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[1]L'aliquota complessiva da riservarsi da parte delle aziende private e delle pubbliche amministrazioni di cui al primo comma dell'articolo 1 per le assunzioni di cui alla presente legge, e' ripartita tra le varie categorie di riservatari nelle misure seguenti:

[2]invalidi di guerra...................... 25% invalidi civili di guerra.................. 10% invalidi per servizio.................... 15% invalidi del lavoro..................... 15% orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro..... 15% invalidi civili....................... 15% sordomuti........................... 5% La percentuale riservata ai sordomuti si applica soltanto nei confronti delle aziende con oltre 100 dipendenti e delle pubbliche amministrazioni con lo stesso numero di dipendenti; nel caso di aziende e pubbliche amministrazioni con un numero inferiore di dipendenti e dell'amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato, la percentuale riservata ai sordomuti e' attribuita agli invalidi civili. In mancanza dei diretti beneficiari subentrano proporzionalmente i riservatari delle altre categorie, secondo le valutazioni della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio.

Testo in vigore dal 30 aprile 1968 al 17 gennaio 2000

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 86/1996

    Questione inammissibile
    21 marzo 1996

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, 10, 11 e 23 legge 2 aprile 1968 n. 482 (disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), sollevate con riferimento agli artt. 3, 38 e 41 Cost., in quanto le ordinanze di rimessione non chiariscono se le questioni stesse riguardino l'obbligo di assunzione di lavoratori appartenenti alle categorie protette in sé considerato (riferendosi alla situazione, a regime, delle imprese che, in ragione del numero complessivo del personale occupato, devono riservare una quota delle nuove assunzioni agli appartenenti a tali categorie: questione già ritenuta infondata e manifestamente infondata), ovvero attengano alla diversa ipotesi dell'impresa che, attingendo al livello occupazionale minimo di trentasei dipendenti, dal quale scatta l'obbligo di assunzione, debba dare corso all'immediata assunzione di lavoratori invalidi per coprire la complessiva quota d'obbligo; ed in quanto le ordinanze medesime non precisano neppure in quale delle due diverse ipotesi si trovassero i datori di lavoro nei cui confronti si svolgevano i giudizi. - S. n. 279/1983; O. nn. 173/1985; 449/1994. red.: S. Di Palma

    Art. 9 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 10 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 11 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 23 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private

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  • Ordinanza n. 449/1994

    Questione inammissibile
    23 dicembre 1994

    Manifesta inammissibilità, in quanto non è chiaro se la questione - prospettata com'è in termini non univoci - riguardi l'obbligo di assunzione di lavoratori appartenenti a categorie protette in sé considerato - riproponendosi un dubbio già ritenuto dalla Corte non fondato (sent. n. 279 del 1983 e ord. n. 173 del 1985) in relazione agli stessi parametri - o se invece sia da considerarsi proposta per l'ipotesi - peraltro non ricorrente nel giudizio principale - del datore di lavoro che raggiunga il numero minimo di dipendenti previsto dalla legge, perché scatti l'obbligo di immediata assunzione di lavoratori appartenenti a categorie protette in numero proporzionale ai dipendenti in servizio, venendo così aumentato, indipendentemente dalle necessità dell'azienda, il numero del personale da assumere. - S. n. 279/1983 e O. n. 173/1985 (già citate nel testo). red.: S.P.

    Art. 9 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 11 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 23 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 3 cost.

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  • Sentenza n. 279/1983

    Questione infondata
    29 settembre 1983

    Gli artt. 8 e 9 della legge n. 482 del 1968, nella parte in cui equiparano agli orfani e alla madre dei soggetti ivi previsti i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro, rispondono a requisiti di sicura razionalità poiché prendono in considerazione, ai fini dell'attribuzione del beneficio del collocamento obbligatorio, il più ristretto nucleo familiare dell'invalido (rispetto al quale sussiste il mantenimento) dettando, per i soggetti che lo compongono, provvidenze che, almeno di riflesso, avvantaggiano l'invalido stesso: il che conduce non solo a negare che la citata normativa violi il principio di eguaglianza, ma anche a riconoscere che la stessa non contrasta ne' con l'art. 4 Cost., ne' con l'art. 41, tenuto conto, a quest'ultimo riguardo, della modestia delle aliquote di riserva di posti, che non si riflette sulla dimensione delle imprese, e della giustificazione sociale delle provvidenze disposte, le quali possono essere estese anche a soggetti che non rientrano nella previsione dell'art. 38 Cost. (inabili e non abbienti).

    Art. 8 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 9 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 3 cost. · Art. 4 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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