Art. 1 — Soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria
Provvedimento abrogato dalla l. 12 marzo 1999, n. 68.
Abrogato dal 17 gennaio 2000
Provvedimento abrogato dalla l. 12 marzo 1999, n. 68.
Abrogato dal 17 gennaio 2000
4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
La normativa concernente l'obbligo di assunzione di invalidi, intesa a favorire coloro che al lavoro debbano attingere ancora in via primaria, non e` applicabile nel giudizio in cui si controverta del diritto all'avviamento obbligatorio di soggetto gia` collocato in quiescenza (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, comma primo, 38, comma terzo, 97, comma primo, Cost. - degli artt. 1, 11, 16 L. 2 aprile 1968, n. 482, nella parte in cui subordinano alla richiesta dell'imprenditore i diritti degli aventi titolo alla assunzione).
Art. 1 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 11 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 16 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 15 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private
Il difetto di giurisdizione, in materia di avviamento al lavoro - devoluta, per giurisprudenza costante, al giudice ordinario, siccome involgente esame di diritti soggettivi - rende inammissibile la questione proposta dal giudice amministrativo, in quanto la pronuncia costituzionale che ne seguisse sarebbe ininfluente per le sorti dei casi concreti, ai quali non potrebbe essere applicata - (Inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 38, 41 e 97 Costituzione - degli artt. 1, 5 e 11 L. 2 aprile 1968, n. 482 e dell'art. unico L. 11 novembre 1983, n. 638, che converte il decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, sub art. 9, terzo comma di detto decreto, concernenti, rispettivamente: a) il campo soggettivo di applicazione della disciplina sulle assunzioni obbligatorie, per invalidità civile, presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private; b) l'esclusione, dal computo nella riserva d'obbligo di assunzione, degli invalidi, divenuti tali nel corso del rapporto e già lavoratori dipendenti dell'impresa, con percentuale di invalidità inferiore al sessanta per cento e pari a quella prevista per la loro occupazione obbligatoria).
Art. 38 cost. · Art. 41 cost. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost.
Questione già dichiarata infondata. - S. n. 104/1981.
Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 1 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 8 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private
Il riconoscimento del diritto all'assunzione obbligatoria a favore degli orfani dei caduti in guerra, per servizio o sul lavoro, trova giustificazione nell'opportunita` di ridurre la situazione di disagio e di maggiore bisogno nella quale versano tali soggetti. L'avere posto un limite di eta` (55 anni) notevolmente elevato, anche se consente la applicazione del beneficio a persone piu` lontane dall'evento che creo` per esse lo stato di inferiorita`, non puo` essere ritenuto irragionevole, costituendo soltanto indice di una piu` larga benevolenza verso i soggetti considerati. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1, 8 e 9 l. 2 aprile 1968, n.482, in riferimento all'art. 3 Cost.).
Art. 3 cost. · Art. 1 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 8 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 9 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 1968 al 17 gennaio 2000. 152 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: La presente legge disciplina l'assunzione obbligatoria - presso le aziende private e le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, le aziende di Stato e quelle municipalizzate, nonche' le amministrazioni degli enti pubblici in genere e degli istituti soggetti a vigilanza governativa - degli invalidi di guerra, militari e civili, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro, degli invalidi civili, dei ciechi, dei sordomuti, degli orfani e delle vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, degli ex-tubercolotici e dei profughi. Non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge nei confronti di coloro che abbiano superato il 55° anno di eta', nonche' nei confronti di coloro che abbiano perduto ogni capacita' lavorativa o che, per la natura ed il grado della loro invalidita', possano riuscire di danno alla salute e alla incolumita' dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 MARZO 1999, N. 68
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-04-02;482~art1 · fonte del testo
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