Corte costituzionale

Ordinanza n. 86/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/03/1996 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 9, 10, 11 e 23

della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle

assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le

aziende private), promossi con ordinanze emesse il 13 gennaio 1995

dal pretore di Taranto, sezione distaccata di San Giorgio Jonico, il

23 gennaio 1995 (n. 2 ordinanze) ed il 13 marzo 1995 dal pretore di

Taranto, il 27 febbraio 1995 dalla Corte di cassazione,

rispettivamente iscritte ai nn. 147, 204, 205, 359 e 381 del registro

ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 12, 16, 25 e 26, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1996 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione a decreto

penale di condanna, il vice pretore della Pretura circondariale di

Taranto, sezione distaccata di San Giorgio Jonico, con ordinanza

emessa il 13 gennaio 1995 (reg. ord. n. 147 del 1995) ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.

3, 38 e 41 della Costituzione, dell'art. 11 della legge 2 aprile

1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie

presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), il quale

prevede che i privati datori di lavoro, i quali abbiano più di 35

dipendenti, sono tenuti ad assumere lavoratori appartenenti alle

categorie protette per una aliquota complessiva del 15 per cento del

personale in servizio;

che il giudice rimettente ritiene che l'obbligo di assunzione

scatti automaticamente nel momento in cui il numero dei lavoratori

alle dipendenze dell'azienda superi le 35 unità, senza che rilevino

le decisioni dell'imprenditore sulle dimensioni della sua azienda e

le disponibilità economiche per effettuare l'assunzione. Questa

disciplina sarebbe irragionevole, ponendo il datore di lavoro privato

sullo stesso piano di quello pubblico, e violerebbe il principio

costituzionale di libertà di iniziativa economica privata, che

investe l'organizzazione e la gestione dell'impresa;

che con tre ordinanze di identico contenuto, emesse le prime due

il 23 gennaio 1995 (reg. ord. nn. 204 e 205 del 1995), la terza il 13

marzo 1995 (reg. ord. n. 359 del 1995), il Pretore di Taranto, nel

corso di altrettanti procedimenti penali, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 38 e 41 della Costituzione, questioni di

legittimità costituzionale, oltre che dell'art. 11 della legge 2

aprile 1968, n. 482, anche dell'art. 9, che stabilisce le aliquote

spettanti alle singole categorie cui è riservata l'assunzione

obbligatoria, dell'art. 10, che applica agli assunti

obbligatoriamente il normale trattamento economico, giuridico e

normativo, e dell'art. 23 della stessa legge, che stabilisce le

sanzioni in caso di inosservanza delle prescrizioni della legge. Il

giudice rimettente, rilevato che nei tre giudizi sottoposti al suo

esame i datori di lavoro hanno più di 35 dipendenti e non hanno

assunto invalidi nella proporzione richiesta dalla legge, ritiene che

le norme denunciate violino: l'art. 3 della Costituzione, per

l'ingiustificata disparità di trattamento dell'imprenditore privato

rispetto a quello pubblico, soltanto per il primo l'obbligo

discendendo dal mero fatto di avere un certo numero di dipendenti

anziché dall'esigenza di coprire vacanze nell'organico; l'art. 41

della Costituzione, per avere posto a carico dell'imprenditore, in

contrasto con le regole di mercato, la realizzazione di fini estranei

all'impresa e potenzialmente incompatibili con la sua sopravvivenza;

l'art. 38 della Costituzione, che enuncerebbe il principio in base al

quale all'assolvimento del compito di assicurare agli invalidi il

diritto all'avviamento professionale deve provvedere lo Stato e non

gli imprenditori che hanno un determinato numero di lavoratori alle

proprie dipendenze;

che la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 27 febbraio

1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 38 e 41 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 9,

11 e 23 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

che la Corte di cassazione, intendendo riproporre e precisare una

questione già sollevata e dichiarata manifestamente inammissibile

(ordinanza n. 449 del 1994), premette di doversi pronunciare in

ordine alla contravvenzione dell'art. 23 della legge n. 482 del 1968

per violazione dell'art. 11 della stessa legge, norma quest'ultima

che renderebbe automatico l'obbligo di assunzione di lavoratori

appartenenti alle categorie protette al solo raggiungimento del

numero minimo di trentasei dipendenti in servizio, senza che si possa

tener conto della possibilità per l'azienda di fare fronte al carico

di ulteriori assunzioni, rese obbligatorie. Sarebbero, in tal modo,

posti irragionevolmente sullo stesso piano soggetti diversi, quanto a

capacità di assorbimento di nuove unità di lavoratori, e verrebbe

ingiustificatamente differenziata la disciplina delle aziende private

rispetto a quella degli enti pubblici. Ad avviso del giudice

rimettente sarebbero anche lesi la libertà di organizzazione e di

gestione dell'impresa secondo criteri di economicità, aspetto

compreso nella libertà di iniziativa economica privata, e l'art. 38

della Costituzione, che porrebbe l'assistenza e la previdenza a

carico della collettività e non di singoli cittadini;

che in tutti i giudizi (tranne in quello promosso dal pretore di

Taranto con l'ordinanza emessa il 13 marzo 1995) è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta

inammissibilità e comunque per la manifesta infondatezza o per la

non fondatezza delle questioni, in particolare richiamando le

ordinanze n. 173 del 1985 e n. 449 del 1994.

Considerato che i giudizi, avendo ad oggetto le medesime

disposizioni e proponendo questioni analoghe, possono essere riuniti

per essere decisi congiuntamente;

che le ordinanze di rimessione non chiariscono se le questioni

sollevate riguardino l'obbligo di assunzione di lavoratori

appartenenti alle categorie protette in sé considerato, riferendosi

alla situazione, a regime, dell'impresa che, in ragione del numero

complessivo del personale occupato, deve riservare una quota delle

nuove assunzioni agli appartenenti a tali categorie, riproponendosi

in tal caso un dubbio già ritenuto non fondato dalla Corte con

riferimento agli stessi parametri dedotti (sentenza n. 279 del 1983;

ordinanza n. 173 del 1985); oppure se le questioni siano proposte

per la diversa ipotesi dell'impresa che, attingendo al livello

occupazionale minimo di trentasei dipendenti, dal quale scatta

l'obbligo di assunzione di lavoratori appartenenti alle categorie

protette in numero proporzionale ai dipendenti in servizio, debba

dare corso all'immediata assunzione di lavoratori invalidi per

coprire la complessiva quota d'obbligo;

che le ordinanze di rimessione neppure precisano in quale delle

due diverse ipotesi si trovassero in concreto i privati datori di

lavoro nei cui confronti si svolgeva il giudizio;

che, non essendo possibile individuare le questioni sottoposte

all'esame della Corte, le stesse devono essere dichiarate

manifestamente inammissibili (ordinanza n. 499 del 1994);

Visti gli artt. 26, secondo comma, delle norme integrative per i

giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, 10, 11 e 23

della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle

assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le

aziende private), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 38 e 41

della Costituzione, dal vice pretore della pretura circondariale di

Taranto, sezione distaccata di San Giorgio Jonico, dal pretore di

Taranto e dalla Corte di cassazione con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Conusulta, il 18 marzo 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 marzo 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:86 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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