Corte costituzionale

Ordinanza n. 721/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/06/1988 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2-ter,

terzo, quarto e sesto comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575

(Disposizioni contro la mafia) come modificato e integrato dall'art.

14 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di

misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle

leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio

1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul

fenomeno della mafia) promosso con ordinanza emessa il 29 dicembre

1983 dal Tribunale di Catanzaro nel procedimento di prevenzione

instaurato nei confronti di Arena Antonio, iscritta al n. 248 del

registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 231 dell'anno 1984;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza emessa il 29

dicembre 1983, ha proposto questione di legittimità costituzionale,

in riferimento agli artt. 41 e 42 Cost., dell'art. 2-ter, terzo,

quarto e sesto comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come

modificato ed integrato dall'art. 14 della legge 13 settembre 1982,

n. 646, nella parte in cui non consente di disporre la confisca dei

beni di provenienza illegittima nelle ipotesi di non applicazione

della misura personale di prevenzione e di cessazione della stessa

per morte del proposto;

che il giudice a quo ha motivato la sollevata questione

attraverso la ricostruzione della natura giuridica e della funzione

degli istituti del sequestro e della confisca, nei precedenti storici

della legge 31 maggio 1965, n. 575 e nel sistema della medesima e la

rilevazione dell'incoerenza consistente nell'impossibilità di

disporre la confisca prevista dalla predetta legge (appunto per

impedire che beni illecitamente acquisiti producano ulteriori

illeciti o, comunque, rechino danno alla generale economia della

collettività) anche nel caso di mancata applicazione della misura

personale di prevenzione (per morte del proposto nel corso del

procedimento) o nel caso in cui tale misura personale sia cessata per

decorso del termine o per morte del sottoposto;

che in giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per la dichiarazione d'inammissibilità della

proposta questione di legittimità;

}tps;7BA Considerato che, con l'ordinanza di rimessione, si chiede

a questa Corte una pronunzia additiva che estenda la confisca, di cui

al terzo comma dell'art. 2- ter della legge 31 maggio 1965, n. 575,

ad ipotesi attualmente non previste;

che tale intervento di produzione normativa, in particolare in

materia sanzionatoria o, quanto meno, limitativa di diritti, compete

esclusivamente al legislatore e, pertanto, esorbita dai poteri di

questa Corte;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale va

dichiarata manifestamente inammissibile;

che, infine, la dichiarazione d'inammissibilità per la

motivazione innanzi espressa assorbe ogni indagine sulle ulteriori

ragioni d'inammissibilità eccepite dall'Avvocatura dello Stato;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale - sollevata, in riferimento agli artt. 41

e 42 Cost., con ordinanza del 29 dicembre 1983 del Tribunale di

Catanzaro - dell'art. 2-ter, terzo, quarto e sesto comma, della legge

31 maggio 1965, n. 575, così come modificato ed integrato dall'art.

14 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:721 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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