanza, deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge 13 settembre

1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di

carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956,

n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, e 31 maggio 1965, n. 575.

Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della

mafia), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trapani, con le

ordinanze in epigrafe;

2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 31 della medesima legge n. 646

del 1982, relativamente alla previsione della confisca, sollevate, in

riferimento agli artt. 3, 35, 41 e 42 della Costituzione, dal giudice

dell'udienza preliminare del Tribunale di Trapani, con le ordinanze

in epigrafe;

3) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 31 della medesima legge n. 646

del 1982, relativamente alla previsione della sanzione della

reclusione e della multa, sollevate, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di

Trapani, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:143 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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