Corte costituzionale

Sentenza n. 104/1981

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/06/1981 · relatore Guglielmo Roehrssen

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 8 e 9

della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle

assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le

aziende private), promosso con ordinanze emesse il 15 marzo e il 25

agosto 1979 dal Pretore di Roma, nei procedimenti civili vertenti tra

Bracci Alfio e la Soc. Vetraria Iberia e tra Carbone Raffaele e la

Soc. Litton Italia, rispettivamente iscritte ai nn. 419 e 876 del

registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 203 del 1979 e n. 36 del 1980.

Visti l'atto di costituzione di Carbone Raffaele e gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nell'udienza pubblica del 29 aprile 1981 il Giudice relatore

Guglielmo Roehrssen;

udito l'avvocato dello Stato Stefano Onofrio, per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un giudizio promosso dall'attore per ottenere

l'assunzione obbligatoria da parte di una società privata ai sensi

della legge 2 aprile 1968, n. 482, nella sua qualità di orfano di

guerra, il pretore di Roma ha sollevato, con ordinanza emessa il 15

marzo 1979, questione di legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 1, 8 e 9 della legge 2

aprile 1968, n. 482, nella parte in cui comprendono, fra i soggetti

aventi diritto all'assunzione obbligatoria, gli orfani dei caduti in

guerra, per servizio o nel lavoro senza alcun limite di età.

Secondo il giudice a quo la normativa dettata dagli artt. 1, 8 e 9

della legge n. 482 del 1968, apparirebbe fonte d'ingiustificata

disparità di trattamento e quindi in contrasto con l'art. 3 della

Costituzione, in quanto attribuiva ai soggetti in essa indicati il

diritto all'assunzione obbligatoria - con conseguente privilegio nei

confronti della generalità dei cittadini - a prescindere dal tempo

decorso dalla data di decesso del genitore e dall'attività lavorativa

successivamente a questa esplicata dall'orfano. In tal modo - secondo

l'ordinanza di rimessione - il privilegio in esame rimarrebbe in capo

ai soggetti che ne beneficiano per tutta la durata della vita e quindi

anche quando ormai dovrebbe ritenersi esaurita quella condizione di

particolare svantaggio o di maggior bisogno che lo giustifica.

Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. A

sostegno della sua infondatezza l'Avvocatura generale dello Stato ha

dedotto che la perdita del genitore da parte di un soggetto in età

minore, secondo l'id quod plerumque accidit, è evento di tale portata

da influire negativamente sull'intera vita dell'orfano. La scelta

discrezionale del legislatore sarebbe pertanto ragionevole.

Analoga questione è stata sollevata dallo stesso pretore di Roma

- nel corso di altro giudizio davanti a lui pendente, promosso da un

orfano di guerra di 50 anni, per ottenere l'assunzione obbligatoria da

parte di una società privata - con ordinanza emessa il 25 agosto

1979, con la quale si deduce la non manifesta infondatezza, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1, 8 e 9 della legge 2 aprile

1968, n. 482, nella parte in cui comprendono, fra i soggetti aventi

diritto all'assunzione obbligatoria, gli orfani dei caduti in guerra,

o per servizio, o nel lavoro, fino al raggiungimento del 55 anno di

età.

Secondo tale ordinanza - a differenza di quanto avviene per gli

invalidi - sarebbe di immediata evidenza che gli effetti svantaggiosi

della condizione di orfano riguardano la fase della formazione e

dell'inserimento del soggetto nella vita lavorativa, ma non durano

tutta la vita, essendo in seguito neutralizzati, di regola, dagli

effetti di altre condizioni e vicende personali e sociali in ordine

alle quali la situazione di colui che rimane orfano prima della

maggiore età non si differenzia da quella della generalità degli

altri cittadini.

Il protrarsi sino al 55 anno di età del diritto all'assunzione

obbligatoria sarebbe pertanto ingiustificato.

