Corte costituzionale

Sentenza n. 279/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/09/1983 · relatore Guglielmo Roehrssen

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della

legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni

obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private),

promosso con ordinanza emessa il 13 aprile 1981 dal Pretore di La

Spezia nel procedimento civile vertente tra Ferretti Antonio e

Confezioni Val di Vara, iscritta al n. 510 del registro ordinanze 1981

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 del 1981.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice

relatore Guglielmo Roehrssen.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa il 13 aprile 1981, nel corso di un giudizio

pendente dinanzi a sé, il Pretore di La Spezia ha sollevato questione

di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4 e 41

Cost., degli artt. 8 e 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482 ("Disciplina

generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche

amministrazioni e le aziende private"), nella parte in cui prevedono

una riserva di posti, in sede di assunzione obbligatoria, in favore dei

figli e delle mogli di coloro che siano divenuti permanentemente

inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra, o per servizio o per

lavoro.

Secondo il giudice a quo tale riserva crea una situazione di

privilegio a favore di una categoria di persone per le quali nessun

particolare ostacolo sussiste per il concreto conseguimento del diritto

al lavoro. Pertanto, mentre la riserva di posti in favore degli

invalidi sarebbe legittima, non lo sarebbe quella in favore dei figli e

delle mogli, tenuto anche conto che l'art. 38 Cost. limita

specificamente il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale al

cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere

e che il suddetto privilegio inciderebbe negativamente sul diritto al

lavoro garantito dall'art. 4 Cost. agli invalidi, la cui aliquota di

riserva verrebbe ad essere ridotta.

La suddetta normativa, inoltre, violerebbe anche l'art. 41 Cost.

giacché la possibilità che il datore di lavoro privato venga

obbligato a contrarre un rapporto di lavoro con un soggetto privo di

qualificazione o, comunque, inutilizzabile nell'ambito

dell'organigramma aziendale, comporta l'assunzione da parte del

medesimo di un onere in alcun modo riconducibile a quella finalità ed

utilità sociale che unicamente può consentire una limitazione alla

sua libertà di iniziativa economica e mentre l'obbligatorietà

dell'assunzione degli invalidi sarebbe giustificata in via generale dal

disposto degli artt. 4 e 38 Cost., essa non potrebbe essere estesa a

categorie beneficiate a causa di circostanze esulanti dalla

personalità del lavoratore.

Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata

irrilevante o non fondata, sostenendo nel merito che la normativa

impugnata trova ragionevole giustificazione nell'opportunità di

agevolare l'accesso al lavoro di persone la cui famiglia ha sofferto

una grave menomazione che si riflette inevitabilmente sulla capacità

produttiva come fonte di sicurezza economica per l'intero nucleo

familiare. Considerato in diritto :

1. - Il giudice a quo ravvisa l'illegittimità costituzionale

dell'art. 8 (e di conseguenza dell'art. 9) della legge 2 aprile 1968,

n. 482 ("Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le

pubbliche amministrazioni e le aziende private"), nella parte in cui

essi, ai fini del collocamento obbligatorio, equiparano agli orfani ed

alla madre dei soggetti ivi preveduti "i figli e la moglie di coloro

che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto

di guerra o per servizio o del lavoro".

Il giudice ritiene che questa parte delle citate disposizioni violi

gli artt. 3, 4 e 41 Cost. in quanto:

- accorda un privilegio a favore di persone per le quali non esistono

limitazioni od ostacoli alle loro possibilità di lavorare che debbano

essere eliminate e parifica chi è abile al lavoro a chi non è, così

riducendo le possibilità di impiego dei secondi; d'altronde l'art. 38

Cost. limiterebbe la assistenza agli invalidi non abbienti e non parla

dei loro congiunti;

- pone all'imprenditore ed alla libera organizzazione della

impresa un vincolo non riconducibile alle finalità sociali di cui è

parola nell'art. 41 Cost., imponendo l'assunzione di persone prive di

qualificazione e non utilizzabili nell'azienda.

2. - La questione non è fondata.

La disposizione censurata, infatti, non può essere considerata alla

stregua di un privilegio e non è priva di giustificazione: essa

prende in considerazione la moglie ed i figli di coloro i quali siano

divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per la ovvia

ragione che costoro costituiscono il più ristretto nucleo familiare di

coloro che sono più gravemente infortunati ed hanno l'obbligo di

provvedere all'assistenza ed al mantenimento materiale e morale

dell'infortunato stesso (artt. 143, terzo comma, e 315 cod. civ.).

Si tratta, allora, in realtà, di una ulteriore provvidenza la quale

viene accordata ai più stretti familiari e, almeno di riflesso, anche

agli stessi invalidi.

Ciò esclude la violazione dell'art. 3 Cost., perché non crea

situazioni di disparità di trattamento né concede a soggetti abili al

lavoro privilegi non giustificati: la norma, di conseguenza, non appare

priva di giustificazione.

Quanto all'art. 38 Cost. questo prende bensì in considerazione gli

inabili non abbienti ma non contiene alcuna preclusione alla adozione

di norme legislative che possano allargare la sfera di assistenza,

soprattutto quando questa, come si è già detto, in definitiva si

riverberi sugli invalidi.

La razionalità della riserva prevista dalle norme impugnate in

favore delle categorie in questione comporta che esse non contrastano

neppure con l'art. 4 Cost., non incidendo illegalmente sul diritto al

lavoro.

Infine la modestia dell'aliquota riservata rispetto al numero totale

dei dipendenti fa sì che non sussista la dedotta violazione dell'art.

41, poiché, per quanto sopra detto, il vincolo che viene imposto alle

aziende ha la cennata giustificazione di carattere sociale e, come ha

già osservato questa Corte a proposito di situazioni analoghe (sent.

n. 38 del 1960 e n. 55 del 1961), non si comprime la iniziativa

economica privata né si incide sulla organizzazione delle imprese. Il

sistema predisposto per la assunzione obbligatoria si svolge, poi, in

base a condizioni e criteri prestabiliti e non discrezionali,

osservando le norme procedurali di cui al titolo III della legge n.

492/1968 e senza alterare la valutazione dei datori di lavoro in ordine

al dimensionamento delle imprese.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 8 e 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482 ("Disciplina

generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche

amministrazioni e le aziende private") sollevata dal Pretore di La

Spezia con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3,

4 e 41 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 settembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:279 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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