Art. 23 — Contravvenzioni
Provvedimento abrogato dalla l. 12 marzo 1999, n. 68.
Abrogato dal 17 gennaio 2000
Provvedimento abrogato dalla l. 12 marzo 1999, n. 68.
Abrogato dal 17 gennaio 2000
3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, 10, 11 e 23 legge 2 aprile 1968 n. 482 (disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), sollevate con riferimento agli artt. 3, 38 e 41 Cost., in quanto le ordinanze di rimessione non chiariscono se le questioni stesse riguardino l'obbligo di assunzione di lavoratori appartenenti alle categorie protette in sé considerato (riferendosi alla situazione, a regime, delle imprese che, in ragione del numero complessivo del personale occupato, devono riservare una quota delle nuove assunzioni agli appartenenti a tali categorie: questione già ritenuta infondata e manifestamente infondata), ovvero attengano alla diversa ipotesi dell'impresa che, attingendo al livello occupazionale minimo di trentasei dipendenti, dal quale scatta l'obbligo di assunzione, debba dare corso all'immediata assunzione di lavoratori invalidi per coprire la complessiva quota d'obbligo; ed in quanto le ordinanze medesime non precisano neppure in quale delle due diverse ipotesi si trovassero i datori di lavoro nei cui confronti si svolgevano i giudizi. - S. n. 279/1983; O. nn. 173/1985; 449/1994. red.: S. Di Palma
Art. 9 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 10 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 11 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 23 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private
Manifesta inammissibilità, in quanto non è chiaro se la questione - prospettata com'è in termini non univoci - riguardi l'obbligo di assunzione di lavoratori appartenenti a categorie protette in sé considerato - riproponendosi un dubbio già ritenuto dalla Corte non fondato (sent. n. 279 del 1983 e ord. n. 173 del 1985) in relazione agli stessi parametri - o se invece sia da considerarsi proposta per l'ipotesi - peraltro non ricorrente nel giudizio principale - del datore di lavoro che raggiunga il numero minimo di dipendenti previsto dalla legge, perché scatti l'obbligo di immediata assunzione di lavoratori appartenenti a categorie protette in numero proporzionale ai dipendenti in servizio, venendo così aumentato, indipendentemente dalle necessità dell'azienda, il numero del personale da assumere. - S. n. 279/1983 e O. n. 173/1985 (già citate nel testo). red.: S.P.
Art. 9 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 11 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 23 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 3 cost.
dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità dell'art. 23, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche Amministrazioni e le aziende private), sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consig…
Art. 23 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 3 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 1968 al 17 gennaio 2000. 166 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: I privati datori di lavoro che non provvedono ad effettuare le denunce nei termini prescritti dall'articolo 21 sono puniti con una ammenda da lire 5.000 a lire 50.000. I privati datori di lavoro, i quali, essendo obbligati a norma dei precedenti articoli ad assumere invalidi o altri aventi diritto, non ne facciano richiesta agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione entro giorni trenta, sono puniti, previa diffida a regolarizzare, con una ammenda da lire 1.500 a lire 3.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto lavorativo dalla presente legge riservato e non coperto. Contro i privati datori di lavoro contravventori alle disposizioni della presente legge, per le quali non siano state previste apposite sanzioni, si applica l'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000. Chiunque, non avendo diritto, ottenga o tenti di ottenere con mezzi fraudolenti occupazione, ai sensi della presente legge, e' punito con la reclusione sino a sei mesi, indipendentemente dalle maggiori sanzioni del codice penale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 MARZO 1999, N. 68
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-04-02;482~art23 · fonte del testo
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