Nel giudizio promosso con la seconda ordinanza dinanzi a questa

Corte si è costituita la parte privata, deducendo di avere ottenuto

il riconoscimento della qualifica di orfano di guerra solo nel 1977 e

cioè all'età di 48 anni e chiedendo che la questione sia dichiarata

non fondata.

Si è costituito pure il Presidente del Consiglio dei ministri,

chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, con motivazione

analoga a quella dell'atto di costituzione nell'altro giudizio

promosso dallo stesso pretore di Roma con ordinanza 15 marzo 1979. Considerato in diritto :

1. - Le ordinanze sopra indicate prospettano sostanzialmente la

medesima questione, sicché i relativi giudizi possono essere riuniti

per essere definiti con unica sentenza.

2. - La Corte è chiamata a decidere se gli artt. 1, 8 e 9 della

legge 2 aprile 1968, n. 482 (recante: "Disciplina generale delle

assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le

aziende private") - nella parte in cui comprendono, tra i soggetti

aventi diritto all'assunzione obbligatoria, gli orfani dei caduti in

guerra, per servizio o sul lavoro, senza fissare limiti di età

(ordinanza 15 marzo 1979), ovvero sino al raggiungimento del 55 anno

di età (ordinanza 25 agosto 1979) - siano in contrasto con l'art. 3

della Costituzione per la irragionevole disparità di trattamento da

essi determinata in danno di tutti gli altri disoccupati, col

privilegiare nell'assunzione gli orfani anche a grande distanza di

tempo dal momento in cui si verificò il decesso del genitore per

causa di guerra.

3. - La questione non è fondata.

La normativa contenuta nella legge 2 aprile 1968, n. 482, la quale

riassume ed unifica una serie di disposizioni precedenti, ha un

carattere particolare, essendo intesa a venire incontro e ad

alleviare, nel settore del lavoro, la situazione di disagio e di

maggiore bisogno nella quale versano coloro i quali sono colpiti,

direttamente o indirettamente, da eventi dovuti a causa di guerra o di

lavoro, cioè a causa che, anche riallacciandosi al principio

proclamato dall'art. 52, primo comma, della Costituzione, ovvero al

rilievo che al lavoro dà la stessa Costituzione negli artt. 1 e 4, il

legislatore ha ritenuto meritevoli di una specifica tutela. A tal fine

la citata legge n. 482 ha adottato una apposita provvidenza intesa a

consentire una più rapida e più facile sistemazione per i soggetti

indicati nella legge stessa (fra i quali gli orfani per causa di

guerra o di lavoro).

La provvidenza disciplinata dalla legge in parola trova, pertanto,

giustificazione nella opportunità di ridurre la situazione di disagio

dei soggetti predetti, prevedendo la loro assunzione obbligatoria al

lavoro nell'ambito di alcuni limiti stabiliti dalla legge e

concernenti l'età massima (inesattamente l'ordinanza 15 marzo 1979

parla di beneficio che dura per tutta la vita, non essendosi il

pretore accorto in tale occasione del limite chiaramente posto dal

secondo comma dell'art. 1), le condizioni fisiche ed il numero delle

persone da assumere.

Non appar dubbio che nel porre questa disciplina ed in particolare

nel fissare i limiti e le condizioni necessarie per l'applicazione del

beneficio il legislatore gode di una facoltà di apprezzamento che

può essere sindacata da questa Corte soltanto sotto il profilo della

irragionevolezza. Ma l'avere posto un limite di età (55 anni)

notevolmente elevato, anche se consente la applicazione del beneficio a

persone più avanti negli anni e quindi più lontane dall'evento che

creò per esse lo stato di inferiorità, non può essere ritenuto

irragionevole, costituendo soltanto indice di una più larga

benevolenza verso i soggetti considerati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1, 8 e 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482, (recante:

"Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche

amministrazioni e le aziende private"), sollevata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1981.

F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:104 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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